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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 37161/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1290/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Gorizia 52 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2785/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 7.7.2021,NRG 1518/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 7134/2011 la Corte d’Appello di Roma riconobbe il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella qualifica di caposala presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla medesima dal 1 dicembre 2002;

2. sulla base della predetta sentenza, la Nasoni ha notificato atto di precetto per obblighi di fare, nel presupposto che fosse rimasto inadempiuto l’obbligo datoriale di adibire la lavoratrice alle mansioni ad essa spettanti in forza della statuizione giudiziale resa inter partes;

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha quindi proposto opposizione a tale precetto, sostenendo di avere offerto alla Nasoni la presa di possesso nelle mansioni di caposala –ed avere quindi adempiuto – entro dieci giorni dalla notifica del precetto e pertanto nel termine fissato in tale atto;

4. l’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città, la quale ha preso atto che l’offerta di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato l’attribuzione della qualifica e delle mansioni di caposala presso il reparto di psichiatria della casa di cura, al livello E3 del [OSCURATO:PERSONA];

5. essa ha quindi rilevato come, nel costituirsi in giudizio, la lavoratrice avesse solo genericamente contestato il carattere deteriore dell’offerta del superiore profilo, formulando solo tardivamente, nelle note difensive, specifiche contestazioni con le quali si lamentava che il carattere svantaggioso del profilo attribuito riguardava il trattamento economico, inferiore a quello atteso, senza contare che tali contestazioni riguardavano una questione estranea all’oggetto del contendere, costituito dalla attribuzione delle mansioni superiori e non dalla retribuzione ad esse corrispondente;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della [OSCURATO:PERSONA];

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre che omissione di adeguata motivazione in ordine e con riferimento alle contestazioni ed eccezioni dedotte a fondamento del rifiuto di accettare la proposta di inquadramento alle mansioni da caposala e con esso la ricorrente assume di avere «chiaramente e reiteratamente dedotto, nonché provato, che la nuova proposta di inquadramento nella qualifica di caposala ... avrebbe notevolmente danneggiato la medesima sia sotto il profilo retributivo che normativo», come - si dice - sarebbe risultato «con inequivoca chiarezza dalla documentazione comparativa .. allegata alle memorie conclusive del giudizio in Tribunale»;

2. il secondo motivo adduce invece la «violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.» e con esso si assume che la Corte territoriale sarebbe «incorsa più volte in valutazioni e statuizioni ultra petitum»;

3. in proposito, nel motivo si sostiene che non sarebbe vero quanto affermato nella sentenza qui impugnata in ordine al fatto che il Tribunale avesse annullato l’atto di precetto, argomentando – sempre il Tribunale - anche sulla r eiezione della domanda di pagamento di differenze retributive nell’originaria pronuncia posta in esecuzione;

4. ancora, nel motivo si afferma che la Corte d’Appello avrebbe indebitamente ritenuto che a fondamento della pretesa esecutiva vi fosse la rivendicazione di differenze retributive, mentre quanto richiesto era una corretta attribuzione delle mansioni di cui alla originaria sentenza inter partes, con i trattamenti normativi e giuridici adeguati e consequenziali;

5. non rispondente al vero era altresì il fatto che nelle note difensive del giudizio di primo grado si fosse fatto leva soltanto sulle retribuzioni attribuit e , senza il complessivo raffronto tra le contrattazioni interessate , in quanto « in allegato alle note conclusive » erano contenuti gli elementi idonei ad « agevolare il giudicante ad eseguire una valutazione comparativa »;

6. il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è complessivamente inammissibile e comunque infondato;

7. esso intanto non contiene alcuna replica alla ratio decidendi processuale impostata dalla Corte territoriale, secondo cui l’introduzionedi specifiche contestazioni solo con le successive note difensive sarebbe da considerare tardiva e dunque inidonea a sorreggere la domanda;

8. il che, consolidando tale ratio decidendi, comporterebbe l’inutilità di ogni altro ragionamento sull’ulteriore assunto della Corte di merito secondo cui il trattamento retributivo atteso era questione estranea all’oggetto del contendere, riguardante solo l’attribuzione delle mansioni superiori rivendicate e ciò in quanto vale il principio per cui la pronuncia basata su distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, onera il ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (C. 17182/2020; C. 10815/2019);

9. in ogni caso, l’assunto in ordine al fatto che le difese svolte avrebbero contenuto idonee comparazioni tra le mansioni spettanti e quelle offerte è del tutto generico, non essendo meglio precisato nel motivo, in violazione del canone di specificità imposto dall’art.366 c.p.c., in che senso e sotto quale profilo tale inadeguatezza dovesse o potesse emergere;

10. ancora poi, il ragionamento della Corte territoriale non è stato inteso a valorizzare questioni su differenze retributive non trattate nella sentenza posta in esecuzione, quanto piuttosto ad evidenziare come la presente causa riguardi la coerenza tra le mansioni spettanti in forza di quella originaria pronuncia e quelle offerte dopo la notifica del precetto e rifiutate dalla ricorrente, sottolineando come la questione della retribuzione corrispondente fosse in sé estranea all’immediato oggetto del contendere, come del resto palesemente è, in quanto l’attribuzione delle mansioni attiene alla congruenza professionale del lavoro attribuito, mentre i profili retributivi hanno, in tale prospettiva un rilievo solo consequenziale;

11. non è dunque neppure vero che la Corte abbia superato i limiti dell’oggetto del contendere, avendo essa fatto riferimento a quelle eventuali differenze retributive solo al fine di delimitare correttamente - come ha fatto – quanto oggetto del procedimento di esecuzione e prospettato sulla base del precetto;

12. ciò rende del tutto superflua ogni questione sui rilievi mossi ad abundantiamdalla Corte d’Appello in merito agli aspetti puramente retributivi, nonché di confronto, da questo punto di vista, tra le contrattazioni interessate, mentre del tutto generici e non meglio spiegati nel ricorso per cassazione appaiono anche in questo caso i richiami alla possibilità di una valutazione comp a rativa sulla base delle note conclusive depositate in primo grado;

