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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34650/2026

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rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il Collegio di appello ha negato le menzionate circostanze in ragione delle modalità del fatto (essendo l'aggressione stata consumata all'interno dell'istituto di pena con il rischio di compromettere l'incolumità e la sicurezza anche degli altri detenuti), così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M2 L'ASSISTENT7 Erri ,\RIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina tre e quattro della sentenza impugnata); considerato che il Collegio di appello ha negato le menzionate circostanze in ragione delle modalità del fatto (essendo l'aggressione stata consumata all'interno dell'istituto di pena con il rischio di compromettere l'incolumità e la sicurezza anche degli altri detenuti), così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara i P.Q.M2 L'ASSISTENT7 Erri ,\RIO
Sentenza Cassazione n. 34650/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris