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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 13669/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32070/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](oggi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 422/2018pubblicata il 03/05/2018 RGN 7/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive connesse al rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti nel periodo decorrente dal 2 aprile 2007 al 13 marzo 2009; ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale la società datrice di lavoro aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di premio per il raggiungimento del obiettivi in relazione al periodo settembre 2007/agosto 2008;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi illustrati con memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1327, 1372 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche in relazione al periodo di lavoro “in nero” trovasse applicazione il trattamento retributivo concordato tra le parti quale formalizzato nel contratto di lavoro stipulato in data 29 agosto 2004;sostiene l’errore del giudice di appello nel ritenere, pur in difetto dei presupposti di cui all’art. 1327 cod. civ. (richiesta del proponente, natura dell’affare o usi), che il contratto di lavoro si fosse perfezionato, senza preventiva risposta dell’accettante, per effetto della relativa esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] a fronte della proposta formulata dalla società nell’aprile 2007; evidenzia, inoltre, che la proposta recava una data diversa e successiva, il 15 aprile 2007 rispetto a quella - 2 aprile 2007 - accertata come di inizio della prestazione lavorativa; in base a tali considerazioni sostiene che il trattamento retributivo spettante doveva essere modulato sui minimi contrattuali previsti dal contratto collettivo applicabile e non sul più favorevole trattamento contemplato dal contratto dell’agosto 2004; deduce, inoltre, che il patto di non concorrenza espressamente sottoscritto in relazione al periodo decorrente dal 1 settembre 2007 non poteva concernere il periodo antecedente;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto essa [OSCURATO:SOCIETA]. gravata dell’onere della prova relativa al carattere indebito delle somme erogate al dipendente,delle quali in via riconvenzionale era chiesta la restituzione; sostiene che l’onere della prova della esistenza di una causa giustificativa della erogazione ricadeva sulla controparte e che, in ogni caso, tale prova non era stata offerta nel senso che era rimasto indimostrato il titolo giuridico che sorreggeva il pagamento;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e/o del procedimento denunziando la omessa pronunzia in relazione al motivo di gravame incentrato sul riconoscimento di differenze retributive a titolo di ferie non godute, in assenza di prova del relativo presupposto;

4. con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 245 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non decisiva la escussione del un teste al quale il D e Georgio aveva rinunziato , senza che tale rinunzia fosse accettata dalla parte convenuta, ulteriormente evidenziando che la deposizione del teste non escusso avrebbe avuto un’importanza primaria alla stregua delle medesime argomentazioni del giudice di appello in tema di conferma del rigetto della domanda riconvenzionale;

5. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si misura con la effettiva ratio che sorregge la statuizione relativa al trattamento riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA];

5.1. la sentenza impugnata ha confermato la valutazione di prime cure secondo la quale le emergenze in atti deponevano per l’inizio del rapporto di lavoro nell’aprile 2007 e quindi in epoca antecedente alla sua formalizzazione mediante contratto stipulato nell’agosto dello stesso anno; in relazione alla concreta disciplina del rapporto, richiamata la proposta di assunzione datata 15 aprile 2007, ha ritenuto che essendo la stessa coeva all’inizio del rapporto tanto dimostrava che già a partire dall’assunzione de facto, le parti avevano inteso regolarne gli aspetti e quindi anche il trattamento retributivo in conformità della detta proposta che nel contenuto ricalcava sostanzialmente il formale contratto di assunzione del 29 agosto 2007;

5.2. tanto premesso, la questione sollevata con la denunzia di violazione dell’art. 1327 cod. civ. risulta del tutto estranea alle ragioni del decisum in quanto il presupposto dal quale muove la Corte di merito non attinge alla fattispecie di esecuzione del contratto in assenza di preventiva risposta da parte dell’accettante - regolata dalla menzionata norma codicistica - ma concerne l’interpretazione della concreta condotta delle parti, anche prima della formale stipula del contratto di lavoro assunta quale rivelatrice della comune volontà delle stesse di disciplinare il rapporto e per quel che qui rileva il trattamento retributivo del [OSCURATO:PERSONA], in conformità delle previsioni di cui alla coeva proposta contrattuale, sostanzialmente sovrapponibile alle pattuizioni di cui al contratto stipulato formalmente solo nell’agosto 2007;

5.3. tale accertamento di fatto, destinato a valere anche in relazione al patto di non concorrenza per il quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto controversoe decisivo, ove non preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. dall’esistenza di doppia conforme oppure dalla deduzione di violazione delle regole che presiedono al ragionamento presuntivo, censure non prospettate, neppure formalmente, dall’odierna ricorrente;

6. il secondo motivo di ricorso è infondato;

6.1. la sentenza impugnata ha dato atto che le parti avevano concordato la erogazione di un “premio“ pari a 20.000,00 euro lordi al raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo settembre 2007/agosto 2008, obiettivi da stabilire entro il 31.12.2007, ed evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto tale somma in due tranches, con la busta paga di settembre 2007 e con la busta paga di dicembre 2007, pur avendo la società riconosciuto che tali obiettivi non erano stati fissati; ha quindi escluso che i pagamento potessero essere ricondotti alla voce contrattuale in questione opinando che in assenza di elementi di segno diverso, considerata la mancata individuazione degli obiettivi, il pagamento doveva considerarsi inteso a remunerare la prestazione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di prova di una diversa causa debendida parte del soggetto onerato da identificarsi nella società l quale aveva proposto la domanda di restituzione;

6.2. tanto premesso, in relazione al criterio di distribuzione dell’onere della prova, la sentenza risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale spetta al solvens che agisce per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi dell’erogazione effettuata (Cass. n. 22872 /2010 ; Cass. n. 17146/2003, Cass. n. 11029/2000), come coerente, del resto, con la esigenza di superare la presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto.

Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda di restituzione per non avere la società provato la sussistenza della dedotta causa debendirappresentata dal premio legato al raggiungimento di determinati obiettivi;

7. il terzo motivo di ricorso è infondato;

7.1. non è, infatti, ravvisabile alcuna omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al mancato godimento delle ferie (motivo espressamente evocato dalla sentenza impugnata), in quanto la statuizione sul punto deve ritenersi compresa nella conferma della sentenza di prime cure circa il quantum complessivamente dovuto al lavoratore; la Corte di merito ha operato una valutazione complessiva di correttezza di tale quantificazione sulla base delle deposizioni testimoniali, le quali , secondo quanto emergente dal compendio testimoniale riportato in sentenza avevano ad oggetto anche lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo feriale;

8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la effettiva ratio della decisione;

8.1. la sentenza di appello ha affermato che la escussione del teste Boccardo, al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunziato, non era decisiva in ragione della emergenze chiare ed univoche derivanti dall’escussione dei testi già sentiti; la statuizione sul punto risulta, quindi, fondata su una valutazione di superfluità della detta escussione vale a dire su un accertamento di fatto istituzionalmente devoluto al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità ove, come nello specifico, congruamente motivato (Cass. n. 13375/2009, Cass. n. 6161/1979) e non sulla violazione della necessaria accettazione della rinunzia delle controparti di cui all’art. 245, comma 2, cod. proc. civ.;

9. consegue a tutto quanto sopra il rigetto del ricorso;

10. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32070/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA](oggi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 422/2018pubblicata il 03/05/2018 RGN 7/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle differenze retributive connesse al rapporto di lavoro subordinato instaurato tra le parti nel periodo decorrente dal 2 aprile 2007 al 13 marzo 2009; ha confermato il rigetto della domanda riconvenzionale con la quale la società datrice di lavoro aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di premio per il raggiungimento del obiettivi in relazione al periodo settembre 2007/agosto 2008; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi illustrati con memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1327, 1372 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche in relazione al periodo di lavoro “in nero” trovasse applicazione il trattamento retributivo concordato tra le parti quale formalizzato nel contratto di lavoro stipulato in data 29 agosto 2004;sostiene l’errore del giudice di appello nel ritenere, pur in difetto dei presupposti di cui all’art. 1327 cod. civ. (richiesta del proponente, natura dell’affare o usi), che il contratto di lavoro si fosse perfezionato, senza preventiva risposta dell’accettante, per effetto della relativa esecuzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] a fronte della proposta formulata dalla società nell’aprile 2007; evidenzia, inoltre, che la proposta recava una data diversa e successiva, il 15 aprile 2007 rispetto a quella - 2 aprile 2007 - accertata come di inizio della prestazione lavorativa; in base a tali considerazioni sostiene che il trattamento retributivo spettante doveva essere modulato sui minimi contrattuali previsti dal contratto collettivo applicabile e non sul più favorevole trattamento contemplato dal contratto dell’agosto 2004; deduce, inoltre, che il patto di non concorrenza espressamente sottoscritto in relazione al periodo decorrente dal 1 settembre 2007 non poteva concernere il periodo antecedente; 2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto essa [OSCURATO:SOCIETA]. gravata dell’onere della prova relativa al carattere indebito delle somme erogate al dipendente,delle quali in via riconvenzionale era chiesta la restituzione; sostiene che l’onere della prova della esistenza di una causa giustificativa della erogazione ricadeva sulla controparte e che, in ogni caso, tale prova non era stata offerta nel senso che era rimasto indimostrato il titolo giuridico che sorreggeva il pagamento; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce nullità della sentenza e/o del procedimento denunziando la omessa pronunzia in relazione al motivo di gravame incentrato sul riconoscimento di differenze retributive a titolo di ferie non godute, in assenza di prova del relativo presupposto; 4. con il quarto motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 245 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non decisiva la escussione del un teste al quale il D e Georgio aveva rinunziato , senza che tale rinunzia fosse accettata dalla parte convenuta, ulteriormente evidenziando che la deposizione del teste non escusso avrebbe avuto un’importanza primaria alla stregua delle medesime argomentazioni del giudice di appello in tema di conferma del rigetto della domanda riconvenzionale; 5. il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non si misura con la effettiva ratio che sorregge la statuizione relativa al trattamento riconosciuto al [OSCURATO:PERSONA]; 5.1. la sentenza impugnata ha confermato la valutazione di prime cure secondo la quale le emergenze in atti deponevano per l’inizio del rapporto di lavoro nell’aprile 2007 e quindi in epoca antecedente alla sua formalizzazione mediante contratto stipulato nell’agosto dello stesso anno; in relazione alla concreta disciplina del rapporto, richiamata la proposta di assunzione datata 15 aprile 2007, ha ritenuto che essendo la stessa coeva all’inizio del rapporto tanto dimostrava che già a partire dall’assunzione de facto, le parti avevano inteso regolarne gli aspetti e quindi anche il trattamento retributivo in conformità della detta proposta che nel contenuto ricalcava sostanzialmente il formale contratto di assunzione del 29 agosto 2007; 5.2. tanto premesso, la questione sollevata con la denunzia di violazione dell’art. 1327 cod. civ. risulta del tutto estranea alle ragioni del decisum in quanto il presupposto dal quale muove la Corte di merito non attinge alla fattispecie di esecuzione del contratto in assenza di preventiva risposta da parte dell’accettante - regolata dalla menzionata norma codicistica - ma concerne l’interpretazione della concreta condotta delle parti, anche prima della formale stipula del contratto di lavoro assunta quale rivelatrice della comune volontà delle stesse di disciplinare il rapporto e per quel che qui rileva il trattamento retributivo del [OSCURATO:PERSONA], in conformità delle previsioni di cui alla coeva proposta contrattuale, sostanzialmente sovrapponibile alle pattuizioni di cui al contratto stipulato formalmente solo nell’agosto 2007; 5.3. tale accertamento di fatto, destinato a valere anche in relazione al patto di non concorrenza per il quale la forma scritta è richiesta solo ad probationem, poteva essere incrinato solo dalla deduzione di omesso esame di fatto controversoe decisivo, ove non preclusa ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. dall’esistenza di doppia conforme oppure dalla deduzione di violazione delle regole che presiedono al ragionamento presuntivo, censure non prospettate, neppure formalmente, dall’odierna ricorrente; 6. il secondo motivo di ricorso è infondato; 6.1. la sentenza impugnata ha dato atto che le parti avevano concordato la erogazione di un “premio“ pari a 20.000,00 euro lordi al raggiungimento degli obiettivi relativi al periodo settembre 2007/agosto 2008, obiettivi da stabilire entro il 31.12.2007, ed evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto tale somma in due tranches, con la busta paga di settembre 2007 e con la busta paga di dicembre 2007, pur avendo la società riconosciuto che tali obiettivi non erano stati fissati; ha quindi escluso che i pagamento potessero essere ricondotti alla voce contrattuale in questione opinando che in assenza di elementi di segno diverso, considerata la mancata individuazione degli obiettivi, il pagamento doveva considerarsi inteso a remunerare la prestazione lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] in assenza di prova di una diversa causa debendida parte del soggetto onerato da identificarsi nella società l quale aveva proposto la domanda di restituzione; 6.2. tanto premesso, in relazione al criterio di distribuzione dell’onere della prova, la sentenza risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale spetta al solvens che agisce per ripetizione di indebito dimostrare l'assenza di causa debendi dell’erogazione effettuata (Cass. n. 22872 /2010 ; Cass. n. 17146/2003, Cass. n. 11029/2000), come coerente, del resto, con la esigenza di superare la presunzione di giuridicità, in sé, del pagamento, quale effetto del fatto stesso che esso sia avvenuto. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto infondata la domanda di restituzione per non avere la società provato la sussistenza della dedotta causa debendirappresentata dal premio legato al raggiungimento di determinati obiettivi; 7. il terzo motivo di ricorso è infondato; 7.1. non è, infatti, ravvisabile alcuna omessa pronunzia sul motivo di gravame relativo al mancato godimento delle ferie (motivo espressamente evocato dalla sentenza impugnata), in quanto la statuizione sul punto deve ritenersi compresa nella conferma della sentenza di prime cure circa il quantum complessivamente dovuto al lavoratore; la Corte di merito ha operato una valutazione complessiva di correttezza di tale quantificazione sulla base delle deposizioni testimoniali, le quali , secondo quanto emergente dal compendio testimoniale riportato in sentenza avevano ad oggetto anche lo svolgimento di attività lavorativa nel periodo feriale; 8. il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché non si confronta con la effettiva ratio della decisione; 8.1. la sentenza di appello ha affermato che la escussione del teste Boccardo, al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunziato, non era decisiva in ragione della emergenze chiare ed univoche derivanti dall’escussione dei testi già sentiti; la statuizione sul punto risulta, quindi, fondata su una valutazione di superfluità della detta escussione vale a dire su un accertamento di fatto istituzionalmente devoluto al giudice di merito non censurabile in sede di legittimità ove, come nello specifico, congruamente motivato (Cass. n. 13375/2009, Cass. n. 6161/1979) e non sulla violazione della necessaria accettazione della rinunzia delle controparti di cui all’art. 245, comma 2, cod. proc. civ.; 9. consegue a tutto quanto sopra il rigetto del ricorso; 10. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; 11. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
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