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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 14376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputata, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona, che si è riportato alricorso insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28/11/2025, il Tribunale del riesame di Ancona rigettaval’appello avanzato da XXXXXXXXXXX (gestrice del centro massaggi sito inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) avverso l’ordinanza con cui in data 07/11/2025 il GIPdel Tribunale di Ancona aveva rigettato l’istanza di revoca del decreto di sequestropreventivo impeditivo dell’immobile, disposto dal GIP anconetano in data 11/08/2025 inrelazione al reato di cui agli artt. 3), n. 8), e 4), l. 75/1958.2.

Avverso tale provvedimento ricorre l’indagata.2.1.

Con un primo motivo, lamenta violazione degli articoli 125, comma 3, 321, 324 cod.proc. pen., motivazione apparente in ordine al periculum in mora e illegittima integrazionedel decreto di sequestro da parte del Tribunale del riesame, che ha colmato il vuotomotivazionale del provvedimento del GIP indicando le utenze in uso all’indagata, gli annuncisul sito «escort advisor» del centro massaggi, unitamente alle positive recensioni degliavventori, integrando (rectius: scrivendo ex novo) anche la motivazione in ordine alla2.2.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e321 cod. proc. pen. in riferimento al sequestro delle somme di danaro.2.3.

Con il terzo motivo lamenta motivazione illogica e contraddittoria in relazione allasussistenza del requisito della concretezza e attualità del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.Come è stato chiarito anche dalla difesa della ricorrente nel corso della discussioneorale, la XXXX non è proprietaria dell’immobile, né risulta titolare di un contratto di locazionescritto dello stesso (che difatti non è allegato al ricorso); essa pertanto, in quanto meradetentrice di fatto del bene, non è soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dello stesso.Manca, in altre parole, in relazione al bene sequestrato, un atto redatto con i crismiprevisti dalla normativa civilistica per il trasferimento di diritti reali o la costituzione di dirittipersonali di godimento su beni immobili, che consenta di radicare in capo alla stessa unconcreto interesse alla restituzione.Va in proposito rammentato che le Sezioni Unite della Corte hanno di recenteconfermato (Sez.

U., n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, non ancora massimata)che «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi uninteresse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla suaposizione».La Corte ha in tale occasione evidenziato come «una mera disponibilità di fatto, nonstrutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo dilegittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela»,mentre «avente diritto alla restituzione è invece colui al quale, in assenza di contestazioni ecomunque sulla base di un titolo prevalente, di cui possa fruire, dovrebbe esserericonsegnato il bene, una volta venuto meno il vincolo».In assenza di tale disponibilità la persona sottoposta a indagini, pur potendo avere uninteresse concreto alla definizione del procedimento incidentale, non ha un interesseconcreto e attuale alla restituzione del bene, «riconducibile alla prospettiva di vantaggio o dieliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile erilevante».Il principio è stato già affermato dalle Sezioni semplici della Corte (v. da ultimo Sez. 2,n. 41853 del 19/09/2024, Alfieri, non massimata), laddove hanno ritenuto che «il soggettonon titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre impugnazione avverso lamisura cautelare reale solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale; questo interessedeve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schemaprocedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto deldissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, che ha escluso chefosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opereabusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non potevavantare una detenzione qualificata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo,Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01.

Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01, che è onere di chi impugna indicare, a pena diinammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione conla cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in propriofavore)».2.

In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche nel merito.3.

Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno dare atto della scansione temporale deivari atti, al fine di meglio inquadrare la presente vicenda.In data 27 giugno 2025, il Procuratore della Repubblica di Ancona chiedeva il sequestropreventivo dell’immobile sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sede del Centromassaggi «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX», gestito dalla odierna ricorrente, ai sensidell’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen..La richiesta veniva accolta in data 11 agosto 2025.In data 21 ottobre 2025, la difesa dell’indagata formulava istanza di revoca delsequestro preventivo, in relazione alla quale il pubblico ministero formulava parere negativoin data 29 ottobre 2025.In data 7 novembre 2025, il GIP rigettava l’istanza con provvedimento vergato in calcealla medesima.Avverso tale diniego, la XXXX proponeva appello, rigettato con l’ordinanza gravata.4.

Sempre in via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come le Sezioni Unite della Corteabbiano evidenziato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato(come nel caso in esame), della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo diuna misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni diapplicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibilel'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi(Sez.

U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01).Il ricorso, proposto avverso ordinanza di rigetto dell’appello cautelare senza previoesperimento del riesame, è quindi astrattamente ammissibile anche in relazione al dedottodifetto dei presupposti per disporre il sequestro.5.

Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.L'«adozione» del sequestro preventivo impeditivo, come noto, postula la dimostrazionedel «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato «possa aggravare oprotrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ribadito, da ultimo,da Sez. 6, n. 3347 del 14/01/2025, Mallardo, non massimata), in tema di sequestropreventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza eoccasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o laprosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 –01; Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280018 – 01; cfr. anche Sez.

U, n.14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep.24/04/2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778;Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173).Il giudice deve, dunque, compiere una valutazione rigorosa e motivata del pericolo, allaluce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno annoverati la naturadella cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i reati futuri possibili, ladestinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, la personalità dell’imputatoo indagato e le circostanze dell’impiego della res nella commissione del reato stesso (explurimis: Sez. 3, n. 1510 del 12/05/1994, Pizzarella, Rv. 198181 – 01).Si è anche precisato che il pericolo che la «libera disponibilità» del bene oggetto disequestro impeditivo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare lacommissione di altri reati, va riferito anche a reati «diversi da quello per cui si procede, nonessendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi reati della stessa specie, conla conseguenza che risulta sufficiente a ritenerlo sussistente il pericolo che mediante la cosapertinente al reato per cui si procede possano essere commessi altri reati, anche non dellastessa specie di quello già consumato e per cui si procede (cfr. anche Sez.

U, n. 14484 del19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018,Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n.42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173)».Secondo la radicata giurisprudenza di legittimità, non è consentito al tribunale delriesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum inmora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicalenullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30438 del 08/07/2025, Pandolfi, non massimata;Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 – 01; Sez. 6, n. 10590 del13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 – 01; con riferimento alle misure cautelaripersonali, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 – 01; Sez. 3, n. 47120 del26/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242268 – 01).6.

Tuttavia, la suesposta giurisprudenza concerne la pronuncia resa in esito a riesame,laddove invece, per il caso dell’appello cautelare, questa Corte ritiene che nel giudiziod'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen.,l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravamepiena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza dimotivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566).Nella motivazione, la sentenza ultima citata evidenzia come a tale giudizio non siaapplicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod.proc. pen., la regola secondo cui, in sede di riesame, deve disporsi l'annullamento delprovvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazionedegli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalladifesa.Al contrario, il particolare obbligo di motivazione, presidiato dalla sanzione della nullità,di cui all'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., pur operante anche con riguardo allemisure cautelari reali (cfr. Sez.

U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789), vale,tuttavia, soltanto per il provvedimento applicativo della misura, mentre non opera conriguardo alle «altre ordinanze in materia cautelare», come quella emessa dal g.i.p. a frontedell'istanza di restituzione dei beni sequestrati.Altra pronuncia (Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 - 01) haevidenziato come, nella stessa direzione, la Cassazione ha affermato che il tribunale delriesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello lacognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motiviproposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanzaimpugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema diimpugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pienipoteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 – 01).Tale soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, lequali, sia pure incidentalmente (Sez.

U, n. 15403 del. 30/11/2023, dep. 2024, Galati, nonmassimate sul punto, § 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), hanno osservato che «secondo ladisciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, comedesumibile in particolare dall'art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisceun vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedionella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte,Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 6,n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01)», ritenendosi che costituisca principiogenerale, valido per ogni tipo gravame, quello della convergenza - nella medesima fase - diun effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice dellaimpugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto dicolmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllosenza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso.In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il sovraesposto principio(da ritenersi applicabile anche all'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.) nonoperi nel solo - e ben diverso - caso in cui «al giudice dell'impugnazione sia devolutaesclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessapronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro», non potendo il giudice d'appello sostituirsial primo giudice nell'assumere la decisione non resa, violando il principio devolutivo eredigendo la motivazione integralmente omessa, né potendo limitarsi a dichiarare la nullitàdel provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma dovendo invece,una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare laparte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici diimpugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda(Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995).Circostanza, come visto, non ricorrente nel caso di specie, in cui il GIP anconetano harigettato il petitum dell’istante, ritenendo ancora pienamente sussistenti le esigenze di naturaimpeditiva illustrate nel provvedimento genetico che non fu impugnato.Va quindi ribadito che, in tema di appello avverso ordinanze in materia di misurecautelari reali, il tribunale del riesame non può, a fronte della assoluta mancanza dimotivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione delprincipio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvederea redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazionemancante, salvo il caso in cui al giudice dell'impugnazione sia devoluta esclusivamente lacognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiestadi revoca del sequestro.Si deve ritenere pertanto pienamente legittima l’integrazione della motivazionemancante da parte del Tribunale del riesame, con la conseguente infondatezza delladoglianza, che va rigettata.7.

Va inoltre evidenziato che questa Corte, con precipuo riferimento al sequestroprobatorio, ma con percorso logico che, mutatis mutandis, può essere applicato anche allaipotesi in esame, ha affermato il principio secondo cui, nel caso di res che presentano unarelazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui siprocede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità (in quel caso,delle esigenze probatorie, in questo dell’esigenza impeditiva) può essere soddisfattomediante l’utilizzo di formule più generali (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, nonmassimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 – 01; Sez. 3, n. 14735 del12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv.261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del12/03/2014, Vitale, Rv. 260205).Nel caso in esame, si verifica proprio tale situazione, essendo stato, l’immobile oggettodi sequestro preventivo, non solo stabilmente utilizzato per l’esercizio della prostituzione,con le modalità descritte in rubrica, ma della stessa è stato condicio sine qua non.Il decreto di sequestro preventivo riporta testualmente, incorporandola, la motivazioneaddotta dal pubblico ministero sul periculum in mora, ove afferma che il mantenimentodell’immobile nella disponibilità dell’indagata possa agevolare la ulteriore commissione delreato «in quanto emerge pacificamente che l’immobile in questione costituisce il luogo in cuisi consuma il reato, come dimostrato tra l'altro anche di recente dal fatto che in data6.8.2025, quindi addirittura successivamente al primo intervento della p.g. in data 31.7.2025,in occasione del quale era stato eseguito un sequestro preventivo del denaro eseguitod'urgenza dalla polizia giudiziaria e già convalidato dal gip in data 1.8.2025, è stato accertatoun ulteriore episodio di consumazione del reato contestato.

A fronte di tale circostanza, solol'indisponibilità dell'immobile in questione può effettivamente garantire misura efficacenell'ostacolare la reiterazione delle condotte delittuose».Pertanto, va affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo«impeditivo» di cui all’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen., laddove oggetto del sequestrosiano beni che presentano una relazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o«immediata» con il reato per cui si procede, il «quantum» di specificità della motivazionerichiesta a pena di nullità in relazione al «periculum in mora» può essere soddisfattomediante l’utilizzo di formule più generali.Nel caso in esame, l’utilizzo, nella motivazione del provvedimento genetico, di formulalata, non può confinare la stessa nella mera apparenza, con conseguente potere – anche avolere in ipotesi concordare con la più rigorosa giurisprudenza maturata in riferimento alladiversa procedura di riesame - di integrazione da parte del Tribunale del riesame.8.

Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto sonoentrambi inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti in quanto attaccano lasussistente motivazione del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce in proposito il costante orientamento della Corte secondo cui ilricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione dilegge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente omeramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile lavicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n.6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Per motivazione assente deve intendersi quellache manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv.252898).La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361).

Di fronte all'assenza, formale osostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimentigiurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.I motivi di doglianza, che lamentano vizio di motivazione ex art. 606 lettera e), cod.proc. pen., sono pertanto inammissibili.9.

Il secondo motivo, poi, concerne un sequestro di somme di danaro (sia pure citatenella narrativa dell’istanza di revoca del sequestro) non oggetto del decreto di sequestropreventivo dell’11/08/2025 (concernente il solo immobile) e dell’istanza di restituzione in data21/10/2025 (in cui, testualmente, si chiedeva «l’immediato dissequestro dell’immobile sito aJesi, [OSCURATO:PERSONA] /A»), per cui è inammissibile anche sotto tale profilo.10.

Il ricorso, quindi, non può che essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;udito, per l’imputata, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona, che si è riportato alricorso insistendo per il suo accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28/11/2025, il Tribunale del riesame di Ancona rigettaval’appello avanzato da XXXXXXXXXXX (gestrice del centro massaggi sito inXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) avverso l’ordinanza con cui in data 07/11/2025 il GIPdel Tribunale di Ancona aveva rigettato l’istanza di revoca del decreto di sequestropreventivo impeditivo dell’immobile, disposto dal GIP anconetano in data 11/08/2025 inrelazione al reato di cui agli artt. 3), n. 8), e 4), l. 75/1958.2. Avverso tale provvedimento ricorre l’indagata.2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione degli articoli 125, comma 3, 321, 324 cod.proc. pen., motivazione apparente in ordine al periculum in mora e illegittima integrazionedel decreto di sequestro da parte del Tribunale del riesame, che ha colmato il vuotomotivazionale del provvedimento del GIP indicando le utenze in uso all’indagata, gli annuncisul sito «escort advisor» del centro massaggi, unitamente alle positive recensioni degliavventori, integrando (rectius: scrivendo ex novo) anche la motivazione in ordine alla2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli articoli 125 e321 cod. proc. pen. in riferimento al sequestro delle somme di danaro.2.3. Con il terzo motivo lamenta motivazione illogica e contraddittoria in relazione allasussistenza del requisito della concretezza e attualità del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.Come è stato chiarito anche dalla difesa della ricorrente nel corso della discussioneorale, la XXXX non è proprietaria dell’immobile, né risulta titolare di un contratto di locazionescritto dello stesso (che difatti non è allegato al ricorso); essa pertanto, in quanto meradetentrice di fatto del bene, non è soggetto che avrebbe diritto alla restituzione dello stesso.Manca, in altre parole, in relazione al bene sequestrato, un atto redatto con i crismiprevisti dalla normativa civilistica per il trasferimento di diritti reali o la costituzione di dirittipersonali di godimento su beni immobili, che consenta di radicare in capo alla stessa unconcreto interesse alla restituzione.Va in proposito rammentato che le Sezioni Unite della Corte hanno di recenteconfermato (Sez. U., n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, non ancora massimata)che «la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi uninteresse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla suaposizione».La Corte ha in tale occasione evidenziato come «una mera disponibilità di fatto, nonstrutturata e non qualificabile come autonoma, non potrebbe dare luogo ad alcun tipo dilegittimazione, venendo in rilievo una situazione precaria del tutto priva di specifica tutela»,mentre «avente diritto alla restituzione è invece colui al quale, in assenza di contestazioni ecomunque sulla base di un titolo prevalente, di cui possa fruire, dovrebbe esserericonsegnato il bene, una volta venuto meno il vincolo».In assenza di tale disponibilità la persona sottoposta a indagini, pur potendo avere uninteresse concreto alla definizione del procedimento incidentale, non ha un interesseconcreto e attuale alla restituzione del bene, «riconducibile alla prospettiva di vantaggio o dieliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile erilevante».Il principio è stato già affermato dalle Sezioni semplici della Corte (v. da ultimo Sez. 2,n. 41853 del 19/09/2024, Alfieri, non massimata), laddove hanno ritenuto che «il soggettonon titolare del bene oggetto di sequestro preventivo può proporre impugnazione avverso lamisura cautelare reale solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale; questo interessedeve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schemaprocedimentale, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto deldissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01, che ha escluso chefosse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate opereabusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul quale non potevavantare una detenzione qualificata (cfr., in termini, Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo,Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463-01. Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01, che è onere di chi impugna indicare, a pena diinammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione conla cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in propriofavore)».2. In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche nel merito.3. Preliminarmente, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene opportuno dare atto della scansione temporale deivari atti, al fine di meglio inquadrare la presente vicenda.In data 27 giugno 2025, il Procuratore della Repubblica di Ancona chiedeva il sequestropreventivo dell’immobile sito in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sede del Centromassaggi «XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX», gestito dalla odierna ricorrente, ai sensidell’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen..La richiesta veniva accolta in data 11 agosto 2025.In data 21 ottobre 2025, la difesa dell’indagata formulava istanza di revoca delsequestro preventivo, in relazione alla quale il pubblico ministero formulava parere negativoin data 29 ottobre 2025.In data 7 novembre 2025, il GIP rigettava l’istanza con provvedimento vergato in calcealla medesima.Avverso tale diniego, la XXXX proponeva appello, rigettato con l’ordinanza gravata.4. Sempre in via preliminare, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come le Sezioni Unite della Corteabbiano evidenziato che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato(come nel caso in esame), della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo diuna misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni diapplicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibilel'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi(Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 - 01).Il ricorso, proposto avverso ordinanza di rigetto dell’appello cautelare senza previoesperimento del riesame, è quindi astrattamente ammissibile anche in relazione al dedottodifetto dei presupposti per disporre il sequestro.5. Tanto premesso, il primo motivo è manifestamente infondato.L'«adozione» del sequestro preventivo impeditivo, come noto, postula la dimostrazionedel «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato «possa aggravare oprotrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati».Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ribadito, da ultimo,da Sez. 6, n. 3347 del 14/01/2025, Mallardo, non massimata), in tema di sequestropreventivo impeditivo, il periculum in mora deve presentare i requisiti della concretezza eoccasionale, fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l’aggravamento o laprosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 –01; Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280018 – 01; cfr. anche Sez. U, n.14484 del 19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep.24/04/2018, Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778;Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173).Il giudice deve, dunque, compiere una valutazione rigorosa e motivata del pericolo, allaluce di una pluralità di elementi oggettivi e soggettivi, tra i quali vanno annoverati la naturadella cosa, la sua connessione strumentale con il reato e/o i reati futuri possibili, ladestinazione occasionale o stabile alla commissione dell’illecito, la personalità dell’imputatoo indagato e le circostanze dell’impiego della res nella commissione del reato stesso (explurimis: Sez. 3, n. 1510 del 12/05/1994, Pizzarella, Rv. 198181 – 01).Si è anche precisato che il pericolo che la «libera disponibilità» del bene oggetto disequestro impeditivo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare lacommissione di altri reati, va riferito anche a reati «diversi da quello per cui si procede, nonessendo richiesto, come per le misure cautelari personali dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., che il pericolo di commissione di nuovi reati riguardi reati della stessa specie, conla conseguenza che risulta sufficiente a ritenerlo sussistente il pericolo che mediante la cosapertinente al reato per cui si procede possano essere commessi altri reati, anche non dellastessa specie di quello già consumato e per cui si procede (cfr. anche Sez. U, n. 14484 del19/01/2012, Sforza, Rv. 252029; nonché Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 24/04/2018,Polifroni, Rv. 272928; Sez. 6, n. 56446 del 07/11/2018, Deodati, Rv. 274778; Sez. 3, n.42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173)».Secondo la radicata giurisprudenza di legittimità, non è consentito al tribunale delriesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum inmora, nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicalenullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e324, comma 7, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30438 del 08/07/2025, Pandolfi, non massimata;Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme, Rv. 285747 – 01; Sez. 6, n. 10590 del13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 – 01; con riferimento alle misure cautelaripersonali, Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365 – 01; Sez. 3, n. 47120 del26/11/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242268 – 01).6. Tuttavia, la suesposta giurisprudenza concerne la pronuncia resa in esito a riesame,laddove invece, per il caso dell’appello cautelare, questa Corte ritiene che nel giudiziod'appello avverso provvedimenti cautelari reali, disciplinato