CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 13957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27025/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L . MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, in persona del Ministro pro tempore.-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 306/2019 depositata il20/03/2019, RG 1863/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 306 del 2019, ha accolto l’appello proposto dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Lecce, e per l’effetto ha rigettato la domanda del lavoratore. 2. Il lavoratore già dipendente MIUR, prima responsabile amministrativo e poi DSGA, si eradimesso volontariamente in data 1° settembre 1998,ricevendo la corresponsione dell’indennità di fine servizionella misura di euro 56.046,80 netti. A domanda, era stato riammesso in servizio con contratto individuale di lavoro stipulato il 26 luglio 2004, con decorrenza 1° settembre 2004, con qualifica di DSGA, e poi collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 1° settembre 2007. Il lavoratore ha adito il Tribunale impugnando il prospetto di calcolo della buonuscita predisposto dall’INPDAP, che aveva ridotto la retribuzione virtuale a euro 34.311,64 rispetto a quella di euro 36.855,00 indicata dal modello PL1 del [OSCURATO:PERSONA] di Lecce del MIUR. 3. Il Tribunale ha accolto la domanda. 4. La Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’INPS. Il giudice di secondo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull’istituto della riammissione in servizio, che esclude la reviviscenza del precedente rapporto di lavoro. Ha quindi osservato che il Tribunale non ha tenuto conto del notevole lasso temporale, sei anni, che era intercorso tra il primo e il secondo rapporto di lavoro, fatto che escludeva la possibilità di ritenere la sostanziale unicità degli stessi. Se da un lato la preesistenza di un rapporto di lavoro cessato per dimissioni nel 1998, aveva abilitato la [OSCURATO:PERSONA] a esercitare i poteri privatistici, l’esercizio di questo potere non poteva comportare il trascinamento economico virtualmente applicabile in ragione della precedente normativa sia con riferimento alla progressione stipendiale, sia al trattamento di fine rapporto, aspetti che soggiacevano rispettivamente alla disciplina contrattuale e legale inderogabile. Non vi erano stati errori di computo, in quanto il beneficio economico ex legen. 336/70 era stato applicato (in occasione della prima liquidazione intervenuta il 3 marzo 2008),e di fatto l’appellato aveva goduto anche degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del 29 novembre 2007. Il giudice di secondo grado ha rigettato la domanda risarcitoria in quanto destituita di fondamento in considerazione della correttezza dell’operato dell’INPS, che aveva giustamente disatteso il computo riportato sul modello compilato e trasmesso dall’Ufficio scolastico provinciale. Ha affermato che nella specie trovava applicazione la disciplina introdotta dall'articolo 2, comma 5, del decreto della legge 335 del 1995, che aveva superato il disposto dell’art. 4 del d.PR n. 1032 del 1973. 5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando due motivi di ricorso. 6. Resiste l’INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per mancata applicazione dell’art. 115, del d.P.R. n. 417 del 1974, erronea applicazione dell’art. 132, comma3, del d.P.R. n. 3 del 1957.È censurata la statuizione che ha escluso la reviviscenza del rapporto di lavoro. Ha prospettato il ricorrente che nel [OSCURATO:PERSONA] è tutt’ora vigente l’art. 115, comma 3, del d.P.R. n. 417 del 1974, che ha una portata contraria a quella contenuta nell’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, e che ha dato luogo alla reviviscenza anche sul versante dell’anzianità di servizio, che invece il citato art. 132, comma 3, del d.P.R. n. 3,del 1957, esclude. Ciò, ad avviso del ricorrente, ha trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 344 del 1999. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per erronea applicazione dell’art. 2, comma 5, della legge n. 355 del 1995. Attesa la reviviscenza del rapporto di lavoro, a quest’ultimo non poteva applicarsi la disciplina sopravvenuta di cui alla legge n. 335 del 1995, che ha introdotto il TFR al posto del TFS. 2. I due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente,in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. Occorre premettere che l’art. 115 del d.P.R. n. 417 del 1974 prevede, per quanto qui rileva: “Al personale di cui al presente decreto si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio”. Dunque, la norma consente il ripristino, in favore del singolo dipendente, di un rapporto di pubblico impiego, in via eccezionale, al di fuori delle ordinarie procedure concorsuali e subordinatamente all’esercizio di un potere di natura discrezionale (Cons. Stato, Sez. VI, 22/09/2006, n. 5582, Cons. Stato, Sez. II, 05/06/2023, n. 5449). La stessa richiama le disposizioni di cui al d . P . R . n. 3 del 1957. A sua volta, l’art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede “L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”. La differente disciplina relativa al collocamento nel ruolo e nella qualifica in sede di riammissione, non esclude che in entrambi i casi, che rientrano nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l'istituto della riammissione in servizio dopo che il rapporto di lavoro è cessato, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro. Ed infatti, ha luogo la costituzione di un rapporto di lavoro nuovo, anche se disposizioni di legge o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto oppure, come il citato art. 115, l’attribuzione dell'anzianità pregressa ( cfr., Cass., n. 30342 del 2017,Cass., S.U., n. 26827 del 2009, Cass., n. 26556 del 2008). La disciplina richiamata anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 344 del 1999, riguarda gli effetti della riammissione con riguardo alla conformazione del nuovo rapporto di lavoro che si viene a costituire, ma ciò non esclude e anzi presuppone che con la riammissione in servizio si venga ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, rispetto a quello in precedenza cessato. Nella fattispecie in esame, atteso che la riammissione era intervenuta nel 2004, con contratto individuale di lavoro concluso il 27 settembre 2004, correttamente la Corte d’Appello ha affermato che ha trovato applicazione l’art. 2, comma 5, della legge n. 335 del 1995, attesa l’inderogabilità della normativa previdenziale, nel cui ambito rientra l’indennità di buonuscita (Cass., S.U., n. 14 del 2007). La Corte d’Appello con accertamento di fatto ha inoltre rilevato che il lungo lasso temporale intercorso tra i due rapporti di lavoro, sei anni, escludeva l’unicità degli stessi. All’esito della valutazione delle risultanze istruttorie il giudice di appello ha affermato che non vi erano stati errori di computo, in quanto il beneficio economico ex legen. 336/70 era stato applicato (in occasione della prima liquidazione intervenuta il 3 marzo 2008), e di fatto l’appellato aveva goduto anche degli aumenti stipendiali previsti dal CCNL del 29 novembre 2007. In merito a tali statuizioni il ricorrente non ha svolto circostanziate censure, limitandosi a sollecitare un riesame nel merito delle risultanze istruttorie di causa, inammissibile in sede di legittimità. 3. Il ricorso va rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore dell’I . N . P . S, atteso che il MIUR è rimasto intimato. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’I.N.P.S. che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di co