CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso uditi i [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto !a richiesta di riesame avverso il provvedimento del Gip dello stesso tribunale, con cui è stata applicata al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al delitto di corruzione propria contestato, tanto sotto il profilo della delineazione di uno stretto rapporto causale tra la condotta dal ricorrente posta in essere e la fattispecie di reato ipotizzata, quanto dell'insussistenza di elementi tangibili dimostrativi della sussistenza di un adeguato elemento psicologico da riferire allo stesso indagato. In particolare, si evidenzia come la vicenda delittuosa concretamente ascritta al ricorrente si ponga in termini del tutto distonici rispetto a quella di carattere "principale" delineata nel capo di imputazione - che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto di accumunare sotto il profilo temporale - ed avente ad oggetto l'accordo corruttivo in forza del quale da un lato la componente pubblica (rappresentata in primis dal funzionario infedele [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe proceduto in maniera preferenziale alle liquidazioni nei confronti della società privata Helios (svolgente servizi pubblici), all'uopo attivandosi presso tutti i competenti uffici coinvolti in tali procedure di spesa e, dall'altro, la componente privata avrebbe versato un tandundem costituito dalla dazione di una somma di denaro (pari ad C 2.500), oltre ad un telefono cellulare. Invece, al ricorrente, per come si ricava dallo stesso capo di imputazione che ne dedica la parte finale, era contestato di avere tentato di intervenire, in qualità di consigliere regionale e su richiesta della componente privata che lo aveva sostenuto nella campagna elettorale, presso il Governatore della Regione al fine di sollecitare il rinnovo contrattuale del funzionario infedele Corea, al fine di assicurare a detto dipendente !a prosecuzione del rapporto di lavoro con i connessi emolumenti, nonché di continuare a ricevere ulteriori illecite dazioni a titolo di remunerazione per l'asservimento della propria funzione agli interessi imprenditoriali della componente privata. Molteplici, infatti, erano gli indici fattuali che non consentivano di inserire la condotta del ricorrente nel sistema corruttivo complessivamente delineato, configurandola come parte di una controprestazione: differenti erano i tempi delle condotte (la prima si collocava nell'autunno 2019, la seconda nella primavera del 2020), l'oggetto delle promesse "indebite", i vantaggi derivanti dalla controprestazione, la figura del funzionario infedele che sarebbe stato destinatario corruttiva (nella seconda ipotesi Corea risulterebbe il fruitore dell'azione corruttiva che sarebbe rivolta ad altra posizione funzionale). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza impugnata, tale vicenda, dotata di autonomo novum, non poteva essere letta come una sorta di evoluzione dell'accordo corruttivo principale, esonerando il giudice della cautela dal verificare se tale "appendice" fosse stata già prevista ed oggetto del pactum originario, se in relazione alla sua stipulazione avesse assunto rilievo causale e se di tale complessiva operazione fosse stato consapevolmente partecipe il ricorrente, la cui elezione al consiglio regionale era datata al gennaio 2020 (a febbraio 2020 il ricorrente era stato presentato dalla componente privata al Corea) e, dunque, prima di tale momento non poteva farsi alcun affidamento sull'indagato per intervenire nella dinamica corruttiva come descritta. A conferma della distonia tra le due vicende deponeva la stessa ordinanza impugnata la quale aveva dato atto di come l'interesse della componente privata al rinnovo del funzionario infedele si collocasse nel marzo del 2021; peraltro, in punto di fatto, lo stesso pubblico funzionario, a fronte di tale interessamento, non aveva promesso nulla, convinto che sarebbe stato riconfermato, limitandosi ad affermare che avrebbe assunto informazioni; uno dei concorrenti, poi, coinvolto nella vicenda (si tratta del Lauro, nelle more assunto presso lo staff del ricorrente), nel riferire ai sodali del nulla oste ricevuto dal Corea a fare un "passaggio" dal Governatore, si era espresso con la formula "senza impegno", sottendendo con tutta evidenza che non si era sicuri che il risultato perseguito sarebbe stato raggiunto. In conclusione, in tale "appendice" ricostruttiva, la parte privata si era offerta di realizzare un'utilità alla controparte, ma non garantendo il raggiungimento del risultato; il pubblico funzionario che avrebbe dovuto essere favorito era già certo che quel risultato (rinnovo contrattuale) l'avrebbe raggiunto (tanto che avrebbe accettato per ragioni di cortesia); in ogni caso non avrebbe offerto alcuna controprestazione. Quanto, poi, all'apporto concorsuale che avrebbe fornito il ricorrente, si censura l'ordinanza impugnata laddove aveva assegnato rilievo alla mera presa in carico dell'impegno ad interessarsi per la questione del rinnovo, ritenuta idonea a rappresentare la prova del coinvolgimento nel patto corruttivo. Ma affinché un tale contributo assumesse rilevanza penale occorreva che il ricorrente avesse messo in relazione le parti dell'accordo, ovvero avesse istigato una delle parti ad addivenire alla sua conclusione, evenienze escluse nel caso di specie. A nulla valendo che l'opera del terzo acceda ad un accordo corruttivo già intervenuto (e a conferma di ciò si cita la stessa ordinanza impugnata che dà atto di come tale accordo fosse intervenuto "in diretta" nel mentre le parti venivano ascoltate), non potendo essere considerato concorrente eventuale colui che si presti a svolgere un'azione meramente esecutiva. Né al coinvolgimento del ricorrente poteva parimenti giungersi ritenendo la presente vicenda propaggine di quella principale, non avendo rispetto a questa il ricorrente fornito alcunché, non essendo all'epoca neppure consigliere regionale. Difettava, infine, un adeguato elemento intellettivo e, prima ancora, cognitivo in relazione al risultato cui sarebbe pervenuto il suddetto interessamento, essendo egli all'oscuro delle ragioni recondite della richiesta di attivarsi affinché fosse rinnovato il contratto al p.u. Né tale consapevolezza poteva trarsi da riferimento fatto dal D'[OSCURATO:PERSONA] al correo [OSCURATO:PERSONA] di avere ricordato al ricorrente che la cosa più importante per la componente privata era "il palazzo giallo", ossia la sede degli uffici dell'ente pubblico (la ASP) deputato alla gestione delle procedure di evidenza pubblica che la interessavano, non potendosi da ciò far discendere, pena l'evidenza di un salto logico, che l'indagato fosse consapevole che il suo intervento fosse diretto a rafforzare un accordo corruttivo già in atto, dovendo il dolo non arrestarsi ad un giudizio di mera antigiuridicità, ma investire tutti gli elementi del fatto tipico. 2. 'Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione (peraltro il Tribunale aveva aggiunto anche quello di inquinamento probatorio), argomentato con formule generiche esclusivamente in virtù del titolo di reato ed omettendo di apprezzare l'incensuratezza del ricorrente, il ruolo marginale, l'impossibilità di ripetizione della condotta illecita in ragione dell'emarginazione di tale metodiche a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, l'adeguatezza di misura gradata non custodiale, in uno con misure di tipo interdittivo. Si censura, poi, l'ordinanza impugnata in punto di mancanza di motivazione in ordine all'attualità delle esigenze cautelari, genericamente ravvisate nella necessità di recidere non meglio specificati contatti che il ricorrente vanterebbe. 3. Con nota in data 8/02/2022, il ricorrente, premesso che la misura cautelare era stata revocata, ha insistito per !a trattazione del ricorso al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'emissione della misura.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso va rigettato essendo infondato il primo motivo e inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo. 4.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata si ricava che il ricorrente, attraverso la sua ripetuta attività volta ad intercedere, nell'interesse della componente privata, sui pubblici decisori competenti al rinnovo della posizione dirigenziale del p.u. infedele, la cui funzione era stabilmente asservita a vantaggio degli interessi di tale componente in virtù dell'accordo corruttivo già in essere tra le parti e dotato di persistente attualità, ha prestato un contributo causale al rinnovo del pactum sceleris che, in ragione della scadenza della nomina del p.u. corrotto, volgeva al termine. Si tratta, pertanto, di un accordo corruttivo dotato di novum che si inserisce, in modo non affatto "distonico", nell'ambito di una vicenda corruttiva a carattere sistemico intercorrente tra la competente privata e il p.u. infedele, in relazione alla quale è teso a garantirne la illecita prosecuzione. Risultano, infatti, ben determinate le prestazioni a carico di ciascuno dei concorrenti necessari: il p.u. infedele - oltre a vedersi assicurata la persistenza della retribuzione collegata alla sua funzione e la legittimazione di poter concorrere al conferimento di incarichi dirigenziali di I^ fascia - si assicurava la concreta possibilità di continuare( ricevere illecite dazioni a titolo di remunerazione per l'asservimento della propria funzione del tipo di quelle compiutamente accertate dalle investigazioni e di cui l'ordinanza impugnata ha dato specificamente conto nella parte dedicata alla corruzione sistemica dell'istituto pubblico a cui il Corea apparteneva; la componente privata assumeva l'impegno di attivarsi affinché al p.u. fosse rinnovato l'incarico, assumendo, al contempo, l'obbligo di continuare a "retribuirlo" per i suoi illeciti servigi. Un pactum, dunque, avente carattere "accessorio" nell'ambito di una "storia che si ripete", ma con un oggetto proprio e con prestazioni esattamente individuate e diversificate rispetto a quelle alle quali erano causalmente e finalisticamente collegate. Ricondotto, pertanto, nell'alveo delle disposizioni di legge contestata l'accordo concluso, va esclusa la possibilità in questa sede di prospettare questioni attinenti all'interpretazione del contenuto delle captazioni che, a detta del ricorrente, non renderebbero serio e concreto l'impegno assunto dal p.u., a fronte, peraltro, dell'indicazione di molteplici elementi di fatto, anche di carattere specifico (si pensi al pranzo deputato ad asseverarne la imminente nomina a cui partecipano tutti i protagonisti) che avvalorano l'obbligo da ciascuno assunto (alla luce proprio della pregressa consuetudine tra le parti).Parimenti deve concludersi in punto di dolo di concorso, stante i ripetuti e dichiarati interventi posti in essere, in più tempi e in più luoghi, da parte del ricorrente, univocamente volti claris verbis ad ottenere il rinnovo ella nomina del Corea, nonché in ragione degli stretti legami intercorsi con la componente privata, logicamente ricavati dall'appoggio elettorale che questa gli aveva assicurato in occasione della sua elezione al consiglio regionale, dalla conseguenziale assunzione di ben due "rappresentanti" nel suo staff politico, dalla reiterata presenza dello stesso ricorrente, unitamente ai rappresentanti della componente privata, sine titulo, presso gli uffici pubblici deputati al pagamento delle spettanze in favore della componente privata e ove prestava servizio il p.u. infedele e dalla reciproca conoscenza tra tutti i protagonisti della vicenda. 4.2. In ossequio a quanto disposto dall'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. è, invece, inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il motivo di ricorso sulle esigenze cautelari, essendo nelle more la misura stata in toto revocata (Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Rv. 282392). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato condannandosi il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell