CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 13751/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso N. 1590/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' CORRADO, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]° n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - CO ntro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, nella Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso. - controricorrente - e contro _ N. 1590/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - intimata - avverso la sentenza n. 1932/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.12.2021 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne, in data 19.6.1992, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'importo di L. 200.077.714, oltre interessi convenzionali ed altri accessori, e ciò in virtù di una duplice scopertura da c/c bancario. Detto d.i., frattanto non opposto dall'ingiunto, venne dapprima azionato dinanzi al Tribunale di Torino nella procedura esecutiva N. 260/96 R.G., avviata dallo stesso Banco di Napoli ed in cui era in seguito intervenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale incorporante dello stesso Banco), rimasta però parzialmente incapiente; pertanto, il titolo venne nuovamente azionato mediante atto di precetto dell'importo di C 118.727,92 oltre accessori, notificato il 3.9.2011, cui seguì atto di pignoramento immobiliare in data 12.10.2011. Nella procedura esecutiva così pendente dinanzi al Tribunale di Torino, in data 25.3.2013 spiegò intervento [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per l'importo di C 373.426,59, per il recupero di crediti erariali e contributivi.N. 1590/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] si oppose all'esecuzione e al detto intervento con atto del 15.5.2013, in primis contestando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad esecuzione forzata stante la mancanza di un valido titolo esecutivo (il decreto essendo sì originariamente esecutivo, ma avendo perduto tale qualità per essere rimasto privo di declaratoria di esecutività ex art. 647 c.p.c. in quanto non opposto), eccependo comunque la prescrizione del relativo credito per interessi, contestando la validità dell'intervento anche sotto il profilo formale ed, infine eccependo la prescrizione dei crediti di cui all'intervento stesso. Respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, nel conseguente giudizio di merito il Tribunale di Torino, con sentenza del 7.4.2015, rigettò le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché infondate, e dichiarò inammissibili le ulteriori domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ad eccezione dell'eccezione di prescrizione, ritenuta tuttavia infondata nel merito. Proposto gravame dal Lucà, la Corte d'appello di Torino emise una prima sentenza, parziale e non definitiva (in data 19.1.2017), con cui respinse l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché infondato, disponendo per il prosieguo. Quindi, con sentenza del 12.11.2018 - dopo la ricostruzione del fascicolo di parte di [OSCURATO:PERSONA], frattanto andato smarrito - la Corte d'appello rigettò il gravame nel resto, regolando anche le spese tra tutte le parti. Ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] si è costituito per l'Agente della riscossione. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto.N. 1590/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.642, 647, 474 e 653 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d'appello ha disatteso la consolidata giurisprudenza della S.C. circa la necessità che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., per acquisire definitivamente efficacia esecutiva, sia dotato del decreto di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c., nella specie non richiesto dal Banco di Napoli, dante causa di [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente nullità dell'intervento eseguito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 1.2 - Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2948, n. 4, 2943, 2944, 2945, 2937, comma 2 e 3, c.c., e ancora dell'art. 101, comma 2, c.p.c. e dell'art. 183, comma 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d'appello ritenuto l'intervenuta prescrizione del credito per interessi vantati dal creditore procedente, ex art. 2948, n. 4, c.c., stante l'accertata rinuncia alla prescrizione che - anche secondo il giudice d'appello (come affermato nella sentenza parziale) - esso ricorrente avrebbe manifestato, circostanza che lo stesso Lucà nega recisamente, trattandosi anche di pronuncia di "terza via". 1.3 - Con il terzo e il quarto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 647 e 564 c.p.c., e ancora degli artt. 105, 267, comma 1, 499 e 500 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non aver il giudice d'appello - con la sentenza parziale - ritenuto la nullità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e - prim'ancora - del Banco di Napoli (nella procedura esecutiva iscritta al N. 260/1996 R.G., già definita), stante l'originaria mancanza di titolo N. 1590/19 R.G. esecutivo in capo al pignorante, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 61/2014. 1.4 - Con il quinto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2937, commi 2 e 3, 2938, 2946 e 2948 c.c., e ancora dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 106 del 2005, conv. in legge n. 156 del 2005, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Avuto riguardo all'eccezione di prescrizione decennale per i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per tributi, nonché quinquennale per interessi di mora e sanzioni, il ricorrente rileva che il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata l'eccezione, avendo egli rinunciato alla prescrizione con lettera del 17.3.2009; assume il ricorrente che, in realtà, con detta lettera non aveva affatto rinunciato alla prescrizione, ma aveva solo avanzato una proposta transattiva condizionata. 1.5 - Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1988, 2944, 2937, comma 3, 2938 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sempre riguardo all'eccezione di prescrizione, il ricorrente rileva che - anche ad ammettere che la lettera del 17.3.2009 avesse dato inizio ad una trattativa - alla stessa non può riconoscersi alcuna efficacia interruttiva, né valore di rinuncia, difettando una chiara manifestazione di volontà al riguardo. 1.6 - Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277, comma 1, c.p.c., degli artt. 2938 e 2969 c.c., degli artt. 637 c.p.c., 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto in giudizio le cartelle esattoriali, né gli estratti di ruolo (ma solo copie fotostatiche, contestate), né alcun documento N. 1590/19 R.G. idoneo a provare l'avvenuta notifica delle cartelle stesse, rilevando che la Corte d'appello non ha verificato se queste ultime fossero state notificate o meno, in violazione dell'art. 112 c.p.c., con la conseguenza che non è stata rilevata neanche l'intervenuta decadenza dell'esattore. 1.7 — Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.615 c.p.c., e della legge n. 335/1995 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Con riguardo ai crediti contributivi di cui all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e alle relative modalità di riscossione, il ricorrente contesta l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i relativi vizi avrebbero dovuto denunciarsi mediante impugnazione delle cartelle di pagamento, mancando anche in tal caso la prova dell'avvenuta notifica. 1.8 — Con il nono motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 474, 499, 525 e 528 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente rileva che [OSCURATO:PERSONA] è intervenuta nell'esecuzione in forza di 59 copie fotostatiche di estratti di ruolo, che la stessa ha smarrito il proprio fascicolo, non ottemperando ai due inviti formulati dalla Corte d'appello per restituirlo, ma producendo successivamente documentazione completamente diversa da quella iniziale e illeggibile, priva di qualsiasi efficacia esecutiva, erroneamente non rilevata dalla stessa Corte; ne consegue che la contestazione e il disconoscimento operato al riguardo da esso ricorrente finisce col determinare la nullità dell'intera pretesa tributaria. 2.1 — Il ricorso, nella parte attinente al rapporto processuale con [OSCURATO:SOCIETA]., nonché in quella concernente la nullità "derivata" dell'intervento N. 1590/19 R.G. di [OSCURATO:PERSONA] (ci si riferisce, quindi, ai motivi dal primo al quarto) - è inammissibile per plurime ragioni: a) anzitutto, perché il rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] venne definito (compresa la questione - per la verità incomprensibile per come qui prospettata - della pretesa invalidità dell'intervento del Banco di Napoli nella procedura N. 260/1996, già da tempo definita) dalla sentenza parziale e non definitiva n. 126 del 19.1.2017, con cui fu respinto l'appello del Lucà nei confronti della Banca, rinviando al definitivo per le sole spese e disponendo per il prosieguo quanto al rapporto con l'esattore; come però espressamente precisato dall'odierno ricorrente (p. 18), oggetto del ricorso per cassazione è la sola sentenza definitiva n. 1932 del 12.11.2018, così dovendo intendersi circoscritto l'oggetto dell'impugnazione; b) in secondo luogo, perché con detta sentenza non definitiva venne pure respinta la contestazione circa la validità dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA], stante la ritenuta validità ed efficacia del titolo azionato dalla Banca (v. sentenza impugnata, p. 4); c) in terzo luogo, perché il ricorrente neppure afferma - né risulta aliunde - di aver proposto riserva d'impugnativa ex art. 361 c.p.c.; pertanto, in presenza degli "indici formali" della non definitività della sentenza - il cui dispositivo è riportato alle pp. 15 e 16 del ricorso -, come da ultimo evidenziati da Cass., Sez. Un., n. 10242/2021, non può che discenderne l'inammissibilità del ricorso, in parte qua, da un lato per deficit espositivo, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., e dall'altro perché le predette statuizioni sono coperte dal giudicato formale e sostanziale, per gli effetti di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., N. 1590/19 R.G. compresa la questione sulla sussistenza e validità del titolo esecutivo azionato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; d) infine, perché il tentativo operato dal Lucà, nell'appendice del giudizio d'appello (ossia, dopo la pronuncia della sentenza non definitiva), di recuperare il thema decidendum circa la pretesa mancanza originaria del titolo esecutivo è stato perentoriamente (oltre che correttamente) dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello e la relativa statuizione non è stata minimamente attinta dal ricorso. 3.1 — Il quinto ed il sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente perché afferenti alla medesima questione, sono inammissibili per difetto di specificità. In proposito, vale la pena qui ribadire che "In tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l'indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l'illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia" (da ultimo, Cass. n. 17224/2020). E ancora, con specifico riferimento al preteso vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, non può che richiamarsi il principio, ancor più di recente affermato da Cass., Sez. Un., n. 23745/2020, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo - N. 1590/19 R.G. con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa". Ed infine (per quanto qui interessa), va ribadito l'ulteriore principio secondo cui "Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità" (Cass. n. 640/2019).N. 1590/19 R.G. Orbene, dalla lettura delle censure articolate dal ricorrente con i mezzi in esame, circa la pretesa erronea attribuzione della volontà abdicativa della prescrizione alla lettera del 17.3.2009, risulta di tutta evidenza come le stesse non si conformino affatto ai superiori dettami, perché neppure contengono il benché minimo sviluppo di argomenti circa il contenuto dei precetti normativi che si assumono violati, né il conseguente raffronto con le pertinenti decisioni adottate dal giudice d'appello, sostanzialmente obliterate nel quinto motivo (ove si richiama la sentenza appellata nella sola parte in cui la Corte ha riassunto la decisione del Tribunale, ossia, nella esposizione "in fatto") e non integralmente richiamate nel sesto. In sostanza, il ricorrente omette persino di riportare il contenuto specifico (e completo) della decisione adottata, sul punto, dalla Corte torinese, fondata in realtà su due profili: il primo (richiamato solo nel corpo del sesto mezzo), in cui si è ritenuto che la citata lettera, per il contesto in cui era stata concepita, non poteva che escludere la volontà di avvalersi della prescrizione; il secondo (mai richiamato dal Lucà), in cui si è esclusa ogni rilevanza alla circostanza che la lettera stessa fosse stata indirizzata al solo esattore, anziché agli enti creditori. A fronte di un tale duplice percorso argomentativo, dunque, il Lucà neanche si è sforzato di muovere qualsivoglia critica a dimostrazione dei pur denunciati e pretesi errores in iudicando, ma si è solo limitato a riproporre le medesime questioni già disattese dal giudice d'appello, richiamando giurisprudenza di legittimità, senza però confrontarsi con lo specifico percorso motivazionale assunto dal giudice di merito.N. 1590/19 R.G. 4.1 - I motivi settimo, ottavo e nono, da esaminare congiuntamente, sono parimenti inammissibili. Essi attengono tutti a profili sollevati col terzo motivo d'appello, che la Corte sabauda ha dichiarato inammissibile per una duplice ragione: la prima, per non aver il Lucà minimamente censurato la qualificazione attribuita dal primo giudice a tutte le relative questioni come aventi carattere formale, da denunciarsi tempestivamente col congruente mezzo processuale, ossia con l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., donde l'accertata (in primo grado) tardività dell'opposizione stessa, per essere stata proposta ben oltre il termine di venti giorni dal deposito dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, il dichiarato (in appello) difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; la seconda, per aver il Lucà - a fronte della superiore qualificazione ex art. 617 c.p.c. operata dal Tribunale - impugnato la prima decisione, in parte qua, con l'appello anziché col ricorso per cassazione, in ossequio al noto principio dell'apparenza. Ebbene, a fronte di un così chiaro percorso decisionale, il Lucà mostra di non aver affatto colto le descritte rationes decidendi, non curandosi di censurare con la necessaria specificità né l'una, né l'altra, ma attardandosi a riproporre le medesime questioni (di merito) già avanzate con l'originaria opposizione in relazione ai rispettivi profili delle censure in esame, donde l'inammissibilità delle stesse. Vale solo la pena di aggiungere, quanto al nono motivo, che detta conclusione discende anche dal fatto che la questione della pretesa diversità della documentazione nuovamente prodotta dall'Agente per la riscossione a seguito dello smarrimento del proprio fascicolo è stata evidentemente ritenuta assorbita dalla Corte d'appello, a seguito della declaratoria di inammissibilità del N. 1590/19 R.G. terzo motivo d'appello, ciò che ha di conseguenza travolto ogni profilo di rilevanza della questione stessa, implicazione chiaramente non colta dal Lucà. 5.1 — In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Nulla va disposto nei confronti dell'Agente della riscossione, rimasto intimato. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in C 7.800,00 per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso p