CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che la giustificazione espressa dai giudici di merito soddisfa i criteri ermeneuti stabiliti in questa sede: la corte di appello, nel corpo della della sentenza, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, si è soffermata sulla entità del fatto, ponendo in evidenza la diversa qualità di sostanze stupefacenti detenute dal ricorrente, il quantitativo non minimale di esse e sulla negativa personalità dell'imputato, desumibile dalla mancanza di resipiscenza, dal fatto che egli avesse nel corso di precedenti controlli fornito generalità diverse da quelle effettive, risultando diversi alias a suo carico. Rilevato che le doglianze difensive sul punto riguardano aspetti valutativi di merito sottratti al sindacato di legittimità, essendo le argomentazioni a sostegno del decisum non manifestamente illogiche ed incoerenti. Considerato che, ai fini del diniego della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. :133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio