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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2024

Cassazione n. 44683/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 19107/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 settembre 2024; Ritenuto che il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo sintetico ma logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dall'ufficiale di polizia giudiziaria (pagg. 6-8); Ritenuto che anche le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva (ribadite con la citata memoria) non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 9) che hanno argomentato circa la prognosi sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • N. 19107/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 settembre 2024; Ritenuto che il primo motivo, relativo alla mancata applicazione della esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., è prospettato in modo assai generico senza reale confronto con la sentenza che ha argomentato, in modo sintetico ma logico e coerente, circa l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dall'ufficiale di polizia giudiziaria (pagg. 6-8); Ritenuto che anche le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva (ribadite con la citata memoria) non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (pag. 9) che hanno argomentato circa la prognosi sfavorevole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 44683/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris