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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19196/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, richiamando la più ampia motivazione resa dal giudice di primo grado, ha congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso di specie non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. bensì quella di cui all'art. 629 cod. pen. (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, sulla impossibilità di ritenere che gli odierni ricorrenti abbiano agito, seppur in via putativa, nella convinzione di esercitare un preteso diritto e sulla gravità delle minacce e rivendicazioni perpetrate nei confronti della persona offesa); che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell' art.591, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, richiamando la più ampia motivazione resa dal giudice di primo grado, ha congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso di specie non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. bensì quella di cui all'art. 629 cod. pen. (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, sulla impossibilità di ritenere che gli odierni ricorrenti abbiano agito, seppur in via putativa, nella convinzione di esercitare un preteso diritto e sulla gravità delle minacce e rivendicazioni perpetrate nei confronti della persona offesa); che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell' art.591, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19196/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris