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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30465/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12/04/2022, in parziale riforma di quella del Tribunale del capoluogo partenopeo resa in data 28/02/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, ed ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente nella misura di mesi otto di reclusione per il solo residuo capo A), relativo al delitto di cui all'art. 635 cod. pen.; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto ed in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta limitandosi a richiamare quella parte della sentenza impugnata in cui, invero, la Corte di appello ha ripercorso le considerazioni del Tribunale e non tenendo conto, invece, delle ragioni per le quali i giudici di secondo grado sono approdati alle medesime conclusioni in termini di responsabilità; il secondo motivo, poi, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa in questa sede in quanto non preventivamente devoluta in appello (cfr., Sez. 2, n. 21465 del 20.3.2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 7675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Prota); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, inoltre, alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che ha trasmesso le proprie conclusioni corredandole di una ampia memoria illustrativa delle ragioni per cui insiste per la inammissibilità del ricorso.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida per l'odierna fase in euro 2.174,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 06/06/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12/04/2022, in parziale riforma di quella del Tribunale del capoluogo partenopeo resa in data 28/02/2019, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai fatti di cui ai capi B) e C) dell'imputazione, ed ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente nella misura di mesi otto di reclusione per il solo residuo capo A), relativo al delitto di cui all'art. 635 cod. pen.; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 635 cod. pen. e vizio motivazionale in relazione all'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto ed in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto e sulle ragioni che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche) con cui il ricorrente non si confronta limitandosi a richiamare quella parte della sentenza impugnata in cui, invero, la Corte di appello ha ripercorso le considerazioni del Tribunale e non tenendo conto, invece, delle ragioni per le quali i giudici di secondo grado sono approdati alle medesime conclusioni in termini di responsabilità; il secondo motivo, poi, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è preclusa in questa sede in quanto non preventivamente devoluta in appello (cfr., Sez. 2, n. 21465 del 20.3.2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 4, n. 7675 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Prota); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e, inoltre, alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile che ha trasmesso le proprie conclusioni corredandole di una ampia memoria illustrativa delle ragioni per cui insiste per la inammissibilità del ricorso. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida per l'odierna fase in euro 2.174,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 06/06/202
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