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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 25529/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.25729/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Romapresso lo studio associato C. e C .

Partners , Avv . [OSCURATO:PERSONA]- lana; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 357/2018depositata il 3 1 /0 7 /20 1 8 . uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/7/2023.

Fatti di causa Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto il figlio [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio improprio, con il quale il convenuto, insieme alla sorella Rosa, si era obbligato a prestare assistenza morale e materiale alla madre, in cambio di un trasferimento di una quota di nuda proprietà di 2di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un immobile.

In primo grado è pronunciata la risoluzione con retroces- sione della quota dell’immobile.

In secondo grado vi èriforma con ac- certamento della infondatezza della domanda di risoluzione, poiché l'obbligazione era stata adempiuta da parte di uno dei due coobbligati, con liberazione dell'altro.

Ricorre in cassazione l'attrice con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste il convenuto con controricorso.

Ragioni della decisione

1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia considerato integralmente adempiuta l'obbligazione di assistenza as- sunta da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della loro madre.

Si de- duce violazione degli artt. 1292, 1294, 1298, 1453 e 1455 c.c.

Il brano censurato della sentenza è il seguente: «Pur nella notevole peculiarità della fattispecie […] reputa la Corte che l'impugnazione sia fondata.

Invero, va considerato che: (a) l'articolata obbligazione assi- stenziale dedotta nel contratto di c.d. vitalizio improprio risulta corret- tamente qualificata dalle parti - oltre che dal Tribunale - in termini di obbligazione indivisibile e solidale, stante l'evidente infrazionabilità delle numerose attività in cui essa si è ritenuto dovesse articolarsi ed adempiersi dai vitalizianti; (b) in ogni caso, non esiste eccezione e/o deduzione alcuna della Simeone contraria a siffatta qualificazione; (c) l'utilizzo della locuzione ‘tra loro’, a specificazione del ‘vincolo solidale ed indivisibile...’ degli obbligati di cui al contratto, serve, ad abundan- tiam, a chiarire la sussistenza dell'obbligazione in capo a ciascuno dei coobbligati; (d) come espressamente evidenziato dalla Simeone nella citazione introduttiva, gli obblighi di assistenza morale e materiale de- dotti in contratto sono stati adempiuti 'totalmente’ (pur se dalla coob- bligata [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente soddisfacimento dello scopo 3di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. perseguito dall'appellata e realizzazione piena del sinallagma contrat- tuale».

Si obietta che: (a) l’obbligazione di assistenza è continuativa e si estingue con la morte del beneficiario; (b) si trattadi obbligazione in- divisibile da adempiersi congiuntamente.

Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia rile- vato che i due fratelli hanno assunto un’obbligazione solidale ex art.1292 c.c. nei confronti della madre sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 2 del contratto di vitalizio del 18/07/1997, omettendo qualsiasi indagine sulla comune intenzione delle parti.

Si deduceviola- zione degli artt. 1362 ss. c.c.

2. –In via pregiudiziale, la Corte rileva d’ufficio la mancata parteci- pazione al processo di un litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. , [OSCURATO:PERSONA], l’altra figlia dell’attrice, sorella del convenuto [OSCURATO:PERSONA] parte del contratto di vitalizio improprio la cui risoluzione per inadempimento è oggetto del presente processo.

Da un accesso agli atti processuali non risulta che la questione(pu- ramente processuale)sia stata mai rilevata nei precedent i gradi di giu- dizio.

Risulta invece (cfr. sentenza di appello, p. 2) che il contratto di vitalizio improprio abbia dispostoil trasferimento di una quota di nuda proprietà di un’abitazione in capo ad entrambii figli coobbligati.

In con- siderazione dell’efficacia traslativa di un diritto reale, così collegata al contratto,e della conseguente efficacia reale di cui sarebbe provvista un’eventuale pronuncia di risoluzione (in forza del venir menodell’ori- ginario effetto traslativo), il processo devecontemplare la necessaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], che è parte del contratto della cui riso- luzione si discute.

3. –In conclusione, in applicazione dell’art. 383 comma 3 cpc, è da dichiarare la nullità dei giudizi di merito, da cassa re la sentenza 4di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. impugnata, da disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, al fine di disporre per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per la rinnovazione del giudizio; sono da mantenereferme le statuizioni sulle spese dei prece- denti gradi di giudizio ; sono da compensa re le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessionedegli atti al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, al fine di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla rinnovazione del giudizio; mantiene ferme le statuizioni sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.25729/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata a Romapresso lo studio associato C. e C . Partners , Avv . [OSCURATO:PERSONA]- lana; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 357/2018depositata il 3 1 /0 7 /20 1 8 . uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 6/7/2023. Fatti di causa Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Taranto il figlio [OSCURATO:PERSONA] in risoluzione per inadempimento del contratto di vitalizio improprio, con il quale il convenuto, insieme alla sorella Rosa, si era obbligato a prestare assistenza morale e materiale alla madre, in cambio di un trasferimento di una quota di nuda proprietà di 2di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. un immobile. In primo grado è pronunciata la risoluzione con retroces- sione della quota dell’immobile. In secondo grado vi èriforma con ac- certamento della infondatezza della domanda di risoluzione, poiché l'obbligazione era stata adempiuta da parte di uno dei due coobbligati, con liberazione dell'altro. Ricorre in cassazione l'attrice con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il convenuto con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo si censura che la Corte di appello abbia considerato integralmente adempiuta l'obbligazione di assistenza as- sunta da Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della loro madre. Si de- duce violazione degli artt. 1292, 1294, 1298, 1453 e 1455 c.c. Il brano censurato della sentenza è il seguente: «Pur nella notevole peculiarità della fattispecie […] reputa la Corte che l'impugnazione sia fondata. Invero, va considerato che: (a) l'articolata obbligazione assi- stenziale dedotta nel contratto di c.d. vitalizio improprio risulta corret- tamente qualificata dalle parti - oltre che dal Tribunale - in termini di obbligazione indivisibile e solidale, stante l'evidente infrazionabilità delle numerose attività in cui essa si è ritenuto dovesse articolarsi ed adempiersi dai vitalizianti; (b) in ogni caso, non esiste eccezione e/o deduzione alcuna della Simeone contraria a siffatta qualificazione; (c) l'utilizzo della locuzione ‘tra loro’, a specificazione del ‘vincolo solidale ed indivisibile...’ degli obbligati di cui al contratto, serve, ad abundan- tiam, a chiarire la sussistenza dell'obbligazione in capo a ciascuno dei coobbligati; (d) come espressamente evidenziato dalla Simeone nella citazione introduttiva, gli obblighi di assistenza morale e materiale de- dotti in contratto sono stati adempiuti 'totalmente’ (pur se dalla coob- bligata [OSCURATO:PERSONA]) con conseguente soddisfacimento dello scopo 3di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. perseguito dall'appellata e realizzazione piena del sinallagma contrat- tuale». Si obietta che: (a) l’obbligazione di assistenza è continuativa e si estingue con la morte del beneficiario; (b) si trattadi obbligazione in- divisibile da adempiersi congiuntamente. Con il secondo motivo si censura che la Corte di appello abbia rile- vato che i due fratelli hanno assunto un’obbligazione solidale ex art.1292 c.c. nei confronti della madre sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 2 del contratto di vitalizio del 18/07/1997, omettendo qualsiasi indagine sulla comune intenzione delle parti. Si deduceviola- zione degli artt. 1362 ss. c.c. 2. –In via pregiudiziale, la Corte rileva d’ufficio la mancata parteci- pazione al processo di un litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. , [OSCURATO:PERSONA], l’altra figlia dell’attrice, sorella del convenuto [OSCURATO:PERSONA] parte del contratto di vitalizio improprio la cui risoluzione per inadempimento è oggetto del presente processo. Da un accesso agli atti processuali non risulta che la questione(pu- ramente processuale)sia stata mai rilevata nei precedent i gradi di giu- dizio. Risulta invece (cfr. sentenza di appello, p. 2) che il contratto di vitalizio improprio abbia dispostoil trasferimento di una quota di nuda proprietà di un’abitazione in capo ad entrambii figli coobbligati. In con- siderazione dell’efficacia traslativa di un diritto reale, così collegata al contratto,e della conseguente efficacia reale di cui sarebbe provvista un’eventuale pronuncia di risoluzione (in forza del venir menodell’ori- ginario effetto traslativo), il processo devecontemplare la necessaria partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], che è parte del contratto della cui riso- luzione si discute. 3. –In conclusione, in applicazione dell’art. 383 comma 3 cpc, è da dichiarare la nullità dei giudizi di merito, da cassa re la sentenza 4di 4 – 2 572 9 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 22 ) – [OSCURATO:PERSONA]. impugnata, da disporre la rimessione degli atti al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, al fine di disporre per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per la rinnovazione del giudizio; sono da mantenereferme le statuizioni sulle spese dei prece- denti gradi di giudizio ; sono da compensa re le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessionedegli atti al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato, al fine di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e alla rinnovazione del giudizio; mantiene ferme le statuizioni sul
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