dall'art. 322-bis cod. proc. pen.,l'impugnazione innanzi al tribunale ha effetto devolutivo e attribuisce al giudice del gravamepiena cognizione, potendo essere posto rimedio sia alla insufficienza, sia alla mancanza dimotivazione (Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, Romito, Rv. 275566).Nella motivazione, la sentenza ultima citata evidenzia come a tale giudizio non siaapplicabile, per il combinato disposto degli artt. 309, comma 9, 324, comma 7 e 604 cod.proc. pen., la regola secondo cui, in sede di riesame, deve disporsi l'annullamento delprovvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazionedegli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalladifesa.Al contrario, il particolare obbligo di motivazione, presidiato dalla sanzione della nullità,di cui all'art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., pur operante anche con riguardo allemisure cautelari reali (cfr. Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789), vale,tuttavia, soltanto per il provvedimento applicativo della misura, mentre non opera conriguardo alle «altre ordinanze in materia cautelare», come quella emessa dal g.i.p. a frontedell'istanza di restituzione dei beni sequestrati.Altra pronuncia (Sez. 3, n. 42470 del 01/10/2024, Isgrò, Rv. 287140 - 01) haevidenziato come, nella stessa direzione, la Cassazione ha affermato che il tribunale delriesame, sia pure nei limiti del principio devolutivo, che demanda al giudice di appello lacognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motiviproposti, non può, a fronte della assoluta mancanza di motivazione dell'ordinanzaimpugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione del principio generale in tema diimpugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvedere a redigere, in forza dei pienipoteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazione mancante (Sez. 6, n. 1114 del07/12/2022, dep. 2023, Ruggieri, Rv. 284165 – 01).Tale soluzione troverebbe conforto anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, lequali, sia pure incidentalmente (Sez. U, n. 15403 del. 30/11/2023, dep. 2024, Galati, nonmassimate sul punto, § 5.1 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto), hanno osservato che «secondo ladisciplina generale dettata nel Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, comedesumibile in particolare dall'art. 604 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione costituisceun vizio che non comporta la restituzione degli atti al primo giudice, ma deve trovare rimedionella decisione del giudice di appello, il quale è tenuto a decidere nel merito (cfr., per tutte,Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01, nonché, tra le altre, Sez. 6,n. 58094 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 - 01)», ritenendosi che costituisca principiogenerale, valido per ogni tipo gravame, quello della convergenza - nella medesima fase - diun effetto rescindente e contemporaneamente rescissorio, ove al giudice dellaimpugnazione, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, è imposto dicolmare, nel merito, il deficit argomentativo del provvedimento sottoposto al suo controllosenza restituire gli atti al Giudice che lo ha emesso.In conclusione, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il sovraesposto principio(da ritenersi applicabile anche all'appello cautelare di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen.) nonoperi nel solo - e ben diverso - caso in cui «al giudice dell'impugnazione sia devolutaesclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessapronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro», non potendo il giudice d'appello sostituirsial primo giudice nell'assumere la decisione non resa, violando il principio devolutivo eredigendo la motivazione integralmente omessa, né potendo limitarsi a dichiarare la nullitàdel provvedimento impugnato ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ma dovendo invece,una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare laparte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici diimpugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda(Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995).Circostanza, come visto, non ricorrente nel caso di specie, in cui il GIP anconetano harigettato il petitum dell’istante, ritenendo ancora pienamente sussistenti le esigenze di naturaimpeditiva illustrate nel provvedimento genetico che non fu impugnato.Va quindi ribadito che, in tema di appello avverso ordinanze in materia di misurecautelari reali, il tribunale del riesame non può, a fronte della assoluta mancanza dimotivazione dell'ordinanza impugnata, disporne l'annullamento, ma, in applicazione delprincipio generale in tema di impugnazioni di cui all'art. 604 cod. proc. pen., deve provvederea redigere, in forza dei pieni poteri di cognizione e valutazione del fatto, la motivazionemancante, salvo il caso in cui al giudice dell'impugnazione sia devoluta esclusivamente lacognizione della nullità del provvedimento affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiestadi revoca del sequestro.Si deve ritenere pertanto pienamente legittima l’integrazione della motivazionemancante da parte del Tribunale del riesame, con la conseguente infondatezza delladoglianza, che va rigettata.7. Va inoltre evidenziato che questa Corte, con precipuo riferimento al sequestroprobatorio, ma con percorso logico che, mutatis mutandis, può essere applicato anche allaipotesi in esame, ha affermato il principio secondo cui, nel caso di res che presentano unarelazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui siprocede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità (in quel caso,delle esigenze probatorie, in questo dell’esigenza impeditiva) può essere soddisfattomediante l’utilizzo di formule più generali (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, nonmassimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 – 01; Sez. 3, n. 14735 del12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv.261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del12/03/2014, Vitale, Rv. 260205).Nel caso in esame, si verifica proprio tale situazione, essendo stato, l’immobile oggettodi sequestro preventivo, non solo stabilmente utilizzato per l’esercizio della prostituzione,con le modalità descritte in rubrica, ma della stessa è stato condicio sine qua non.Il decreto di sequestro preventivo riporta testualmente, incorporandola, la motivazioneaddotta dal pubblico ministero sul periculum in mora, ove afferma che il mantenimentodell’immobile nella disponibilità dell’indagata possa agevolare la ulteriore commissione delreato «in quanto emerge pacificamente che l’immobile in questione costituisce il luogo in cuisi consuma il reato, come dimostrato tra l'altro anche di recente dal fatto che in data6.8.2025, quindi addirittura successivamente al primo intervento della p.g. in data 31.7.2025,in occasione del quale era stato eseguito un sequestro preventivo del denaro eseguitod'urgenza dalla polizia giudiziaria e già convalidato dal gip in data 1.8.2025, è stato accertatoun ulteriore episodio di consumazione del reato contestato. A fronte di tale circostanza, solol'indisponibilità dell'immobile in questione può effettivamente garantire misura efficacenell'ostacolare la reiterazione delle condotte delittuose».Pertanto, va affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo«impeditivo» di cui all’articolo 321, comma 1, cod. proc. pen., laddove oggetto del sequestrosiano beni che presentano una relazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o«immediata» con il reato per cui si procede, il «quantum» di specificità della motivazionerichiesta a pena di nullità in relazione al «periculum in mora» può essere soddisfattomediante l’utilizzo di formule più generali.Nel caso in esame, l’utilizzo, nella motivazione del provvedimento genetico, di formulalata, non può confinare la stessa nella mera apparenza, con conseguente potere – anche avolere in ipotesi concordare con la più rigorosa giurisprudenza maturata in riferimento alladiversa procedura di riesame - di integrazione da parte del Tribunale del riesame.8. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto sonoentrambi inammissibili poiché proposti per motivi non consentiti in quanto attaccano lasussistente motivazione del provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce in proposito il costante orientamento della Corte secondo cui ilricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misurecautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia disequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozionedovendosi ricomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dalgiudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv.285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione dilegge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente omeramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile lavicenda contestata e l’iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n.6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quellache manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del04/08/1998, n.m.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv.252898).La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione,mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedottedalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale osostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimentigiurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.I motivi di doglianza, che lamentano vizio di motivazione ex art. 606 lettera e), cod.proc. pen., sono pertanto inammissibili.9. Il secondo motivo, poi, concerne un sequestro di somme di danaro (sia pure citatenella narrativa dell’istanza di revoca del sequestro) non oggetto del decreto di sequestropreventivo dell’11/08/2025 (concernente il solo immobile) e dell’istanza di restituzione in data21/10/2025 (in cui, testualmente, si chiedeva «l’immediato dissequestro dell’immobile sito aJesi, [OSCURATO:PERSONA] /A»), per cui è inammissibile anche sotto tale profilo.10. Il ricorso, quindi, non può che essere dichiarato inammissibile, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Decreto Cassazione n. 14376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris