CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33232/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 dicembre 2025 che, modificando parzialmente la sentenza di primo grado nel senso di escludere le aggravanti, lo ha condannato alla pena di mesi cinque di reclusione in ordine al delitto di cui all'art.494 cod.pen. I motivi di ricorso sono tutti inammissibili, in quanto non si confrontano con i contenuti della sentenza che, in merito alle relative questioni, ha fornito risposta adeguate e logica, applicando principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità e non confutati dal ricorrente. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto il giudice ha adeguatamente motivato sull'elemento del dolo specifico che, con riferimento alla fattispecie in questione, può essere anche non di tipo patrimoniale, potendo consistere nel fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale, ovvero di recare ad altri un danno. (Sez. 5, n. 41012 del 26/05/2014, Rv. 260493 - 01). Quanto al secondo motivo è parimenti inammissibile, atteso che la dosimetria della pena è adeguatamente e ragionevolmente motivata dal giudice, mentre la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inedita. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M