CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 28/05/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen.), riducendo la pena irrogata a otto mesi di reclusione ed C 800,00 di multa. Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato all'imputato «poiché, in qualità di mandatario e consulente finanziario, avendo il possesso della somma di C 15.000,00 che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva consegnato quale anticipo per l'espletamento del mandato finalizzato alla ricerca e negoziazione di linee di credito presso banche, all'acquisto e alla negoziazione di strumenti bancari e finanziari, nonché ad effettuare operazioni di trading, se ne appropriava al fine di trarne profitto. Con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera: nella specie in data 10.01.2015 [OSCURATO:PERSONA] gli conferiva il mandato di consulenza per il compimento delle operazioni sopra specificate. [OSCURATO:PERSONA] P.G. in data successiva e prossima al 10.01.2015». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Messina, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «vizio di motivazione per travisamento della prova e violazione di legge in riferimento al disposto dall'articolo 646 c.p. aggravato ex art. 61 n. 11, c.p.». Il ricorrente premette che, nel mandato di consulenza sottoscritto il 10 gennaio 2015 tra egli stesso e la persona offesa Maurizio di Bella, era espressamente previsto che la somma di C 15.000,00 consegnatagli dal [OSCURATO:PERSONA] aveva lo scopo di coprire le spese e gli oneri da sostenere per l'espletamento del mandato e che in questo non vi era alcuna clausola che prevedesse la restituzione della predetta somma nel caso di esito infruttuoso dell'operazione. Alla luce di ciò, il ricorrente sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi, sia oggettivo sia soggettivo, del reato di appropriazione indebita, attesa «non [...] solo la carenza del profitto ingiusto, [...] quanto e soprattutto, la totale assenza dell'animus rem sibi habendi, giacché è indiscutibile che l'appropriazione si sia realizzata in accordo con la volontà del titolare del denaro stesso», che gliene aveva trasferito «la totale [...] disponibilità, per i fini sopra rappresentati», con la conseguenza che i fatti ascrittigli avrebbero un rilievo meramente civilistico. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «vizio di motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche - violazione dell'art. 62 bis c.p.». Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Messina avrebbe «ome[sso] di estrinsecare le ragioni per le quali ha ritenuto di non dover concedere le circostanze attenuanti generiche» e che nella sentenza impugnata «manca[..] qualsivoglia analisi o valutazione circa la gravità del fatto, le concrete modalità dell'azione, o altro elemento utile a comprendere le ragioni per le quali non siano state concesse le invocate attenuanti», in «presenza di dati oggettivi che meritavano di essere valutati per la concessione delle stesse e che, paradossalmente, sono state tenute in considerazione dalla Cori:e Messinese nella determinazione della pena-base».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha recentemente ribadito che, «in tema di possesso di somme di denaro la Suprema Corte, con affermazione risalente nel tempo ma ancora valida stante l'immutabilità del quadro normativo di riferimento, ha affermato che la specifica indicazione del "denaro", contenuta nell'art. 646 c.p., rende evidente che il legislatore ha inteso espressamente precisare, allo scopo di evitare incertezze e di reprimere gli abusi e le violazioni del possesso del danaro, che anche questo può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita, in conseguenza del fatto che anche il danaro, nonostante la sua ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso, senza che al trasferimento del possesso si accompagni anche quello della proprietà. Ciò di norma si verifica, oltre che nei casi in cui sussista o si instauri un rapporto di deposito o un obbligo di custodia, nei casi di consegna del danaro con espressa limitazione del suo uso o con un preciso incarico di dare allo stesso una specifica destinazione o di impiegarlo per un determinato uso: in tutti questi casi il possesso del danaro non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto poziore del proprietario e, ove ciò avvenga, si commette il delitto di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 4584 del 25/10/1972, Rv. 124301). Ne deriva che ove il mandatario violi il vincolo fiduciario che lo lega al mandante e destini le somme a scopi differenti da quelli predeterminati può astrattamente integrarsi una condotta di appropriazione indebita» (Sez. 2, n. 43634 del 23/09/2021, Indraccolo, Rv. 282351-01, relativa a una fattispecie concernente un'operazione di cartolarizzazione di provviste finanziarie di una società, di cui era stato deliberato l'accantonamento per il pagamento di oneri fiscali, mediante l'emissione di assegni bancari in favore del nuovo amministratore, da questi successivamente negoziati). La sentenza n. 43634 del 23/09/2021, cit., ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui risponde del delitto di appropriazione indebil:a, cui all'art. 646 cod. pen., il mandatario che, avendo la disponibilità di somme di denaro del mandante con espresso vincolo di destinazione„ violando il rapporto fiduciario, le destini per scopi differenti da quelli predeterminati. La Corte d'appello di Messina ha pienamente rispettato tale principio (ancorché non abbia citato la menzionata pronuncia di questa Seconda sezione penale), avendo argomentato, con una motivazione del tutto esente da contraddizioni o illogicità, tanto meno manifeste, che il riferimento, contenuto nel mandato conferito dalla persona offesa all'imputato, alle spese e agli oneri «che andrete a sostenere nell'espletamento del detto mandato», imprimeva un espresso vincolo di destinazione alla somma consegnata dal [OSCURATO:PERSONA] all'Incoronato e che quest'ultimo, non avendo dato alcun corso al contratto, e non avendo perciò sostenuto alcuna spesa né onere, né avendo restituito la somma al [OSCURATO:PERSONA], che gliel'aveva chiesta indietro, aveva evidentemente destinato il denaro a scopi diversi da quelli predeterminati e, perciò, personali, così commettendo il delitto di appropriazione indebita. Occorre altresì rilevare come non sia invece pertinente al caso in esame quanto affermato da Sez. 2, n. 15815 del 08/03/2017, Valla, Rv. 269462-01, invocata dal ricorrente, atteso che tale pronuncia si riferisce a una fattispecie - quella del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito - in cui, diversamente da quella in esame, la somma di denaro entra definitivamente a fare parte del patrimonio dell'accipiens senza alcun vincolo di impiego. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 243244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Mlarigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Messina ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivo e prevalente, a tale fine, l'elemento, attinente alla gravità del reato, clell'«entità della somma oggetto dell'appropriazione e modalità di commissione», rilevando, altresì, l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, che non erano stati specificamente addotti neppure dalla difesa. Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della