CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 48052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] la quale chiede l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 28 marzo 2022, il tribunale della libertà di Roma, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio del P.M. di Roma datato 21-2-2022 avente ad oggetto sette telefoni cellulari ritenuti provento del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione ex art. 606 lett. b) e) cod.proc.pen., stante l'insussistenza dei presupposti del disposto sequestro non potendosi fondare il provvedimento soltanto sulla anomalo possesso, mancando, altresì, qualsiasi accertamento del delitto presupposto dovendosi ritenere la provenienza illecita mera supposizione come risultava dall'analisi della documentazione di acquisto allegata al riesame ed al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Deve essere premesso che secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte di •cassazione il decreto di sequestro probatorio 7 così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio al caso in cui si proceda per ricettazione comporta affermare che il sequestro probatorio degli oggetti che si assumono provento del reato deve trovare fondamento nella finalità di accertare l'origine illecita degli stessi o comunque la provenienza da precedente attività illecita, sia essa delittuosa che anche contravvenzionale alla luce delle recenti modifiche all'art. 648 cod.pen.. Ciò posto il ricorso è fondato e deve essere accolto posto che la contestazione di ricettazione in relazione al possesso di oggetti caratterizzati dai dati identificativi, come il codice IMEI dei cellulari, deve trovare fondamento nell'accertata natura illecita degli stessi perché provento di precedente furto ovvero altro reato. Viceversat nel caso di specie si è proceduto alla contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 648 cod.pen. nei confronti del ricorrente ed in relazione al possesso di quei beni sebbene da alcun elemento risultasse la precedente sottrazione dei cellulari ai legittimi proprietari ovvero la consumazione di qualsiasi altro delitto dai quali avesse avuto origine tale possesso. Invero il possesso di oggetti con numeri identificativi od altri caratteri anche se in numero anomalo non può portare all'automatica contestazione di ricettazione invertendo l'onere della prova circa la legittimità della loro origine/ dovendo essere l'accusa a dimostrare quantomeno con un principio di prova la loro origine illecita perché precedentemente frutto di attività illecita realizzata in danno dei legittimi proprietari, nel caso di specie mai identificati. Né tale carattere risulta in alcun modo verificato anche successivamente all'originaria apprensione e nella pendenza del giudizio di riesame avendo invece fatto riferimento il tribunale della libertà alla possibile utilizzazione dei cellulari per altro e differente reato (traffico di droga) neppure contestato al ricorrente e che non risulta quindi titolo per l'apprensione dei beni. Inoltre, ad ulteriore confutazione della legittimità del provvedimento impugnato, il ricorrente ha anche prodotto documenti giustificativi l'acquisto di alcuni dei cellulari sequestrati. Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere accolto, l'impugnato provvedimento annullato senza rinvio e disposta la restituzione dei sette telefoni cellulari al ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone la restituzione all'avente diritto dei telefoni cellulari in sequestro. Roma, 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]