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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 20288/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13149/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 895/2019depositata il 26/02/2019 R.G.N. 8026/2013 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 895/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di RFI, di cui era dipendente, diretta ad ottenere il riconoscimento del livello B (Quadri), rispetto a quello D del CCNL ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel quale era inquadrata, con ogni conseguenza in tema di corresponsione delle differenze retributive da determinarsi in separato giudizio.

2. I giudici di seconde cure , dopo avere riportato le declaratorie contrattuali oggetto di contestazione e valutato le risultanze istruttorie, hanno rilevato che, in capo alla originaria ricorrente, era mancata la prova dell’effettiva autonomia decisionale, delle responsabilità dei risultati, del potere di rappresentanza e, soprattutto, della funzione di raccordo tra i più alti livelli dirigenziali ed il resto del personale che caratterizzava la figura del livello B “Quadro”.

3. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso RFI.

4. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico articolato motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cc, in relazione all’art. 21 co. 2 “Livello B Quadri -Declaratoria-[OSCURATO:PERSONA] – b) Professionali” del CCNL delle Attività ferroviarie del 16 aprile 2013 e dell’art. 2103 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto necessario, per l’attribuzione della qualifica di Quadro, il possesso contestuale di tutti i requisiti previsti dalla disposizione contrattuale e non, invece, anche uno solo degli stessi che erano stati previsti in via alternativa e per avereritenuto necessario l’espletamento del ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale.

2. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del motivo, sollevata sul presupposto del mancato deposito del testo integrale del CCNL di settore applicabile, perché nella produzione di parte lo stesso è presente in versione integrale.

3. Venendo, pertanto, allo scrutinio del motivo, va rilevato che lo stesso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.4.

E’ opportuno pre mettere che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate, né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. n. 15934/2020; Cass. n. 7472/2020; Cass. n. 5533/2016).

5. In relazione all’interpretazione dei contratti collettivi con specifico riferimento alle clausole relative alla classificazione del personale, va ricordato, altresì, il principio secondo cui, con riferimento aiprofili professionali in essi previsti, occorr e tenere presente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenutiprofessionali, bensì in riferimento alle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente ledeclaratorie definitorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figureprofessionali atipiche o nuove.

Ne consegue che, a fronte diprofili professionali espressamente tipizzati, l'individuazione della specifica e maggiore professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad altro, non può prescindere dall'esame delladeclaratoria di livello, che, pur non avendo valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei compiti all'uno o all'altro di essi (Cass. n. 3216/2016).

6. Orbene, la norma contrattuale (art. 21 del CCNL citato) testualmente recita: Livello B –Quadri • Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività cherichiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica b) Professional c) [OSCURATO:PERSONA] d) [OSCURATO:PERSONA].

Profili professionali: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica -Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorseumane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo.

Figure professionali: Responsabile linea/unità operativa-tecnica; b) Professional - Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza.

Figure professionali Progettista -Professional c) [OSCURATO:PERSONA] - Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, di elevata professionalità ed esperienza operativa, svolgono le attività tecnicosanitarie previste dalla vigente normativa di riferimento coordinando altresì il personale tecnico-sanitario dei livelli inferiori.

Figure professionali [OSCURATO:PERSONA] d) [OSCURATO:PERSONA] -Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle [OSCURATO:PERSONA].

Figure professionali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

7. La Corte territoriale ha specificato che gli elementi caratterizzanti l’area quadri sono essenzialmente: a) lo svolgimento di un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale; b) lo svolgimento di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento, nonché l’attività di studio, progettazione, consulenza, richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici; c) un ambito di autonomia decisionale; d) la diretta responsabilità organizzativa.

8. Tale statuizione, in diritto, non è in contrasto con quanto già affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19770/2016 in motivazione).

9. La stessa Corte ha, poi, ritenuto non provati, relativamente alla posizione della Paudice, tutti gli elementi che caratterizzavano la figura di Quadro di livello B e, cioè, il margine di autonomia decisionale, la responsabilità organizzativa dei risultati, lo svolgimento di funzioni di rappresentanza, sovrintendenza e coordinamento e, soprattutto, il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale.

10. La tesi pro pugnata dalla ricorrente è, invece, diretta a sostenere che gli elementi caratterizzanti dell’[OSCURATO:PERSONA], come sopra individuati dalla Corte territoriale, ai fini del riconoscimento del livello superiore, non debbano essere tutti contestualmente presenti,ma possano essere presi in considerazione anche alternativamente, atteso che il dato letterale, nella individuazione dei profili professionali, usa la congiunzione “o” e non “e”, come si legge nelle mansioni di cui al profilo “Professional”, e che non erarichiesto il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale.

11. Le questioni, oggetto della censura, non sono meritevoli di accoglimento.

12. Invero, la sola identificazione delle mansioni svolte dal lavoratore con quelle previste dal profilo professionale, essendo queste assimilabili anche a quelle dei profili inferiori (nel caso di specie, livello D –Tecnici specializzati- Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore.

Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.) non sono sufficienti per ritenere provato il superiore inquadramento in quanto è pur sempre necessario il riferimento alla declaratoria generale che lo caratterizza, come specificato dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

13. Ciò è stato effettuato nel caso in esame dove i giudici del merito, prendendo atto attraverso l’istruttoria espletata delle mansioni svolte dalla Paudice, [OSCURATO:PERSONA] già inquadrata nel livello D, hanno ritenuto che le stesse non fossero connotate da quelle peculiarità, come detto correttamente individuate, che caratterizzano il livello B di Quadro.

14. Quanto, poi, alla ded otta mancata previsione della funzione di raccordo tra i più alti livelli dirigenziali ed il resto del personale, deve sottolinearsi che tale funzione è prevista dalla normativa legale in materia.

15. Infatti, l a legge 13 maggio 1985 n. 190, che ha introdotto la nuova categoria dei "quadri" nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095 cod. civ., pur non contenendo una precisadefinizione della medesima e prevedendo che i relativi requisiti di appartenenza siano stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale "in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa" (art. 2, comma secondo), fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati e specificando che i suoi appartenenti svolgono in maniera continuativa funzioni "di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'impresa" (art. 2, comma secondo).

Ferma restando l'eventuale funzione sussidiaria delle previsioni legali in assenza di fonti contrattuali integrative, la contrattazione collettiva deve attenersi a detti criteri, la cui violazione comporta la sua illegittimità, ed anche la nullità delle sue disposizioni ove sia dimostrato che la violazione della norma imperativa di legge leda interessi vitali dei lavoratori, in quanto tali di rilievo pubblicistico (Cass. n. 12214/1998).

16. E’, pertanto, la stessa legge a richiedere che la figura del Quadro sia di collegamento tra i dirigenti ed il restante personale e ciò rappresenta un criterio presupposto della contrattazione collettiva.

17. Alla stregua di quanto esposto, essendo stata svolta dalla Corte territoriale una disamina completa e giuridicamente corretta delle disposizioni contrattuali collettive, il ricorso deve essere rigettato.

18. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13149/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 895/2019depositata il 26/02/2019 R.G.N. 8026/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 895/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di RFI, di cui era dipendente, diretta ad ottenere il riconoscimento del livello B (Quadri), rispetto a quello D del CCNL ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel quale era inquadrata, con ogni conseguenza in tema di corresponsione delle differenze retributive da determinarsi in separato giudizio. 2. I giudici di seconde cure , dopo avere riportato le declaratorie contrattuali oggetto di contestazione e valutato le risultanze istruttorie, hanno rilevato che, in capo alla originaria ricorrente, era mancata la prova dell’effettiva autonomia decisionale, delle responsabilità dei risultati, del potere di rappresentanza e, soprattutto, della funzione di raccordo tra i più alti livelli dirigenziali ed il resto del personale che caratterizzava la figura del livello B “Quadro”. 3. Avverso la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso RFI. 4. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 cc, in relazione all’art. 21 co. 2 “Livello B Quadri -Declaratoria-[OSCURATO:PERSONA] – b) Professionali” del CCNL delle Attività ferroviarie del 16 aprile 2013 e dell’art. 2103 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto necessario, per l’attribuzione della qualifica di Quadro, il possesso contestuale di tutti i requisiti previsti dalla disposizione contrattuale e non, invece, anche uno solo degli stessi che erano stati previsti in via alternativa e per avereritenuto necessario l’espletamento del ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale. 2. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di improcedibilità del motivo, sollevata sul presupposto del mancato deposito del testo integrale del CCNL di settore applicabile, perché nella produzione di parte lo stesso è presente in versione integrale. 3. Venendo, pertanto, allo scrutinio del motivo, va rilevato che lo stesso non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato.4. E’ opportuno pre mettere che, sul piano processuale, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è stata parificata a quella delle norme di diritto; da ciò discende che le clausole del contratto collettivo devono essere interpretate in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (art. 1362 cc e ss.) che costituiscono un criterio interpretativo diretto e non più un canone esterno per verificare l’esattezza e la congruità della motivazione, senza che vi sia più la necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate, né di indicare come il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. n. 15934/2020; Cass. n. 7472/2020; Cass. n. 5533/2016). 5. In relazione all’interpretazione dei contratti collettivi con specifico riferimento alle clausole relative alla classificazione del personale, va ricordato, altresì, il principio secondo cui, con riferimento aiprofili professionali in essi previsti, occorr e tenere presente che le parti classificano il personale non sulla base di astratti contenutiprofessionali, bensì in riferimento alle specifiche figureprofessionali dei singoli settori produttivi che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente ledeclaratorie definitorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figureprofessionali atipiche o nuove. Ne consegue che, a fronte diprofili professionali espressamente tipizzati, l'individuazione della specifica e maggiore professionalità, che ne caratterizza uno rispetto ad altro, non può prescindere dall'esame delladeclaratoria di livello, che, pur non avendo valore assorbente, svolge funzione interpretativa nella sussunzione dei compiti all'uno o all'altro di essi (Cass. n. 3216/2016). 6. Orbene, la norma contrattuale (art. 21 del CCNL citato) testualmente recita: Livello B –Quadri • Declaratoria - Appartengono a questo livello i lavoratori che, ai sensi della legge 13.5.1985, n. 190, svolgono, con autonomia decisionale, facoltà di iniziativa e discrezionalità nell’attuazione delle direttive aziendali, attività cherichiedono alta professionalità, competenze ed esperienze per la gestione ed il coordinamento organizzativo e funzionale di specifici ambiti amministrativi, commerciali e tecnici, nonché i lavoratori in possesso di alta professionalità che sulla base di specifici indirizzi realizzano, nell’ambito della loro attività, studi, progettazione, pianificazione ed attuazione operativa, per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Rientrano in tale livello professionale i quadri con responsabilità diretta sui risultati e nella gestione di linee/unità operative amministrative, commerciali e tecniche o nella realizzazione di specifici programmi aziendali ad elevato contenuto specialistico: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica b) Professional c) [OSCURATO:PERSONA] d) [OSCURATO:PERSONA]. Profili professionali: a) Responsabili di linea/unità operativa-tecnica -Lavoratori che, operando sulla base di obiettivi assegnati, sono responsabili di linea/unità operativa-tecnica e gestiscono risorseumane, economiche, tecniche ed organizzative nell'ambito di uno dei seguenti settori aziendali di appartenenza: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo. Figure professionali: Responsabile linea/unità operativa-tecnica; b) Professional - Lavoratori che, sulla base di direttive aziendali e con la necessaria conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, condotta, servizi di bordo, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l’utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che curano la supervisione o concorrono all’attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell’ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza. Figure professionali Progettista -Professional c) [OSCURATO:PERSONA] - Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, di