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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45703/2022

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/6/2018 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per questioni attinenti al pascolo abusivo degli animali del primo sul fondo del secondo.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento.

In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe risposto alle obiezioni sollevate con il gravame di merito con riguardo all'attendibilità della persona offesa, non avendo considerato in particolare l'evidenziata contraddittorietà delle dichiarazioni rese da quest'ultima circa il punto in cui sarebbe stata attinta dai colpi vibrati dall'imputato con un bastone.

Più in generale i giudici dell'appello avrebbero in maniera acritica ribadito il giudizio di attendibilità del Macrì formulato dalla sentenza di primo grado, ritenendo irrilevanti le reticenze e le falsità pure riscontrate nella sua deposizione e senza soppesare l'effettivo interesse dello stesso a rendere dichiarazioni mendaci per attenuare la propria responsabilità in relazione al tentato omicidio del fratello del Foriglio, asseritamente provocato dalla pregressa aggressione perpetrata da quest'ultimo.

La Corte avrebbe poi apoditticamente ritenuto che il narrato della persona offesa sarebbe sostenuto da riscontri, costituiti dalle foto delle ferite riportate dal Macrì e dall'intercettazione di una conversazione intervenuta tra i suoi familiari, giungendo a tale conclusione sulla base del sostanziale travisamento di tali elementi ed ancora una volta senza confutare i rilievi svolti dalla difesa con riguardo al loro effettivo significato probatorio.

Il giudice dell'appello avrebbe infine omesso di considerare i riscontri negativi al racconto della persona offesa evidenziati con il gravame di merito ed idonei invece a confermare le dichiarazioni dell'imputato e del fratello, apoditticamente svalutate dalla sentenza impugnata. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p.

In tal senso lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che un pastore impegnato nella conduzione del suo gregge, ossia la situazione in cui si trovava l'imputato al momento dei fatti, non sia giustificato a portare con sé un bastone per governare gli animali.

Conseguentemente, una volta esclusa la configurabilità della suddetta aggravante, il reato di lesioni avrebbe dovuto ritenersi improcedibile per difetto della necessaria querela.

Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, ma prima del deposito delle sue motivazioni.

Infine con il ricorso il difensore ha richiesto di presenziare all'udienza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che si è proceduto con trattazione scritta dovendosi ritenere irrituale la richiesta di trattazione orale del procedimento presentata dal difensore contestualmente al ricorso e comunque non potendosi ricondurre la suddetta richiesta, nelle forme in cui è stata avanzata, allo schema previsto dall'art. 23, comma 8,

I. 18 dicembre 2020, n. 176.

Rilevato in particolare, quanto al primo aspetto, che il riferimento del primo periodo della norma citata alla richiesta di discussione orale, senza ulteriori precisazioni temporali sulla collocazione procedimentale e temporale della stessa, è preceduto nello stesso periodo dal richiamo alla "decisione dei ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p.", e seguito al quinto periodo dalla prescrizione della presentazione della richiesta entro un termine perentorio dall'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tanto implicando logicamente che la proposizione dell'istanza presuppone l'avvenuta presentazione del ricorso e la disposta fissazione della relativa udienza, non necessariamente conseguente essendo possibile la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 610 c.p.p.

Non di meno la richiesta di trattazione orale si configura, nella formulazione letterale del citato art. 23, come richiesta di celebrazione del giudizio di legittimità in una forma procedimentale diversa da quella altrimenti prevista come ordinaria, alla quale non è riconducibile la generica istanza di presenziare all'udienza, non accompagnata dalla specifica richiesta che la stessa si svolga nella forma indicata.

3. Ciò premesso pregiudiziale è l'esame del secondo motivo che è peraltro manifestamente infondato.

Ed infatti per il costante insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma di cui all'art. 585 c.p., devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né agli stessi fini rileva eventualmente il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110/1975 (ex multis Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315; Sez. 5, n. 12151 del 1/12/2011, dep. 2012, Zorzit, Rv. 252144).

In altri termini, il riferimento compiuto dall'art. 585 comma 2 n.2) c.p. al divieto di porto senza giustificato motivo è funzionale all'identificazione della categoria di oggetti il cui utilizzo integra l'aggravante e non già per limitare l'ambito applicativo di quest'ultima alle sole ipotesi in cui lo strumento offensivo venga portato ingiustificatamente.

Quindi ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa.

Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (Sez. 5, Sentenza n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713).

3. Con il primo motivo vengono invece prospettate mere censure in fatto tese ad accreditare una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella motivatamente adottata dai giudici del merito.

In particolare tutt'altro che illogica è la valutazione compiuta dalla Corte delle discrasie rilevate dal ricorrente nel racconto della persona offesa circa i punti in cui sarebbe stato attinto dalle bastonate, tanto più che non necessariamente tutti i colpi inferti possono aver causato le lesioni poi documentate dalle fotografie.

Né è decisivo ovvero sintomatico della falsità della versione dei fatti offerta dalla persona offesa, come apoditticamente preteso, che la nuora - peraltro immediatamente corretta dal marito e figlio della persona offesa - abbia errato nel corso della conversazione intercettata nel localizzare le suddette lesioni.

Quanto all'ipotesi che la stessa persona offesa, prima di rendersi latitante, sarebbe rientrata presso la propria abitazione e che dunque il passamontagna ivi rinvenuto sarebbe quello indossato dal Macrì al momento dell'incontro con l'imputato e il fratello, il ricorso non precisa quale sarebbe la base fattuale che imporrebbe logicamente una tale conclusione che si traduce in una mera congettura, posto che quello di cui si tratta è un indumento di uso comune e che pertanto il suo rinvenimento nell'abitazione familiare non assume di per sé alcun effettivo significato in grado di fornire valido riscontro alla versione del Foriglio.

Conseguentemente irrilevante è la mancata confutazione della censura in tal senso proposta con il gravame di merito.

