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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34179/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib.Napoli del 7 novembre 2022. 1.1 Le contestazioni provvisorie su cui è stata riconosciuta sussistente la gravità indiziaria sono quelle della appartenenza ad una associazione di stampo mafioso operante in Afragola (NA) da ottobre del 2018 a settembre del 2022 (indicata come inserita nel più ampio clan Moccia), cui si uniscono condotte di detenzione e porto di armi.

2. Il Tribunale evidenzia che dalle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia e dalla analisi dei colloqui captati (anche in via diretta) sono stati congruamente dedotti i gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati, dato l'inequivoco riferimento ad attività tipiche del gruppo camorristico, quali la gestione di una piazza di spaccio e il capillare prelievo estorsivo.

Vengono riportati per stralcio numerosi colloqui oggetto di captazione.

In una intercettazione ambientale del 8 luglio 2021 (v. pag.47 della ordinanza) è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermare (conversando con una delle vittime di estorsione) che il suo gruppo sosteneva i vecchi boss della zona (-tanti boss li mantengo io.. noi gli mandiamo la bellezza di 40.000 euro all'anno..) e tale riferimento viene interpretato quale elemento di prova del collegamento funzionale (almeno sino ad una certa epoca) tra il gruppo capeggiato dal Sasso ed il più ampio clan Moccia, storicamente radicato nel territorio dì Afragola.

3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del comune difensore - [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al capo n.1 (ed ai reati scopo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.416 bisl.) lì dove si descrive la associazione come articolazione del clan Moccia. 3.1 Secondo i ricorrenti il Tribunale ha sostanzialmente eluso la doglianza difensiva per cui il gruppo capeggiato dal Sasso non poteva essere considerato quale articolazione del più ampio clan Moccia, anche in ragione del fatto che in atti vi è prova di una volontà - espressa da esponenti storici di detto clan - di eliminare il Sasso per le ingerenze di costui nelle attività criminali della cosca afragolese.

Le plurime emergenze investigative che segnalavano una accesa conflittualità tra il Sasso e gli esponenti riconosciuti del can Moccia dovevano portare alla esclusione di siffatto inquadramento del gruppo.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che la prospettazione difensiva (al di là di quanto verrà precisato in seguito) non verte su un aspetto decisivo ai fini del mantenimento in essere del titolo cautelare. 4.1 Ciò che è stato evidenziato dal Tribunale - e che non viene contestato nel ricorso - è la ricorrenza in fatto dei caratteri tipici di una organizzazione mafiosa, rappresentati non soltanto dal controllo del territorio e dalla esistenza di una struttura organizzativa ma dallo sfruttamento del potere di intimidazione nei confronti degli operatori economici.

A fronte di simile assetto, la contestazione provvisoria - in modo peraltro non illogico - riferisce lo sfruttamento del potere di intimidazione allo 'storico' clan Moccia, anche in ragione di taluni passaggi di conversazioni oggetto di captazione, come quello citato in parte narrativa.

Ciò da un lato rende inconsistente, anche in fatto, la doglianza, dall'altro non esclude che nello sviluppo degli eventi oggetto di ricostruzione possa essere insorto un contrasto interno allo scenario criminale, da investigare in sede di merito, ma tale aspetto - si ripete - non influisce sul mantenimento del titolo cautelare, essendo già fortemente caratterizzata l'attività del gruppo in modo corrispondente ai caratteri tipici di cui all'art.416 bis cod.pen. . 4.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. y [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 25 novembre 2022 il Tribunale di Napoli - costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] il titolo cautelare genetico, rappresentato dalla ordinanza GIP Trib.Napoli del 7 novembre 2022. 1.1 Le contestazioni provvisorie su cui è stata riconosciuta sussistente la gravità indiziaria sono quelle della appartenenza ad una associazione di stampo mafioso operante in Afragola (NA) da ottobre del 2018 a settembre del 2022 (indicata come inserita nel più ampio clan Moccia), cui si uniscono condotte di detenzione e porto di armi. 2. Il Tribunale evidenzia che dalle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia e dalla analisi dei colloqui captati (anche in via diretta) sono stati congruamente dedotti i gravi indizi di colpevolezza a carico di entrambi gli indagati, dato l'inequivoco riferimento ad attività tipiche del gruppo camorristico, quali la gestione di una piazza di spaccio e il capillare prelievo estorsivo. Vengono riportati per stralcio numerosi colloqui oggetto di captazione. In una intercettazione ambientale del 8 luglio 2021 (v. pag.47 della ordinanza) è proprio [OSCURATO:PERSONA] ad affermare (conversando con una delle vittime di estorsione) che il suo gruppo sosteneva i vecchi boss della zona (-tanti boss li mantengo io.. noi gli mandiamo la bellezza di 40.000 euro all'anno..) e tale riferimento viene interpretato quale elemento di prova del collegamento funzionale (almeno sino ad una certa epoca) tra il gruppo capeggiato dal Sasso ed il più ampio clan Moccia, storicamente radicato nel territorio dì Afragola. 3. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo del comune difensore - [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al capo n.1 (ed ai reati scopo limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.416 bisl.) lì dove si descrive la associazione come articolazione del clan Moccia. 3.1 Secondo i ricorrenti il Tribunale ha sostanzialmente eluso la doglianza difensiva per cui il gruppo capeggiato dal Sasso non poteva essere considerato quale articolazione del più ampio clan Moccia, anche in ragione del fatto che in atti vi è prova di una volontà - espressa da esponenti storici di detto clan - di eliminare il Sasso per le ingerenze di costui nelle attività criminali della cosca afragolese. Le plurime emergenze investigative che segnalavano una accesa conflittualità tra il Sasso e gli esponenti riconosciuti del can Moccia dovevano portare alla esclusione di siffatto inquadramento del gruppo. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, posto che la prospettazione difensiva (al di là di quanto verrà precisato in seguito) non verte su un aspetto decisivo ai fini del mantenimento in essere del titolo cautelare. 4.1 Ciò che è stato evidenziato dal Tribunale - e che non viene contestato nel ricorso - è la ricorrenza in fatto dei caratteri tipici di una organizzazione mafiosa, rappresentati non soltanto dal controllo del territorio e dalla esistenza di una struttura organizzativa ma dallo sfruttamento del potere di intimidazione nei confronti degli operatori economici. A fronte di simile assetto, la contestazione provvisoria - in modo peraltro non illogico - riferisce lo sfruttamento del potere di intimidazione allo 'storico' clan Moccia, anche in ragione di taluni passaggi di conversazioni oggetto di captazione, come quello citato in parte narrativa. Ciò da un lato rende inconsistente, anche in fatto, la doglianza, dall'altro non esclude che nello sviluppo degli eventi oggetto di ricostruzione possa essere insorto un contrasto interno allo scenario criminale, da investigare in sede di merito, ma tale aspetto - si ripete - non influisce sul mantenimento del titolo cautelare, essendo già fortemente caratterizzata l'attività del gruppo in modo corrispondente ai caratteri tipici di cui all'art.416 bis cod.pen. . 4.2 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. .
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