CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10134/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18585-2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso ed elettivamente domiciliat a presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso elettivamente domiciliat a presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente– avverso la sentenz a n. 280/13/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositat a il 12/1/2021, non notificata ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] laCommissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. avverso la pronuncia n. 11098/2019 della Commissione tributaria provinciale di Napoli in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARI 2018 emesso dal Comune di Ischia; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:SOCIETA]. proponericorso per cassazione; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1.in via pregiudiziale va rilevato che, con memoria del 26 gennaio 2023, parte ricorrente ha depositato accordo stragiudiziale intercorso tra le parti in ordine ai criteri di applicazione (per superfici tassabili e corrispondente importo dovuto) del tributo in contestazione ed ha dedotto «la sopravvenuta carenza di interesse delle parti a coltivare il presente giudizio» ricorrendo ipotesi di cessazione della materia del contendere in relazione all’accordo (così) perfezionatosi; 1.2.ricorre, dunque, una causa di inammissibilità del ricorso, sia pure sopravvenuta, per essere venuto meno l'interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Cass., 24 giugno 2005, n. 13565; Cass. Sez. Un., 18 maggio 2000, n. 368); 2. in ragione delle modalità di definizione della controversia le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti; 3.non ricorrono i presupposti dell’ulteriore versamento del contributo unificato (d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 201, n. 228) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636 cui adde Cass., 20 luglio 2021, n. 20697; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; compensa, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazion