CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 32730/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a NAPOLI il 20/07/1958 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha riformato quella del Tribunale di Frosinone e condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 667,00 di multa, [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 427,00 di multa per il delitto punito dall'art. 624-bis cod. pen.; Letta la memoria - depositata in data 16 aprile 2026 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato. In tema di ricorso per cassazione, il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimoprocedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali. (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 - 01). Nel caso di specie la diversità di trattamento sanzionatorio è giustificata dalle valutazioni compiute al fol. 7 della sentenza impugnata, in ordine al furto del 2023, al quale seguiva la condanna il 14 giugno 2023 quindi meno di un anno prima della consumazione del delitto per il quale si procede, a riprova - osserva senza aporie logiche la Corte territoriale - di una tenace spinta criminosa non frenata dalla precedente condanna. Inoltre, sulla pena, senza illogicità manifeste, incide anche il solo riconoscimento della recidiva, pur se sub valente, che rende la motivazione congrua ed esente dai vizi prospettati dal ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta vizio di motivazione in ordine alla commisurazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato. La doglianza relativa al preteso "doppio computo" della recidiva è manifestamente infondata, poiché la pena base risulta una volta soltanto aumentata per effetto della recidiva, senza duplicazioni. La censura, peraltro, non investe specificamente l'eccessività dell'aumento applicato a tale titolo, che si colloca entro i limiti previsti dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.: la pena base, determinata nel minimo edittale di anni quattro di reclusione, è stata infatti incrementata di soli nove mesi, in misura dunque inferiore al massimo consentito dalla norma; quanto alla pretesa disparità di trattamento rispetto agli altri imputati, va rilevato che la decisione di merito dà conto di specifici elementi differenzianti, puntualmente indicati a fol. 7 della sentenza, oltre che della più grave recidiva per l'odierno ricorrente, che non fu oggetto di censura in appello, idonei a giustificare il diverso trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso per [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara i P.Q.M