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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25531/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/07/1995 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 13-7599/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero presso la Corte di appello di Lecce, che lamenta illegalità della sanzione pecuniaria, calcolata secondo parametri di riduzione estranei al testo degli artt.62 bis cod. pen. e 444 cod. proc. pen., oltre che "centesimata" in spregio di quanto dispone il chiaro testo dell'art. 134, secondo comma, cod. pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

1.1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce nell'indicare la pena patteggiata dal Taurino parte, per il più grave reato di estorsione tentata sub A, dalla pena base di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 333,00 di multa, diminuita per le generiche ad anni 2, mesi 3 e giorni 3 di reclusione ed euro 111,00 di multa, pena aumentata per la continuazione il reato satellite ad anni tre, di reclusione ed euro 295,85 di multa; poi definitivamente ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 98,61 di multa.

Pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati.

1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, che lamenta violazione della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) per avere il GIP seguito un percorso deflattivo della sanzione pecuniaria diverso da quello indicato dalla legge agli artt. 62 bis cod. pen. (riduzione fino a un terzo) e 444 cod. proc. pen. (riduzione fino a un terzo), avendo calcolato entrambe le riduzioni della sanzione pecuniaria nella misura di circa due terzi, in luogo del massimo previsto di un terzo; il giudice ha altresì applicato una sanzione pecuniaria misurata anche nei centesimi di euro, diversamente da quanto sul punto dispone l'art. 134, comma secondo, cod. pen..

1.3. Orbene, come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti massimate Sez. 5, n. 18304 del del 23/1/2019, Rv. 275915; Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509) l'erroneità del calcolo della sanzione nei passaggi intermedi che portano alla pena finale oggetto di accordo tra le parti non determina illegalità della pena e, pertanto, non è deducibile come vizio di legittimità, in quanto escluso dal ristretto elenco riportato all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., salvo che la pena finale concordata tra le parti, per effetto dell'erroneità dei criteri di calcolo, non esondi dagli argini edittali.

Il che è esattamente quanto accaduto nella fattispecie, ove per effetto della erroneità dei fattori di demoltiplicazione (2/3 in luogo di 1/3) la pena pecuniaria applicata (euro 98,61) ha superato il margine inferiore della forbice edittale prevista per il delitto di estorsione tentata (1/3 di mille=333- 1/3 ex art. 62 bis, cod. pen., 222 - 1/3 ex art. 444, cod. proc. pen., 148).

1.3. Trattandosi di mero ed evidente errore di computo della sola sanzione pecuniaria, la Corte può procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, alla corretta rideterminazione della detta sanzione, nella immutata dimensione della pena detentiva, nei seguenti termini: 13-7599/2022 - pena pecuniaria base euro 333 di multa, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, euro 222 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B (nella stessa misura già calcolata dalle parti, euro 164 di multa) a euro 386, ridotta di un terzo per il rito, euro 258 di multa.

La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio.

2. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 258,00 di multa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/07/1995 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 13-7599/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero presso la Corte di appello di Lecce, che lamenta illegalità della sanzione pecuniaria, calcolata secondo parametri di riduzione estranei al testo degli artt.62 bis cod. pen. e 444 cod. proc. pen., oltre che "centesimata" in spregio di quanto dispone il chiaro testo dell'art. 134, secondo comma, cod. pen., è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni scritte del pubblico ministero, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 1.1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce nell'indicare la pena patteggiata dal Taurino parte, per il più grave reato di estorsione tentata sub A, dalla pena base di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 333,00 di multa, diminuita per le generiche ad anni 2, mesi 3 e giorni 3 di reclusione ed euro 111,00 di multa, pena aumentata per la continuazione il reato satellite ad anni tre, di reclusione ed euro 295,85 di multa; poi definitivamente ridotta per il rito ad anni due di reclusione ed euro 98,61 di multa. Pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a richiesta dei privati. 1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Lecce, che lamenta violazione della legge penale e processuale penale (art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) per avere il GIP seguito un percorso deflattivo della sanzione pecuniaria diverso da quello indicato dalla legge agli artt. 62 bis cod. pen. (riduzione fino a un terzo) e 444 cod. proc. pen. (riduzione fino a un terzo), avendo calcolato entrambe le riduzioni della sanzione pecuniaria nella misura di circa due terzi, in luogo del massimo previsto di un terzo; il giudice ha altresì applicato una sanzione pecuniaria misurata anche nei centesimi di euro, diversamente da quanto sul punto dispone l'art. 134, comma secondo, cod. pen.. 1.3. Orbene, come più volte affermato da questa Corte (solo tra le più recenti massimate Sez. 5, n. 18304 del del 23/1/2019, Rv. 275915; Sez. 5, n. 19757 del 16/4/2019, Rv. 276509) l'erroneità del calcolo della sanzione nei passaggi intermedi che portano alla pena finale oggetto di accordo tra le parti non determina illegalità della pena e, pertanto, non è deducibile come vizio di legittimità, in quanto escluso dal ristretto elenco riportato all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., salvo che la pena finale concordata tra le parti, per effetto dell'erroneità dei criteri di calcolo, non esondi dagli argini edittali. Il che è esattamente quanto accaduto nella fattispecie, ove per effetto della erroneità dei fattori di demoltiplicazione (2/3 in luogo di 1/3) la pena pecuniaria applicata (euro 98,61) ha superato il margine inferiore della forbice edittale prevista per il delitto di estorsione tentata (1/3 di mille=333- 1/3 ex art. 62 bis, cod. pen., 222 - 1/3 ex art. 444, cod. proc. pen., 148). 1.3. Trattandosi di mero ed evidente errore di computo della sola sanzione pecuniaria, la Corte può procedere ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), non richiedendosi ulteriori accertamenti di fatto, alla corretta rideterminazione della detta sanzione, nella immutata dimensione della pena detentiva, nei seguenti termini: 13-7599/2022 - pena pecuniaria base euro 333 di multa, ridotta di un terzo per le circostanze attenuanti generiche, euro 222 di multa, aumentata per la continuazione con il reato di cui al capo B (nella stessa misura già calcolata dalle parti, euro 164 di multa) a euro 386, ridotta di un terzo per il rito, euro 258 di multa. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio. 2. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria che ridetermina in euro 258,00 di multa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno 202
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