13. il ricorso va quindi integralmente disatteso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1290/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Gorizia 52 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2785/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 7.7.2021,NRG 1518/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 7134/2011 la Corte d’Appello di Roma riconobbe il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’inquadramento nella qualifica di caposala presso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dichiarando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla medesima dal 1 dicembre 2002; 2. sulla base della predetta sentenza, la Nasoni ha notificato atto di precetto per obblighi di fare, nel presupposto che fosse rimasto inadempiuto l’obbligo datoriale di adibire la lavoratrice alle mansioni ad essa spettanti in forza della statuizione giudiziale resa inter partes; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha quindi proposto opposizione a tale precetto, sostenendo di avere offerto alla Nasoni la presa di possesso nelle mansioni di caposala –ed avere quindi adempiuto – entro dieci giorni dalla notifica del precetto e pertanto nel termine fissato in tale atto; 4. l’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città, la quale ha preso atto che l’offerta di [OSCURATO:PERSONA] aveva riguardato l’attribuzione della qualifica e delle mansioni di caposala presso il reparto di psichiatria della casa di cura, al livello E3 del [OSCURATO:PERSONA]; 5. essa ha quindi rilevato come, nel costituirsi in giudizio, la lavoratrice avesse solo genericamente contestato il carattere deteriore dell’offerta del superiore profilo, formulando solo tardivamente, nelle note difensive, specifiche contestazioni con le quali si lamentava che il carattere svantaggioso del profilo attribuito riguardava il trattamento economico, inferiore a quello atteso, senza contare che tali contestazioni riguardavano una questione estranea all’oggetto del contendere, costituito dalla attribuzione delle mansioni superiori e non dalla retribuzione ad esse corrispondente; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso della [OSCURATO:PERSONA]; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre che omissione di adeguata motivazione in ordine e con riferimento alle contestazioni ed eccezioni dedotte a fondamento del rifiuto di accettare la proposta di inquadramento alle mansioni da caposala e con esso la ricorrente assume di avere «chiaramente e reiteratamente dedotto, nonché provato, che la nuova proposta di inquadramento nella qualifica di caposala ... avrebbe notevolmente danneggiato la medesima sia sotto il profilo retributivo che normativo», come - si dice - sarebbe risultato «con inequivoca chiarezza dalla documentazione comparativa .. allegata alle memorie conclusive del giudizio in Tribunale»; 2. il secondo motivo adduce invece la «violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.» e con esso si assume che la Corte territoriale sarebbe «incorsa più volte in valutazioni e statuizioni ultra petitum»; 3. in proposito, nel motivo si sostiene che non sarebbe vero quanto affermato nella sentenza qui impugnata in ordine al fatto che il Tribunale avesse annullato l’atto di precetto, argomentando – sempre il Tribunale - anche sulla r eiezione della domanda di pagamento di differenze retributive nell’originaria pronuncia posta in esecuzione; 4. ancora, nel motivo si afferma che la Corte d’Appello avrebbe indebitamente ritenuto che a fondamento della pretesa esecutiva vi fosse la rivendicazione di differenze retributive, mentre quanto richiesto era una corretta attribuzione delle mansioni di cui alla originaria sentenza inter partes, con i trattamenti normativi e giuridici adeguati e consequenziali; 5. non rispondente al vero era altresì il fatto che nelle note difensive del giudizio di primo grado si fosse fatto leva soltanto sulle retribuzioni attribuit e , senza il complessivo raffronto tra le contrattazioni interessate , in quanto « in allegato alle note conclusive » erano contenuti gli elementi idonei ad « agevolare il giudicante ad eseguire una valutazione comparativa »; 6. il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è complessivamente inammissibile e comunque infondato; 7. esso intanto non contiene alcuna replica alla ratio decidendi processuale impostata dalla Corte territoriale, secondo cui l’introduzionedi specifiche contestazioni solo con le successive note difensive sarebbe da considerare tardiva e dunque inidonea a sorreggere la domanda; 8. il che, consolidando tale ratio decidendi, comporterebbe l’inutilità di ogni altro ragionamento sull’ulteriore assunto della Corte di merito secondo cui il trattamento retributivo atteso era questione estranea all’oggetto del contendere, riguardante solo l’attribuzione delle mansioni superiori rivendicate e ciò in quanto vale il principio per cui la pronuncia basata su distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, onera il ricorrente di impugnarle tutte, a pena di inammissibilità del ricorso (C. 17182/2020; C. 10815/2019); 9. in ogni caso, l’assunto in ordine al fatto che le difese svolte avrebbero contenuto idonee comparazioni tra le mansioni spettanti e quelle offerte è del tutto generico, non essendo meglio precisato nel motivo, in violazione del canone di specificità imposto dall’art.366 c.p.c., in che senso e sotto quale profilo tale inadeguatezza dovesse o potesse emergere; 10. ancora poi, il ragionamento della Corte territoriale non è stato inteso a valorizzare questioni su differenze retributive non trattate nella sentenza posta in esecuzione, quanto piuttosto ad evidenziare come la presente causa riguardi la coerenza tra le mansioni spettanti in forza di quella originaria pronuncia e quelle offerte dopo la notifica del precetto e rifiutate dalla ricorrente, sottolineando come la questione della retribuzione corrispondente fosse in sé estranea all’immediato oggetto del contendere, come del resto palesemente è, in quanto l’attribuzione delle mansioni attiene alla congruenza professionale del lavoro attribuito, mentre i profili retributivi hanno, in tale prospettiva un rilievo solo consequenziale; 11. non è dunque neppure vero che la Corte abbia superato i limiti dell’oggetto del contendere, avendo essa fatto riferimento a quelle eventuali differenze retributive solo al fine di delimitare correttamente - come ha fatto – quanto oggetto del procedimento di esecuzione e prospettato sulla base del precetto; 12. ciò rende del tutto superflua ogni questione sui rilievi mossi ad abundantiamdalla Corte d’Appello in merito agli aspetti puramente retributivi, nonché di confronto, da questo punto di vista, tra le contrattazioni interessate, mentre del tutto generici e non meglio spiegati nel ricorso per cassazione appaiono anche in questo caso i richiami alla possibilità di una valutazione comp a rativa sulla base delle note conclusive depositate in primo grado; 13. il ricorso va quindi integralmente disatteso e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contr
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