CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate ai sensi della citata norma dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di LI Yanfang, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 05/04/2018, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all' art. 474 c.p. per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dell'imputata per il reato di cui all' art. 648 comma 2 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio.2. L' imputata, a mezzo difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione contro la detta sentenza formulando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 143 comma secondo, 178 e 180 c.p.p. nonché vizio di motivazione in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Lamenta che la corte territoriale, violando le menzionate disposizioni, aveva erroneamente disatteso l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per effetto della nullità dell'atto rinnovativo del decreto di citazione a giudizio e di tutti gli atti successivi per inosservanza della normativa in tema di traduzione degli atti. Rileva che la corte di appello aveva dedotto la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputata da alcuni elementi erroneamente individuati, osservando, in particolare, che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici territoriali, non poteva essere ritenuto decisiva la sottoscrizione dell'incarico difensivo redatto in lingua italiana. Osserva che la corte di appello certamente, a fronte della specifica eccezione, avrebbe dovuto disporre la traduzione della sentenza di primo grado al fine di consentire all' imputata di impugnare autonomamente la sentenza nonché la traduzione del decreto di citazione in appello ed, ancora, la traduzione della sentenza dalla stessa emessa. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 c. p. Lamenta che la corte di appello aveva disatteso la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena con una motivazione meramente apodittica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che in tema di diritto alla traduzione degli atti, l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi. (Sez. 2 - , Sentenza n. 11137 del 20/11/2020 Ud. (dep. 23/03/2021) Rv. 280992 - 01. Orbene nel caso in esame la corte di appello, con argomentazioni che non appaiono né carenti né illogiche nè contraddittorie, ha indicato le circostanze che dimostravano la sicura comprensione della lingua italiana da parte dell'imputata desumendole da una serie di elementi univoci quali, fra agli altri, la lunga permanenza della stessa sul territorio nazionale, la sua esclusiva presenza nei locali di vendita, il fatto che il giorno dell' accesso nei locali commerciali della predetta gli ufficiali avevano evidenziato che la ricorrente era in grado di parlare e di comprendere discretamente la lingua italiana, dati condivisibilmente ritenuti idonei a dimostrare che la stessa era pienamente in grado di intendere la lingua italiana. 2 , ct\ 7 v-- Risulta, quindi, di tutta evidenza che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa e del diritto al contradditorio dell'imputata, non cogliendo nel segno la generica censura secondo cui i giudici di merito avrebbero desunto la comprensione della lingua italiana da parte dell'imputata "da alcuni elementi erroneamente individuati". 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto le censure proposte sono generiche ed inidonee ad inficiare le complessive argomentazioni dei giudici di merito. La motivazione della corte di appello, in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, si appalesa adeguata e corretta in diritto avendo i giudici territoriali evidenziato la insussistenza dei presupposti per la concessione di detto beneficio in ragione della condotta non collaborativa dell'imputata e del fatto che la stessa risultava gravata da "precedenti specifici per reati imprenditoriali". Va, in proposito, richiamato l'orientamento secondo cui in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di diniego del beneficio motivata sull'esistenza di precedenti penali e sulle circostanze inerenti alla condotta di reato commessa). (Sez. 5, Sentenza n. 57704 del 14/09/2017 Ud. (deo. 28/12/2017) Rv. 272087 - 01. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il