CassazionedecretoSezione 7Decisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 50566/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA \ sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP C/0 [OSCURATO:PERSONA] VETEREcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Atei dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che a seguito della decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 25 maggio 2023, e di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, resa in data 8 maggio 2023, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto al n. 2887/2023 r.g.n.r. e n. 1971/2023 reg. Gip, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato, sottoposto, nel citato procedimento, a misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine alla decisione sull'emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti del predetto. Considerato che trattasi di conflitto non più sussistente e che, anzi, deve ritenersi cessato, a seguito di provvedimento di uno dei due giudici che si è uniformato alla decisione dell'altro (cfr. decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 giugno 2023). Ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità sopravvenuta, che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per cessazione del conflitto. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente