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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 38451/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione dell'art. 62 bis cod. pen., per non avere la Corte d'appello valorizzato il comportamento dell'imputato, che avrebbe riferito fin da subito e spontaneamente l'accaduto agli operanti; 1.2 violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., per non avere la Corte d'appello chiarito le ragioni del discostamento della pena dal minimo edittale.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 II Collegio territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato, si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). 2.2 Quanto al secondo motivo del ricorso giova rilevare che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., "tenuto conto dell'intrinseco disvalore del fatto, frutto di un raptus improvviso, e della personalità dell'imputato, incline a violare la legge".

3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe (che ha confermato la pronuncia di condanna per il reato di danneggiamento aggravato), deducendo i seguenti motivi: 1.1 violazione dell'art. 62 bis cod. pen., per non avere la Corte d'appello valorizzato il comportamento dell'imputato, che avrebbe riferito fin da subito e spontaneamente l'accaduto agli operanti; 1.2 violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., per non avere la Corte d'appello chiarito le ragioni del discostamento della pena dal minimo edittale. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 II Collegio territoriale, nel disattendere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato, si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163). 2.2 Quanto al secondo motivo del ricorso giova rilevare che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come è avvenuto nel caso in esame, in cui la pena, inflitta al ricorrente, è stata valutata dalla Corte del merito come proporzionata alla gravità del reato e rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., "tenuto conto dell'intrinseco disvalore del fatto, frutto di un raptus improvviso, e della personalità dell'imputato, incline a violare la legge". 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 14 giugno 2022 Il Consigliere est
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