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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 29089/2026

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rocco il 18/10/1986avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 02/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,vista la produzione documentale della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza delG.i.p. del Tribunale di Torino del 03/04/2026 di revoca della misura cautelaredella custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 06/02/2026 il Tribunale di Torino in funzione digiudice del riesame, ha riformato l’ordinanza cautelare nei confronti dell’indagatoQnaiti, riqualificando la fattispecie contestata di rapina aggravata (per avereagito in più persone riunite e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne econ la recidiva qualificata) in quella di furto pluriaggravato (avere agito condestrezza e avere approfittato di circostanze di persona afferenti all’età dellavittima), pur confermando la misura della custodia cautelare in carcere.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Sostitutoprocuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, articolando un unico motivocon il quale contesta la qualificazione giuridicadel Tribunale del riesame, basatasull'assunto che l'anziana vittima non è stata oggetto di alcun atto di coercizionediretto alla sua persona da parte del coindagato Affaoui, né nel momento in cuiquesti si è avvicinato per la prima volta alla vettura della vittima, interponendosifra la stessa e la portiera del veicolo, non consentendole di chiuderla, simulandol'offerta di vendita di merce, né nel momento successivo in cui, ha riaperto laportiera dell'autovettura che la vittima era riuscita a chiudere, per riprendere lacontrattazione, consentendo così al complice, l’indagato odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA], di impossessarsi della borsa della persona offesa, poggiata sul sedileanteriore lato passeggero.2.1.

Osserva il Pubblico ministero che, se è vero che la vittima si è accortadella sottrazione della borsa soltanto dopo la consumazione del reato, è anchevero che essa ha percepito immediatamente la minaccia o la violenza insite nelfatto di colui che, impedendole di chiudere la portiera e successivamente riaprela portiera, ne ha di fatto impedito ogni movimento limitandone la libertàpersonale, anche per il fatto che una vittima novantatreenne, come da lei stessaha dichiarato, non ha avuto la forza per allontanare il soggetto.

Al riguardo, ilricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di rapinaimpropria, individua l’elemento materiale della violenza alla persona nellacondotta di colui che frappone un ostacolo all’autonomia psico-fisica dellavittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzad'interesse, in quanto la misura cautelare applicata all'indagato medio tempore èstata revocata con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Torino del03/04/2026 per essere venute meno le esigenze cautelari sottese all’applicazionedella misura (ordinanza depositata dalla difesa in data 05/05/2026).2.

Va invero rilevato che secondo i principi generali fissati, in particolare,dagli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazioneoccorre avervi interesse, che deve essere concreto - ossia mirare a rimuoverel'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimentoimpugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez.

U, n. 7 del25/06/1997 Rv. 208165 - 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990 – 01;Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018, Rv. 273438 – 01; Sez. 6, n. 3326 del28/11/2014, Rv. 262080 – 01).

L'interesse all'impugnazione va inteso comepretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazionesoggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge e non già quale pretesaall'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica delladecisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogniimpugnazione.2.1.

Ne deriva che anche l'impugnazione cautelare proposta dal Pubblicoministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che puòravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per fare valere l'illegittimitàdella situazione derivante dall'ordinanza, la cui rimozione o modificaeffettivamente incida sulla libertà personale dell'indagato (Sez. 6, n. 29908 del07/06/2018, Rv. 273438 – 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv.268990).

In linea con tale regula iuris, in un caso sovrapponibile a quello dispecie, si è pertanto esclusa la sussistenza di un interesse del P.M. a ricorrerequalora egli si dolga dell'esclusione di una circostanza aggravante ad effettospeciale, ma medio tempore la misura cautelare sia stata revocata percessazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015,Pm in proc.

Papa, Rv. 262080).

Ad ulteriore conforto della mancanza di uninteresse del P.M. a ricorrere, non può sottacersi che - come già sopra chiarito -la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale delibertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, di tal che ilP.M. non incontrerà alcuna preclusione a riproporre l'originario nomen iuris insede di richiesta di rinvio a giudizio (fermo restando il potere del giudicedell'udienza preliminare di dare al fatto la veste giuridica ritenuta corretta).3.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocco il 18/10/1986avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino emessa in data 02/03/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale delprocedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata,vista la produzione documentale della difesa avv. [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza delG.i.p. del Tribunale di Torino del 03/04/2026 di revoca della misura cautelaredella custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 06/02/2026 il Tribunale di Torino in funzione digiudice del riesame, ha riformato l’ordinanza cautelare nei confronti dell’indagatoQnaiti, riqualificando la fattispecie contestata di rapina aggravata (per avereagito in più persone riunite e nei confronti di persona ultrasessantacinquenne econ la recidiva qualificata) in quella di furto pluriaggravato (avere agito condestrezza e avere approfittato di circostanze di persona afferenti all’età dellavittima), pur confermando la misura della custodia cautelare in carcere.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Sostitutoprocuratore della Repubblica del Tribunale di Torino, articolando un unico motivocon il quale contesta la qualificazione giuridicadel Tribunale del riesame, basatasull'assunto che l'anziana vittima non è stata oggetto di alcun atto di coercizionediretto alla sua persona da parte del coindagato Affaoui, né nel momento in cuiquesti si è avvicinato per la prima volta alla vettura della vittima, interponendosifra la stessa e la portiera del veicolo, non consentendole di chiuderla, simulandol'offerta di vendita di merce, né nel momento successivo in cui, ha riaperto laportiera dell'autovettura che la vittima era riuscita a chiudere, per riprendere lacontrattazione, consentendo così al complice, l’indagato odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA], di impossessarsi della borsa della persona offesa, poggiata sul sedileanteriore lato passeggero.2.1. Osserva il Pubblico ministero che, se è vero che la vittima si è accortadella sottrazione della borsa soltanto dopo la consumazione del reato, è anchevero che essa ha percepito immediatamente la minaccia o la violenza insite nelfatto di colui che, impedendole di chiudere la portiera e successivamente riaprela portiera, ne ha di fatto impedito ogni movimento limitandone la libertàpersonale, anche per il fatto che una vittima novantatreenne, come da lei stessaha dichiarato, non ha avuto la forza per allontanare il soggetto. Al riguardo, ilricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte che, in tema di rapinaimpropria, individua l’elemento materiale della violenza alla persona nellacondotta di colui che frappone un ostacolo all’autonomia psico-fisica dellavittima.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzad'interesse, in quanto la misura cautelare applicata all'indagato medio tempore èstata revocata con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Torino del03/04/2026 per essere venute meno le esigenze cautelari sottese all’applicazionedella misura (ordinanza depositata dalla difesa in data 05/05/2026).2. Va invero rilevato che secondo i principi generali fissati, in particolare,dagli artt. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazioneoccorre avervi interesse, che deve essere concreto - ossia mirare a rimuoverel'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di avere subito con il provvedimentoimpugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. U, n. 7 del25/06/1997 Rv. 208165 - 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, Rv. 268990 – 01;Sez. 6, n. 29908 del 07/06/2018, Rv. 273438 – 01; Sez. 6, n. 3326 del28/11/2014, Rv. 262080 – 01). L'interesse all'impugnazione va inteso comepretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazionesoggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge e non già quale pretesaall'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica delladecisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogniimpugnazione.2.1. Ne deriva che anche l'impugnazione cautelare proposta dal Pubblicoministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che puòravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per fare valere l'illegittimitàdella situazione derivante dall'ordinanza, la cui rimozione o modificaeffettivamente incida sulla libertà personale dell'indagato (Sez. 6, n. 29908 del07/06/2018, Rv. 273438 – 01; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017, D'Aversa, Rv.268990). In linea con tale regula iuris, in un caso sovrapponibile a quello dispecie, si è pertanto esclusa la sussistenza di un interesse del P.M. a ricorrerequalora egli si dolga dell'esclusione di una circostanza aggravante ad effettospeciale, ma medio tempore la misura cautelare sia stata revocata percessazione delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015,Pm in proc. Papa, Rv. 262080). Ad ulteriore conforto della mancanza di uninteresse del P.M. a ricorrere, non può sottacersi che - come già sopra chiarito -la riqualificazione giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale delibertate non è in alcun modo vincolante nel procedimento di merito, di tal che ilP.M. non incontrerà alcuna preclusione a riproporre l'originario nomen iuris insede di richiesta di rinvio a giudizio (fermo restando il potere del giudicedell'udienza preliminare di dare al fatto la veste giuridica ritenuta corretta).3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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