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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18700/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che VECCHIO Emiliano - imputato del delitto di omessa dichiarazione per gli anni di imposta dal 2011 al 2014, a lui ascritti in qualità di titolare di ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna in primo grado irrogata con rito abbreviato dal Tribunale di Verona, eccependo preliminarmente l'estinzione del reato sub 1) per intervenuta prescrizione, e deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo sia generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la difesa ricorrente "riduce" a 325 giorni il periodo di sospensione della prescrizione, concordemente quantificato in 565 giorni dai giudici di merito, senza in alcun modo argomentare in ordine a tali diverse conclusioni.

Peraltro, attesa l'inammissibilità degli ulteriori motivi (cfr. in fra), ogni approfondimento al riguardo appare ultroneo, in quanto la sentenza d'appello sarebbe comunque intervenuta in data 11/05/2023, e quindi prima dello spirare del termine calcolato dalla difesa (aggiungendo dieci mesi e venticinque giorni al termine decennale decorrente dal 30/09/2012), precludendo l'inammissibilità delle doglianze l'instaurazione del rapporto processuale; ritenuto che il secondo ordine di censure sia meramente reiterativo di quelle già esaminate e motivatamente disattese in primo grado (dovendo solo aggiungersi, quanto alla prima parte, che la scelta del rito abbreviato preclude ogni questione relativa all'incompetenza per territorio): avendo in particolare la Corte d'Appello evidenziato sia l'irrilevanza del mancato scorporo dell'IVA dalla base imponibile, da parte degli operanti (risultando ampiamente superate le soglie di rilevanza penale per tutte le omissioni per cui è intervenuta condanna: cfr. pag. 4), sia l'inconsistenza della prospettazione relativa ai costi asseritamente sostenuti e non documentati per lo smarrimento della contabilità (difettando ogni anche minimo principio di prova in ordine ai costi medesimi, peraltro inidonei ad incidere sensibilmente sull'imponibile in considerazione dell'attività concretamente svolta); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, assumendo rilievo preliminare ed assorbente il contenuto del certificato penale in atti, da cui emerge che il VECCHIO ha già fruito per due volte del beneficio della sospensione condizionale ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.IM.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che VECCHIO Emiliano - imputato del delitto di omessa dichiarazione per gli anni di imposta dal 2011 al 2014, a lui ascritti in qualità di titolare di ditta individuale - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11/05/2023, con cui la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna in primo grado irrogata con rito abbreviato dal Tribunale di Verona, eccependo preliminarmente l'estinzione del reato sub 1) per intervenuta prescrizione, e deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo motivo sia generico e comunque manifestamente infondato, in quanto la difesa ricorrente "riduce" a 325 giorni il periodo di sospensione della prescrizione, concordemente quantificato in 565 giorni dai giudici di merito, senza in alcun modo argomentare in ordine a tali diverse conclusioni. Peraltro, attesa l'inammissibilità degli ulteriori motivi (cfr. in fra), ogni approfondimento al riguardo appare ultroneo, in quanto la sentenza d'appello sarebbe comunque intervenuta in data 11/05/2023, e quindi prima dello spirare del termine calcolato dalla difesa (aggiungendo dieci mesi e venticinque giorni al termine decennale decorrente dal 30/09/2012), precludendo l'inammissibilità delle doglianze l'instaurazione del rapporto processuale; ritenuto che il secondo ordine di censure sia meramente reiterativo di quelle già esaminate e motivatamente disattese in primo grado (dovendo solo aggiungersi, quanto alla prima parte, che la scelta del rito abbreviato preclude ogni questione relativa all'incompetenza per territorio): avendo in particolare la Corte d'Appello evidenziato sia l'irrilevanza del mancato scorporo dell'IVA dalla base imponibile, da parte degli operanti (risultando ampiamente superate le soglie di rilevanza penale per tutte le omissioni per cui è intervenuta condanna: cfr. pag. 4), sia l'inconsistenza della prospettazione relativa ai costi asseritamente sostenuti e non documentati per lo smarrimento della contabilità (difettando ogni anche minimo principio di prova in ordine ai costi medesimi, peraltro inidonei ad incidere sensibilmente sull'imponibile in considerazione dell'attività concretamente svolta); ritenuto che ad analoghe conclusioni di inammissibilità debba pervenirsi quanto alla residua censura, assumendo rilievo preliminare ed assorbente il contenuto del certificato penale in atti, da cui emerge che il VECCHIO ha già fruito per due volte del beneficio della sospensione condizionale ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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