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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40232/2025

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ZI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 6 giugno 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. accertato in data 15 giugno 2021.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta di contenuto del tutto generico in quanto nello stesso si lamenta un’erronea qualificazione giuridica del fatto ma non viene indicato quale avrebbe dovuto essere la eventuale qualificazione giuridica corretta della condotta tenuta dall’imputato.

Ne consegue che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto corretta in relazione agli elementi che hanno fondato la responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato in contestazione all’imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la qualificazione giuridica del fatto appare corretta e che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153) situazioni che non ricorrono nel caso in esame.

4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 6 giugno 2025, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. accertato in data 15 giugno 2021. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto. 3. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta di contenuto del tutto generico in quanto nello stesso si lamenta un’erronea qualificazione giuridica del fatto ma non viene indicato quale avrebbe dovuto essere la eventuale qualificazione giuridica corretta della condotta tenuta dall’imputato. Ne consegue che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata del tutto corretta in relazione agli elementi che hanno fondato la responsabilità dell’imputato anche in relazione al reato in contestazione all’imputato, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo a questa Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A ciò deve aggiungersi che, in ogni caso, la qualificazione giuridica del fatto appare corretta e che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, o la entità della pena che corrispondano a quelle oggetto del libero accordo tra le parti, possono essere messe in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risultino, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentriche rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risultino frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153) situazioni che non ricorrono nel caso in esame. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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