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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36377/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].FATTO

1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 15/6/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 23/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di rapina aggravata commessa ai danni del supermercato Marotta di Palermo nel corso della quale si è impossessato del denaro contenuto nella cassa custodita dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA] dopo aver colpito con un pugno altro addetto, [OSCURATO:PERSONA] .

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod.pen., atteso l'integrale risarcimento del danno mediante l'offerta di denaro effettuata nei confronti del titolare del supermercato, [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha giustificato il diniego in considerazione del mancato risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalle altre due parti offese (i due dipendenti dell'esercizio commerciale aggrediti) Taccini e Zappa.

Ma tale giustificazione deve ritenersi frutto di errata interpretazione dell'imputazione, in base alla quale l'unica persona offesa è il proprietario del supermercato, il signor Marotta; così opinando il giudice ha introdotto nell'imputazione delle nuove persone offese non considerate dal pubblico ministero che, infatti non hanno ricevuto i relativi avvisi di udienza.

2.1. Con memoria difensiva e ricorso per motivi nuovi depositato in data 11.6.2021 la difesa del ricorrente lamenta la violazione di legge e la nullità assoluta dell'udienza preliminare per l'omessa citazione, già in quella sede, delle persone offese Taccini e Zappa.

Nullità non sanata nei successivi gradi, che neppure hanno visto evocare in giudizio i predetti dipendenti del supermercato.

3. Con requisitoria scritta la procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati.

1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita' nei delitti contro il patrimonio puo' essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. solo nel caso in cui il reo abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento dello stesso o le restituzioni, mentre non può essere applicata la fattispecie di cui alla seconda parte della citata disposizione dell'attivo ravvedimento concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, RV. 268365; n. 2970 del 12/10/2010, Tutrone, RV. 249204; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, RV. 249144; n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, RV. 232207; Sez. 2 n.3698 del 16/05/1990, dep. 1991, Tito, RV. 186758).

1.1. Più specificamente, si è affermato, in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62. n. 6 cod. pen., che il carattere integrale della condotta riparatrice deve comprendere oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale prodotto alla incolumità personale o alla -libertà individuale delle persone offese, anche se esse non -siano costituite in giudizio o non siano state identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo del risarcimento (cfr., tra le tante, Sez.2, n.12607 de113/02/2015).

E, nello stesso senso, si è pure ripetuto, in tema di rapina, che l'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, e quindi sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo (si veda, Sez.2, n.11488 del 14/12/2016-2017).

1.2. Mentre, dal punto di vista fattuale, non è controverso che il dipendente [OSCURATO:PERSONA], che è stato colpito con un pugno, come pure la cassiera [OSCURATO:PERSONA], intimorita dal fare minaccioso dei rapinatori, debbano considerarsi vittime della condotta del ricorrente e, quindi, meritevoli di risarcimento.

2. Né maggior pregio meritano le questioni relative alla formulazione letterale dell'editto accusatorio nella parte in cui non individua i predetti dipendenti come persone offese; invero, il contenuto dell'imputazione, secondo consolidata giurisprudenza, deve desumersi dal tenore complessivo del capo di imputazione (che, nella specie, riporta puntualmente sia i nominativi dei predetti dipendenti, sia le azioni offensive poste in essere nei loro confronti) e dal contenuto degli atti sui quali è stata assunta la decisione nel contraddittorio dell'imputato; aspetti dai quali emerge chiaramente la presenza, nella vicenda in esame, dei due soggetti, i cassieri Taccini e Zappa, destinatari delle condotte violente del l'imputato, il quale è dunque stato posto nelle condizioni di conoscere con esattezza le vittime della sua azione criminale.

3. Inammissibile è infine il motivo nuovo riguardante l'omessa individuazione quali persone offese -e la conseguente omessa citazione in detta veste, sin dall'udienza preliminare - dei predetti Taccini e Zappa.

Invero, la questione non ha formato oggetto dei motivi principali e, comunque, attiene a questione che l'imputato non è legittimato a sollevare.

Invero, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Rv. 277812 - 01) la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione.

Massime precedenti conformi: N. 35555 del 2003 Rv. 226512 - 01, N. 12196 del 2005 Rv. 231193 - 01, N. 34784 del 2007 Rv. 237463 - 01, N. 12765 del 2011 Rv. 250051 - 01, N. 12530 del 1999 Rv. 216389 - 01, N. 38480 del 2002 Rv. 222793 - 01, N. 13349 del 2013 Rv. 255051 - 01.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA].FATTO 1. La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 15/6/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO, in data 23/1/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di rapina aggravata commessa ai danni del supermercato Marotta di Palermo nel corso della quale si è impossessato del denaro contenuto nella cassa custodita dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA] dopo aver colpito con un pugno altro addetto, [OSCURATO:PERSONA] . 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 cod.pen., atteso l'integrale risarcimento del danno mediante l'offerta di denaro effettuata nei confronti del titolare del supermercato, [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha giustificato il diniego in considerazione del mancato risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalle altre due parti offese (i due dipendenti dell'esercizio commerciale aggrediti) Taccini e Zappa. Ma tale giustificazione deve ritenersi frutto di errata interpretazione dell'imputazione, in base alla quale l'unica persona offesa è il proprietario del supermercato, il signor Marotta; così opinando il giudice ha introdotto nell'imputazione delle nuove persone offese non considerate dal pubblico ministero che, infatti non hanno ricevuto i relativi avvisi di udienza. 2.1. Con memoria difensiva e ricorso per motivi nuovi depositato in data 11.6.2021 la difesa del ricorrente lamenta la violazione di legge e la nullità assoluta dell'udienza preliminare per l'omessa citazione, già in quella sede, delle persone offese Taccini e Zappa. Nullità non sanata nei successivi gradi, che neppure hanno visto evocare in giudizio i predetti dipendenti del supermercato. 3. Con requisitoria scritta la procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi manifestamente infondati. 1. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimita' nei delitti contro il patrimonio puo' essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. solo nel caso in cui il reo abbia riparato interamente il danno mediante il risarcimento dello stesso o le restituzioni, mentre non può essere applicata la fattispecie di cui alla seconda parte della citata disposizione dell'attivo ravvedimento concernente l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile (Sez. 2, n. 49348 del 04/11/2016, Ninfo, RV. 268365; n. 2970 del 12/10/2010, Tutrone, RV. 249204; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, RV. 249144; n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, RV. 232207; Sez. 2 n.3698 del 16/05/1990, dep. 1991, Tito, RV. 186758). 1.1. Più specificamente, si è affermato, in tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62. n. 6 cod. pen., che il carattere integrale della condotta riparatrice deve comprendere oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale prodotto alla incolumità personale o alla -libertà individuale delle persone offese, anche se esse non -siano costituite in giudizio o non siano state identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo del risarcimento (cfr., tra le tante, Sez.2, n.12607 de113/02/2015). E, nello stesso senso, si è pure ripetuto, in tema di rapina, che l'integrità delle riparazioni, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, e quindi sia nei confronti del proprietario del bene sottratto, sia di colui che abbia subito la condotta di violenza o minaccia, ove diverso dal primo (si veda, Sez.2, n.11488 del 14/12/2016-2017). 1.2. Mentre, dal punto di vista fattuale, non è controverso che il dipendente [OSCURATO:PERSONA], che è stato colpito con un pugno, come pure la cassiera [OSCURATO:PERSONA], intimorita dal fare minaccioso dei rapinatori, debbano considerarsi vittime della condotta del ricorrente e, quindi, meritevoli di risarcimento. 2. Né maggior pregio meritano le questioni relative alla formulazione letterale dell'editto accusatorio nella parte in cui non individua i predetti dipendenti come persone offese; invero, il contenuto dell'imputazione, secondo consolidata giurisprudenza, deve desumersi dal tenore complessivo del capo di imputazione (che, nella specie, riporta puntualmente sia i nominativi dei predetti dipendenti, sia le azioni offensive poste in essere nei loro confronti) e dal contenuto degli atti sui quali è stata assunta la decisione nel contraddittorio dell'imputato; aspetti dai quali emerge chiaramente la presenza, nella vicenda in esame, dei due soggetti, i cassieri Taccini e Zappa, destinatari delle condotte violente del l'imputato, il quale è dunque stato posto nelle condizioni di conoscere con esattezza le vittime della sua azione criminale. 3. Inammissibile è infine il motivo nuovo riguardante l'omessa individuazione quali persone offese -e la conseguente omessa citazione in detta veste, sin dall'udienza preliminare - dei predetti Taccini e Zappa. Invero, la questione non ha formato oggetto dei motivi principali e, comunque, attiene a questione che l'imputato non è legittimato a sollevare. Invero, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., Sez. 2, n. 51556 del 04/12/2019, Rv. 277812 - 01) la nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa ex art. 178 cod. proc. pen. non può essere eccepita dall'imputato, poiché egli manca di interesse all'osservanza della disposizione violata, il cui unico scopo è quello di consentire l'eventuale costituzione di parte civile al destinatario della citazione. Massime precedenti conformi: N. 35555 del 2003 Rv. 226512 - 01, N. 12196 del 2005 Rv. 231193 - 01, N. 34784 del 2007 Rv. 237463 - 01, N. 12765 del 2011 Rv. 250051 - 01, N. 12530 del 1999 Rv. 216389 - 01, N. 38480 del 2002 Rv. 222793 - 01, N. 13349 del 2013 Rv. 255051 - 01. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/06/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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