CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 28448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ROSSANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore avv, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di Rossano che il 5/11/20°24 lo ha riconosciuto colpevole del reato di pascolo abusivo ai sensi dell'art. 636 cod. pen., condannandolo alla pena pecuniaria. Trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, per il disposto dell'art. 37, comma 2, d. Igs. n. 274 del 2000, in combinato disposto con gli artt. 3 e 24 Cost., gli atti venivano trasmessi a questa Corte di legittimità, quale giudice competente (cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01) Il ricorso è, però, inammissibile, per il disposto dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non è abilitata al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, come da risultanze dell'albo telematico nazionale, in atti. La conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, infatti, non impedisce la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame. (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208 - 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 maggio 2025 L'estenso