CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01092/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla destinazione dello stupefacente ad uso personale è strutturata in fatto e, comunque, riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata valorizzando le circostanze di fatto (le dichiarazioni rese dagli acquirenti della droga, oltre al sequestro di droga presso il domicilio) e, infine, correttamente qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Dal tenore del ricorso emerge evidente la indeterminatezza delle censure relative alla denunciata eccessività della penai e diniego delle generiche, censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che ha determinato la pena in misura non prossima al minimo edittale (mesi nove di reclusione ed euro 1.200 di multa) sulla scorta della continuità dell'attività di spaccio e valorizzando, ai fini del diniego di applicazione della circostanze attenuanti generiche, i precedenti reiterati; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.