Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2005
ECLI:EU:C:2005:252
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 26 aprile 2005
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]140/04
[OSCURATO:PERSONA] NV
[OSCURATO:PERSONA] NV
contro
Stato belga
(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)
«Libera circolazione delle merci – Unione doganale – Merci extracomunitarie sottratte successivamente allo sbarco nel territorio di uno Stato membro e prima di ricevere una destinazione
doganale – Determinazione della persona tenuta al pagamento dei dazi dovuti – Interpretazione dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice doganale comunitario»
1. Il presente procedimento pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 203, n. 3, primo trattino, primo periodo, del
Codice doganale comunitario (in prosieguo: il «Codice») (
2
).
2. [OSCURATO:PERSONA] van beroep (Corte d’appello) di Anversa chiede quale sia la persona che debba rispondere dell’obbligazione tributaria
nel caso in cui merci introdotte nella Comunità, dichiarate in dogana e depositate, vengano sottratte prima di ricevere una
destinazione.
I –
Fatti e causa principale
3. Il 9 giugno 1996, la NV [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») presentava alla dogana di Anversa un
container con 901 cartoni di sigarette di marca «L&M», unitamente alla relativa dichiarazione sommaria, che aveva trasportato
dalla città brasiliana di Paranagua a bordo della motonave Cap. Trafalgar, appartenente alla società [OSCURATO:PERSONA] (
3
).
4. Il 18 dello stesso mese, la NV [OSCURATO:PERSONA] (divenuta NV [OSCURATO:PERSONA]), impresa che svolge attività di stoccaggio
e distribuzione, scaricava le merci dalla motonave e le custodiva, in attesa che fosse loro assegnata una destinazione doganale,
su un’area di sua proprietà destinata a tale fine, sita sulla banchina.
5. La mattina del 19 giugno si constatava che il carico era stato sottratto e non poteva essere pertanto presentato alle autorità.
6. In data 13 marzo 1998 l’[OSCURATO:PERSONA] belga notificava un’ingiunzione alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], invitandole a
provvedere al pagamento della somma di EUR 785 555,04, oltre interessi e spese, a titolo di dazi doganali, accise e accise
speciali.
7. Entrambe le società si opponevano alle rispettive ingiunzioni di pagamento, ma le loro domande venivano respinte dal Rechtbank
van eerste aanleg (Tribunale di primo grado) di Anversa con sentenza 9 settembre 2002, contro la quale esse interponevano
appello dinanzi allo Hof van beroep.
II –
Ambito normativo
A –
La norma oggetto di interpretazione
8. L’obbligazione tributaria per le importazioni nel territorio della Comunità può trarre origine da fatti diversi, indicati
agli artt. 201-205 del Codice, tra i quali figura la sottrazione delle merci al controllo doganale, prevista all’art. 203 (
4
). Orbene, ai sensi del n. 3 di detta disposizione, risponde come debitore (
5
), oltre alle persone che hanno partecipato alla sottrazione e a coloro che hanno acquistato o detenuto la merce conoscendone
l’origine illecita, «
la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea
[
(
6
)
]
o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».
B –
La presentazione in dogana, la dichiarazione sommaria e la custodia temporanea
9. L’importatore nella Comunità deve trasportare e presentare le merci in dogana; il secondo obbligo incombe anche alla persona
incaricata del trasporto ad introduzione avvenuta [artt. 38, n. 1, lett. a), e 40 del Codice].
10. Dette persone devono anche adempiere un onere formale, ossia la presentazione della dichiarazione sommaria, che può eventualmente
incombere al loro rappresentato (artt. 43 e 44, n. 2, del Codice). Tale documento, firmato dal dichiarante, serve a controllare
che le merci cui si riferisce vengano assegnate ad una destinazione doganale nei termini stabiliti all’art. 49 del Codice
(art. 183, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2454/93 (
7
); in prosieguo: il «regolamento di attuazione»).
11. Una volta evase tali formalità, la merce acquisisce lo status giuridico di «merce in custodia temporanea» e rimane nei luoghi
e nelle condizioni stabiliti dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale può imporre al detentore la costituzione di una garanzia per assicurare
il pagamento dell’obbligazione nel caso in cui i beni consegnati vengano sottratti al controllo doganale (artt. 50, 51 e 53,
n. 2, in relazione all’art. 203, del Codice).
12. Fino a quando le merci indicate nella dichiarazione non abbiano ricevuto una destinazione doganale e non siano state scaricate,
le persone che le hanno importate o trasportate dopo la loro introduzione, ovvero la persona per conto della quale agiscono,
sono responsabili dell’obbligo di presentare le merci ad ogni richiesta delle autorità. Dopo lo scarico, quest’onere incombe
a chiunque detenga le merci per rimuoverle o immagazzinarle (art. 184 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 44,
n. 2, del Codice e all’art. 183 del medesimo regolamento di attuazione).
III –
Questioni pregiudiziali
13. In tale contesto, lo Hof van beroep di Anversa sottoponeva alla Corte le seguenti questioni:
«1. Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza della merce in custodia temporanea [secondo l’accezione
di cui all’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale comunitario, istituito dal regolamento (…) n. 2913/92 (…),
in prosieguo: il «codice doganale»] possa considerarsi colui che deve presentare in dogana le merci (art. 40 del codice doganale)
in ordine alle quali egli o il suo rappresentante deve presentare (art. 44, n. 2, del codice doganale) e sottoscrivere [art.
183, n. 1, delle disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario stabilite con il regolamento (…) n. 2454/93 (…),
in prosieguo: il «regolamento d’attuazione»] la dichiarazione sommaria e ripresentare le merci alle autorità doganali, fintantoché
non siano state scaricate dal mezzo di trasporto sul quale si trovavano al momento dell’ingresso nella Comunità e fintantoché
le dette merci non abbiano ricevuto una destinazione doganale.
2. Se quale soggetto che deve adempiere gli obblighi connessi con la permanenza delle merci in custodia temporanea (secondo l’accezione
dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del codice doganale) possa considerarsi colui che, successivamente allo scarico, detenga
le merci per rimuoverle o immagazzinarle, definito, ai sensi degli artt. 51, n. 2, e 53, n. 2, del codice doganale, detentore
delle merci, e che per tale fatto sia tenuto, in base all’art. 184, n. 2, del regolamento di attuazione, a ripresentare integralmente
le dette merci ad ogni richiesta dell’autorità doganale.
3. In caso di soluzione affermativa alla prima e alla seconda questione, se i soggetti indicati nelle dette questioni possano
essere considerati contemporaneamente e, di conseguenza, solidalmente debitori dell’obbligazione doganale, ove si tratti di
soggetti distinti (nella fattispecie, rispettivamente, il rappresentante della compagnia di navigazione tramite la quale le
merci sono state introdotte nella Comunità e il magazziniere responsabile dell’immagazzinamento e della rimozione delle merci
sul luogo di scarico/banchina indicati dalle autorità doganali).
4. In caso di soluzione affermativa alla terza questione, se il soggetto indicato nella prima questione resti responsabile fino
al momento in cui alle merci viene attribuita una destinazione doganale, a prescindere dal fatto che, dopo essere state scaricate
dal mezzo di trasporto con il quale sono state introdotte nel territorio della Comunità, le merci vengano immagazzinate o
rimosse ad opera della persona indicata nella seconda questione.
5. In caso di soluzione negativa alla terza questione, se debba considerarsi che la persona indicata nella prima questione resta
debitrice dell’obbligazione doganale fino al momento in cui le merci vengono ritirate dalla persona menzionata nella seconda
questione e che la persona menzionata nella seconda questione diviene debitrice solo a decorrere dal momento in cui è responsabile
per l’immagazzinamento e la rimozione delle merci.
6. In caso di soluzione affermativa alla prima delle questioni e, invece, di soluzione negativa alla seconda questione, se si
debba considerare che la persona menzionata nella prima questione permane debitrice fino al momento in cui le merci vengano
prese in consegna dalla persona indicata nella seconda questione, oppure fino al momento in cui le merci abbiano ricevuto
una destinazione doganale».
IV –
Procedimento dinanzi alla Corte
14. Hanno presentato osservazioni scritte, nei termini prescritti dall’art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Commissione,
il governo belga e le due società ricorrenti nella causa principale.
15. All’udienza, svoltasi il 7 del corrente mese di aprile, sono comparsi, per esporre oralmente le rispettive tesi, i rappresentanti
delle parti che hanno partecipato alla fase scritta.
V –
Analisi delle questioni pregiudiziali
A –
– Osservazioni preliminari
16. Si impongono due precisazioni preliminari, una in punto di fatto e l’altra in linea di diritto.
17. La prima riguarda il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] nega recisamente di ammettere di avere consegnato e sottoscritto il manifesto di
carico che nella fattispecie costituisce la dichiarazione sommaria. Si tratta di un dato contenuto nell’ordinanza di rinvio,
il cui accertamento spetta al giudice nazionale e rispetto al quale la Corte deve restare estranea. A tale proposito, pertanto,
non si può avviare alcuna discussione ed occorre cercare la soluzione senza accertare chi abbia evaso tale formalità nella
specie.
18. La seconda precisazione, formulata dalla Commissione, riguarda la circostanza che l’[OSCURATO:PERSONA] belga ha avviato il procedimento
a carico della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 202 del Codice, ritenendo che l’obbligazione avesse tratto
origine dall’irregolare introduzione delle sigarette nella Comunità, laddove lo Hof van beroep di Anversa ritiene che la norma
pertinente sia l’art. 203, che individua il fatto generatore dell’obbligazione nella sottrazione al controllo doganale. La
Corte deve attenersi a quest’ultima impostazione, fornendo l’interpretazione al giudice remittente che, ai fini della risoluzione
della lite, è competente ad individuare e ad applicare la norma (
8
).
B –
Sulle prime due questioni
19. La controversia nella causa principale presenta contorni ben definiti e verte sull’individuazione del soggetto che, a seguito
alla sottrazione dei beni, risponde dell’obbligazione doganale in solido con i responsabili e i partecipanti alla sottrazione,
nonché con coloro che utilizzano detti beni conoscendone l’origine illecita. La norma fa riferimento alla «persona che deve
adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea» (art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo
periodo, del Codice), e i dubbi del Hof van beroep di Anversa riguardano l’individuazione del soggetto che riveste tale qualità.
20. Nel contesto giuridico supra riassunto si distinguono tre fasi. La prima consiste nella presentazione dei beni in dogana,
che si concretizza nell’atto formale della dichiarazione sommaria. La fase successiva, in cui le merci vengono prese in custodia
temporanea per essere presentate ogni volta che le autorità lo richiedano e che è decisiva ai fini della soluzione della questione
pregiudiziale in esame, va dall’ingresso delle merci nel territorio della Comunità all’assegnazione alle stesse di una destinazione
doganale. La terza fase ha inizio con tale assegnazione.
21. Nella prima fase l’obbligazione incombe sull’importatore, su colui che trasporta i beni dopo il passaggio della frontiera
o sul soggetto per conto del quale agiscono i primi due. Con riguardo alla seconda fase, occorre distinguere due ipotesi:
se le merci si trovano ancora sul mezzo di trasporto, l’obbligazione grava sugli stessi soggetti ai quali era riferibile nella
prima fase; se le merci sono state scaricate, l’obbligazione incombe alle persone che le detengono per rimuoverle o immagazzinarle.
L’art. 101, lett. a), del Codice dispone, infatti, che il depositario deve garantire che le merci non siano sottratte al controllo
doganale durante la permanenza sulla banchina.
22. Pertanto, se le merci vengono sottratte al controllo dell’[OSCURATO:PERSONA] prima di avere ricevuto una destinazione doganale,
l’obbligazione tributaria, oltre che agli autori della sottrazione, a coloro che vi hanno preso parte e ai ricettatori, incombe
all’importatore, al trasportatore o al loro rappresentato, se le merci non sono ancora state scaricate; in caso contrario,
l’obbligazione grava sulle persone che hanno la disponibilità delle merci per trasportarle o custodirle.
23. Questa interpretazione, fondata sul tenore letterale delle disposizioni pertinenti, è altresì conforme, come osserva la Commissione,
alla loro finalità: poiché lo scopo è quello di evitare le importazioni illecite, fino a quando le merci importate non ricevano
un determinato status doganale e non vengano assoggettate ad imposta o esentate, temporaneamente o definitivamente (
9
), il possessore deve presentarle ogni volta che gliene sia fatta richiesta e risponde della loro perdita (
10
). Per gli stessi motivi, l’art. 51, n. 2, del Codice autorizza l’[OSCURATO:PERSONA] ad esigere dalla persona che detiene le merci
in custodia temporanea la costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento dell’obbligazione tributaria nel caso in
cui il controllo doganale venga eluso.
24. Le suesposte considerazioni mi inducono a suggerire alla Corte di risolvere le prime due questioni pregiudiziali nel senso
che l’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice, laddove menziona la persona soggetta agli obblighi connessi
con la custodia temporanea, fa riferimento:
– se le merci rimangono sul mezzo di trasporto con cui sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, a) alla
persona che le ha introdotte, o b) alla persona che, anteriormente e successivamente alla loro presentazione, sia incaricata
del trasporto, o c) alla persona per conto della quale agiscono i due soggetti sopra menzionati;
– se le merci sono state scaricate, a coloro che le abbiano nella propria disponibilità per spostarle o immagazzinarle.
C –
Sulle questioni 3)-6)
25. Con queste quattro questioni, il giudice belga chiede se nelle due fattispecie ivi descritte sussista una responsabilità simultanea
e solidale o se vi sia successione nel tempo, e, in questo secondo caso, in quale momento abbia luogo tale successione. La
soluzione è implicita nelle considerazioni svolte in precedenza e nella soluzione proposta per le prime due questioni.
26. Nei casi contemplati dall’art. 203 del Codice, il soggetto cui incombono gli obblighi inerenti alla permanenza dei beni in
custodia temporanea è parimenti debitore dei dazi doganali. Tali obblighi, fondamentalmente quello di mantenere le merci a
disposizione delle autorità, gravano sul possessore, che l’art. 184 del regolamento di attuazione individua in base ad un
criterio oggettivo, vale a dire lo scarico delle merci. Pertanto non esiste un’obbligazione concorrente e solidale, bensì
un’obbligazione successiva, per cui il soggetto tenuto a presentare le merci in dogana, nonché a redigere e a sottoscrivere
la dichiarazione sommaria, è responsabile fino a quando le merci vengono scaricate, momento a decorrere dal quale diviene
debitrice la persona incaricata di rimuoverle e custodirle.
27. Considerata la finalità di tale norma, l’elemento decisivo è costituito dal possesso delle merci e, quindi, dal loro controllo
materiale: chi ha i beni nella propria disponibilità e risulta quindi responsabile della loro integrità risponde dell’obbligazione
tributaria nel caso in cui le merci in suo possesso vengano sottratte al controllo doganale. Ciò è quanto si desume dall’art. 51,
n. 2, del Codice, che induce a chiedere garanzie, durante il possesso temporaneo, per il pagamento dei dazi dovuti nel caso
in cui le merci sfuggano al detto controllo.
28. Ai sensi dell’art. 213 del Codice, quando esistano più debitori per una medesima obbligazione, essi sono tenuti al pagamento
in solido; tuttavia tale disposizione presuppone un obbligo concorrente (
11
) che nella fattispecie non sussiste, dato che, come già rilevato, l’art. 184 del regolamento di attuazione esclude qualsiasi
obbligazione solidale, stabilendo una successione nella responsabilità con riferimento allo scarico delle merci.
29. Come evidenzia il governo belga, il dichiarante o le persone menzionate all’art. 44, n. 2, del Codice sono tenute ad assegnare
alle merci una destinazione doganale, sostenendo le spese determinate dai provvedimenti adottati dalle autorità al fine di
regolarizzare la loro posizione (art. 187 del regolamento di attuazione, in relazione all’art. 53 del Codice), ma tali disposizioni
sono autonome rispetto a quelle dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice, che fa riferimento agli obblighi
connessi alla custodia, in particolare quello di porre le merci sotto il controllo delle autorità. In altre parole, l’ultima
disposizione costituisce una regola per individuare il debitore doganale nei casi in cui siano stati elusi i controlli e considera
responsabili, tra gli altri, coloro ai quali incombono gli obblighi connessi con la permanenza delle merci in custodia temporanea,
mentre il detto art. 187 contempla una situazione diversa, in cui occorre assegnare una destinazione alle merci affinché escano
dal circuito doganale, dopo lo svolgimento delle relative formalità.
30. Pertanto, le persone menzionate nelle questioni 1 e 2 non rispondono in solido, bensì in via successiva, per cui i soggetti
indicati nella prima questione sono responsabili solo fino al momento in cui le merci, dopo lo scarico, vengono prese in consegna
dai soggetti menzionati nella seconda questione, i quali, a partire da tale momento, diventano gli unici obbligati ai sensi
dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice.
VI –
Conclusione
31. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni sottopostele dallo Hof van beroep
di Anversa nei termini seguenti:
«1) L’espressione “la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea”,
di cui all’art. 203, n. 3, ultimo trattino, del Codice doganale comunitario, approvato con regolamento (CEE) del Consiglio
12 ottobre 1992, n. 2913, riguarda:
– nel caso in cui le merci rimangano sul mezzo di trasporto con cui sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità,
a) alla persona che le ha introdotte, o b) alla persona che, anteriormente e successivamente la loro presentazione, sia incaricata
del trasporto, o c) alla persona per conto della quale agiscono i due soggetti sopra menzionati;
– nel caso in cui merci siano state scaricate, a coloro che le abbiano nella propria disponibilità per spostarle o immagazzinarle.
2) I due gruppi di soggetti sopra indicati non rispondono simultaneamente e in solido, bensì in via successiva, ragion per cui
le persone ricomprese nel primo gruppo restano obbligate solo fino al momento in cui i beni, dopo essere stati scaricati,
vengono presi in consegna dalle persone del secondo gruppo, le quali, a decorrere da tale momento, risultano le uniche obbligate
ai sensi dell’art. 203, n. 3, ultimo trattino, primo periodo, del Codice».
1
– Lingua originale: lo spagnolo.
2
– Approvato con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913 (GU L 302, pag. 1).
3
– [OSCURATO:PERSONA] nega recisamente di avere effettuato la menzionata dichiarazione, dato che emerge dall’ordinanza di rinvio.
Nelle sue osservazioni, essa sostiene che il detto documento sarebbe stato firmato e presentato dal rappresentante dell’impresa
[OSCURATO:PERSONA].
4
– Conformemente alla giurisprudenza comunitaria, la disposizione si applica quando, mediante azioni od omissioni, si impedisca
alle autorità, anche solo momentaneamente, di accedere ai prodotti e di effettuare i controlli previsti all’art. 37, n. 1,
del Codice [sentenze 1° febbraio 2001, causa C‑66/99, D. Wandel (Racc. pag. I-873, punto 47), 11 luglio 2002, causa C-371/99,
Liberexim (Racc. pag. I-6227, punto 55), 12 febbraio 2004, causa C‑337/01, [OSCURATO:PERSONA], punto 31, 29 aprile 2004,
causa C‑222/01, [OSCURATO:PERSONA], punto 47, e 20 gennaio 2005, causa C‑300/03, [OSCURATO:PERSONA], punto 19; le ultime
tre sentenze non sono ancora state pubblicate nella Raccolta].
5
– Nella sentenza 23 settembre 2004, causa C‑414/02, [OSCURATO:PERSONA] (C‑414/02, non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 39) la Corte ha confermato che il Codice indica esaustivamente i requisiti per individuare le persone debitrici dell’obbligazione
doganale. La dottrina sostiene, invece, che il legislatore comunitario, dotato di un lodevole spirito pratico, ha rinunciato
a definire il fatto imponibile ed il soggetto passivo, limitandosi ad indicare gli elementi che di volta in volta determinano
la nascita dell’obbligazione tributaria e i soggetti tenuti ad adempiere tale obbligazione (v. F. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] aduanero comunitario y su aplicación en España,
ed. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1995, pag. 49).
6
– Il corsivo è mio.
7
– Regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale
comunitario (GU L 253, pag. 1).
8
– Tale scelta risulta corretta, anche perché le merci controverse non sono entrate nel territorio della Comunità illecitamente,
bensì in conformità delle procedure indicate negli artt. 38‑41 del Codice; esse sono state sottratte al controllo doganale
solo dopo essere state scaricate in attesa di una destinazione.
9
– I beni importati da paesi o territori esterni all’Unione europea acquistano la qualità di prodotti comunitari con l’immissione
in libera pratica, operazione che implica l’applicazione dei dazi doganali legalmente dovuti (artt. 79 e 201, n. 1, del Codice).
Tuttavia, i beni in questione possono rimanere in regime di transito esterno, immagazzinate, in regime di perfezionamento
attivo o in regime di ammissione temporanea, situazioni nelle quali, in linea di principio, non sorge l’obbligazione tributaria
(artt. 91, 98, 114 e 137).
10
– Conformemente all’art. 37 del Codice, le merci introdotte nella Comunità sono sottoposte a vigilanza e soggette a controlli
da parte delle autorità. Tale situazione si protrae per il tempo necessario a determinarne la posizione doganale.
11
– Così, nel contesto del periodo della cui interpretazione si discute nel caso di specie, sono responsabili in solido l’importatore,
il trasportatore e il loro rappresentato, da un lato, o i possessori, dall’altro, a seconda che i prodotti siano stati scaricati
o meno dall’imbarcazione.