elevata professionalità ed esperienza operativa, svolgono le attività tecnicosanitarie previste dalla vigente normativa di riferimento coordinando altresì il personale tecnico-sanitario dei livelli inferiori. Figure professionali [OSCURATO:PERSONA] d) [OSCURATO:PERSONA] -Lavoratori che, in possesso dei prescritti titoli professionali, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel settore marittimo dello Stato Maggiore delle [OSCURATO:PERSONA]. Figure professionali [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 7. La Corte territoriale ha specificato che gli elementi caratterizzanti l’area quadri sono essenzialmente: a) lo svolgimento di un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale; b) lo svolgimento di rappresentanza, sovrintendenza, coordinamento, nonché l’attività di studio, progettazione, consulenza, richiedenti specifica e particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici; c) un ambito di autonomia decisionale; d) la diretta responsabilità organizzativa. 8. Tale statuizione, in diritto, non è in contrasto con quanto già affermato in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 19770/2016 in motivazione). 9. La stessa Corte ha, poi, ritenuto non provati, relativamente alla posizione della Paudice, tutti gli elementi che caratterizzavano la figura di Quadro di livello B e, cioè, il margine di autonomia decisionale, la responsabilità organizzativa dei risultati, lo svolgimento di funzioni di rappresentanza, sovrintendenza e coordinamento e, soprattutto, il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale. 10. La tesi pro pugnata dalla ricorrente è, invece, diretta a sostenere che gli elementi caratterizzanti dell’[OSCURATO:PERSONA], come sopra individuati dalla Corte territoriale, ai fini del riconoscimento del livello superiore, non debbano essere tutti contestualmente presenti,ma possano essere presi in considerazione anche alternativamente, atteso che il dato letterale, nella individuazione dei profili professionali, usa la congiunzione “o” e non “e”, come si legge nelle mansioni di cui al profilo “Professional”, e che non erarichiesto il ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale. 11. Le questioni, oggetto della censura, non sono meritevoli di accoglimento. 12. Invero, la sola identificazione delle mansioni svolte dal lavoratore con quelle previste dal profilo professionale, essendo queste assimilabili anche a quelle dei profili inferiori (nel caso di specie, livello D –Tecnici specializzati- Appartengono a questo livello i lavoratori che espletano, con margini di autonomia e discrezionalità nell’ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza nonché professionalità e competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali o che hanno un contenuto professionale di maggior rilievo, finalizzate alla realizzazione di processi produttivi, anche attraverso l’addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi ed il coordinamento di personale di livello pari o inferiore. Rientrano in questo livello i lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle competenze acquisite attraverso una specifica formazione o esperienza professionale maturata anche nei livelli inferiori, nell’ambito dei rispettivi settori di attività concorrono alla realizzazione dei processi produttivi anche attraverso il coordinamento ed il controllo dei processi e delle attività di personale di livello pari o inferiore.) non sono sufficienti per ritenere provato il superiore inquadramento in quanto è pur sempre necessario il riferimento alla declaratoria generale che lo caratterizza, come specificato dall’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato. 13. Ciò è stato effettuato nel caso in esame dove i giudici del merito, prendendo atto attraverso l’istruttoria espletata delle mansioni svolte dalla Paudice, [OSCURATO:PERSONA] già inquadrata nel livello D, hanno ritenuto che le stesse non fossero connotate da quelle peculiarità, come detto correttamente individuate, che caratterizzano il livello B di Quadro. 14. Quanto, poi, alla ded otta mancata previsione della funzione di raccordo tra i più alti livelli dirigenziali ed il resto del personale, deve sottolinearsi che tale funzione è prevista dalla normativa legale in materia. 15. Infatti, l a legge 13 maggio 1985 n. 190, che ha introdotto la nuova categoria dei "quadri" nella classificazione dei prestatori di lavoro di cui all'art. 2095 cod. civ., pur non contenendo una precisadefinizione della medesima e prevedendo che i relativi requisiti di appartenenza siano stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale "in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura organizzativa dell'impresa" (art. 2, comma secondo), fornisce dei criteri direttivi, concependo la nuova categoria quale intermedia tra quella dei dirigenti e quella degli impiegati e specificando che i suoi appartenenti svolgono in maniera continuativa funzioni "di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'impresa" (art. 2, comma secondo). Ferma restando l'eventuale funzione sussidiaria delle previsioni legali in assenza di fonti contrattuali integrative, la contrattazione collettiva deve attenersi a detti criteri, la cui violazione comporta la sua illegittimità, ed anche la nullità delle sue disposizioni ove sia dimostrato che la violazione della norma imperativa di legge leda interessi vitali dei lavoratori, in quanto tali di rilievo pubblicistico (Cass. n. 12214/1998). 16. E’, pertanto, la stessa legge a richiedere che la figura del Quadro sia di collegamento tra i dirigenti ed il restante personale e ciò rappresenta un criterio presupposto della contrattazione collettiva. 17. Alla stregua di quanto esposto, essendo stata svolta dalla Corte territoriale una disamina completa e giuridicamente corretta delle disposizioni contrattuali collettive, il ricorso deve essere rigettato. 18. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 19. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della r