4. Generiche e versate in fatto sono infine le doglianze formulate con il terzo motivo in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale ha infatti confermato le scelte sanzionatorie operate dal giudice di primo grado, compresa quella relativa al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, motivazione che il ricorso ha contestato in maniera meramente assertiva e che è invece più che adeguata a sostenere la decisione censurata.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 7/6/2018 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di minaccia aggravata e lesioni volontarie aggravate, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] per questioni attinenti al pascolo abusivo degli animali del primo sul fondo del secondo. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla valutazione del compendio probatorio di riferimento. In tal senso il ricorrente lamenta che la Corte non avrebbe risposto alle obiezioni sollevate con il gravame di merito con riguardo all'attendibilità della persona offesa, non avendo considerato in particolare l'evidenziata contraddittorietà delle dichiarazioni rese da quest'ultima circa il punto in cui sarebbe stata attinta dai colpi vibrati dall'imputato con un bastone. Più in generale i giudici dell'appello avrebbero in maniera acritica ribadito il giudizio di attendibilità del Macrì formulato dalla sentenza di primo grado, ritenendo irrilevanti le reticenze e le falsità pure riscontrate nella sua deposizione e senza soppesare l'effettivo interesse dello stesso a rendere dichiarazioni mendaci per attenuare la propria responsabilità in relazione al tentato omicidio del fratello del Foriglio, asseritamente provocato dalla pregressa aggressione perpetrata da quest'ultimo. La Corte avrebbe poi apoditticamente ritenuto che il narrato della persona offesa sarebbe sostenuto da riscontri, costituiti dalle foto delle ferite riportate dal Macrì e dall'intercettazione di una conversazione intervenuta tra i suoi familiari, giungendo a tale conclusione sulla base del sostanziale travisamento di tali elementi ed ancora una volta senza confutare i rilievi svolti dalla difesa con riguardo al loro effettivo significato probatorio. Il giudice dell'appello avrebbe infine omesso di considerare i riscontri negativi al racconto della persona offesa evidenziati con il gravame di merito ed idonei invece a confermare le dichiarazioni dell'imputato e del fratello, apoditticamente svalutate dalla sentenza impugnata. 2.2 Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo con riguardo alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p. In tal senso lamenta il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che un pastore impegnato nella conduzione del suo gregge, ossia la situazione in cui si trovava l'imputato al momento dei fatti, non sia giustificato a portare con sé un bastone per governare gli animali. Conseguentemente, una volta esclusa la configurabilità della suddetta aggravante, il reato di lesioni avrebbe dovuto ritenersi improcedibile per difetto della necessaria querela. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo in merito alla commisurazione della pena ed al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei reati successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata, ma prima del deposito delle sue motivazioni. Infine con il ricorso il difensore ha richiesto di presenziare all'udienza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Preliminarmente deve rilevarsi che si è proceduto con trattazione scritta dovendosi ritenere irrituale la richiesta di trattazione orale del procedimento presentata dal difensore contestualmente al ricorso e comunque non potendosi ricondurre la suddetta richiesta, nelle forme in cui è stata avanzata, allo schema previsto dall'art. 23, comma 8, I. 18 dicembre 2020, n. 176. Rilevato in particolare, quanto al primo aspetto, che il riferimento del primo periodo della norma citata alla richiesta di discussione orale, senza ulteriori precisazioni temporali sulla collocazione procedimentale e temporale della stessa, è preceduto nello stesso periodo dal richiamo alla "decisione dei ricorsi proposti per la trattazione a norma degli artt. 127 e 614 c.p.p.", e seguito al quinto periodo dalla prescrizione della presentazione della richiesta entro un termine perentorio dall'udienza fissata per la trattazione del ricorso, tanto implicando logicamente che la proposizione dell'istanza presuppone l'avvenuta presentazione del ricorso e la disposta fissazione della relativa udienza, non necessariamente conseguente essendo possibile la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 610 c.p.p. Non di meno la richiesta di trattazione orale si configura, nella formulazione letterale del citato art. 23, come richiesta di celebrazione del giudizio di legittimità in una forma procedimentale diversa da quella altrimenti prevista come ordinaria, alla quale non è riconducibile la generica istanza di presenziare all'udienza, non accompagnata dalla specifica richiesta che la stessa si svolga nella forma indicata. 3. Ciò premesso pregiudiziale è l'esame del secondo motivo che è peraltro manifestamente infondato. Ed infatti per il costante insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo di un'arma di cui all'art. 585 c.p., devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti, ancorché non da punta o da taglio, che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l'offesa alla persona; né agli stessi fini rileva eventualmente il fatto che si tratti di un uso momentaneo ed occasionale dello strumento atto ad offendere, poiché per la configurabilità della stessa aggravante non si richiede che concorra la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/1975 (ex multis Sez. 5, n. 44864 del 07/10/2014, Agazzi, Rv. 261315; Sez. 5, n. 12151 del 1/12/2011, dep. 2012, Zorzit, Rv. 252144). In altri termini, il riferimento compiuto dall'art. 585 comma 2 n.2) c.p. al divieto di porto senza giustificato motivo è funzionale all'identificazione della categoria di oggetti il cui utilizzo integra l'aggravante e non già per limitare l'ambito applicativo di quest'ultima alle sole ipotesi in cui lo strumento offensivo venga portato ingiustificatamente. Quindi ricorre la circostanza aggravante dell'uso di uno strumento atto ad offendere, laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all'offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno, se usato in un contesto aggressivo, costituisce arma impropria ai fini dell'applicazione dell'aggravante in esame, da ciò derivando la procedibilità d'ufficio del reato (Sez. 5, Sentenza n. 8640 del 20/01/2016, R., Rv. 267713). 3. Con il primo motivo vengono invece prospettate mere censure in fatto tese ad accreditare una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella motivatamente adottata dai giudici del merito. In particolare tutt'altro che illogica è la valutazione compiuta dalla Corte delle discrasie rilevate dal ricorrente nel racconto della persona offesa circa i punti in cui sarebbe stato attinto dalle bastonate, tanto più che non necessariamente tutti i colpi inferti possono aver causato le lesioni poi documentate dalle fotografie. Né è decisivo ovvero sintomatico della falsità della versione dei fatti offerta dalla persona offesa, come apoditticamente preteso, che la nuora - peraltro immediatamente corretta dal marito e figlio della persona offesa - abbia errato nel corso della conversazione intercettata nel localizzare le suddette lesioni. Quanto all'ipotesi che la stessa persona offesa, prima di rendersi latitante, sarebbe rientrata presso la propria abitazione e che dunque il passamontagna ivi rinvenuto sarebbe quello indossato dal Macrì al momento dell'incontro con l'imputato e il fratello, il ricorso non precisa quale sarebbe la base fattuale che imporrebbe logicamente una tale conclusione che si traduce in una mera congettura, posto che quello di cui si tratta è un indumento di uso comune e che pertanto il suo rinvenimento nell'abitazione familiare non assume di per sé alcun effettivo significato in grado di fornire valido riscontro alla versione del Foriglio. Conseguentemente irrilevante è la mancata confutazione della censura in tal senso proposta con il gravame di merito. 4. Generiche e versate in fatto sono infine le doglianze formulate con il terzo motivo in riferimento alla commisurazione del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha infatti confermato le scelte sanzionatorie operate dal giudice di primo grado, compresa quella relativa al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della ritenuta gravità del fatto e dei precedenti penali dell'imputato, motivazione che il ricorso ha contestato in maniera meramente assertiva e che è invece più che adeguata a sostenere la decisione censurata. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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