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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14153/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7 cod. pen., così derubricata la originaria imputazione di cui all'art.624 bis cod. pen. -Considerato che il primo e il secondo motivo comune di ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità degli imputati risultano manifestamente infondati atteso che la motivazione in fatto, fornita dalla Corte, è immune di vizi logici in quanto ha chiarito le ragioni dell'attribuibilità delle condotte ai ricorrenti (riconoscimento dei carabinieri a seguito della visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso gli imputati mentre rubavano la legna, unitamente ad ulteriori riscontri). - Rilevato che il terzo motivo di ricorso comune con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. ripropone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie o comunque di attendibilità delle fonti di prova.

Infatti, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata zilla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento cita la sussistenza dell'aggravante (pag.2) laddove ha chiarito, contrariamente all'assunto difensivo, che la legna non era abbandonata avendo installato telecamere nei pressi della recinzione dove era accatastata la legna. -Ritenuto che il quarto e ultimo motivo comune con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è: - generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (pag.2, par. 3.2). -Rilevato, pertanto, che ambedue i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Taranto per il reato di furto aggravato in concorso di cui agli artt. 110, 624, 625 n.7 cod. pen., così derubricata la originaria imputazione di cui all'art.624 bis cod. pen. -Considerato che il primo e il secondo motivo comune di ricorso con i quali si deduce vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità degli imputati risultano manifestamente infondati atteso che la motivazione in fatto, fornita dalla Corte, è immune di vizi logici in quanto ha chiarito le ragioni dell'attribuibilità delle condotte ai ricorrenti (riconoscimento dei carabinieri a seguito della visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso gli imputati mentre rubavano la legna, unitamente ad ulteriori riscontri). - Rilevato che il terzo motivo di ricorso comune con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. ripropone una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Infatti, è precluso alla Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata zilla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento cita la sussistenza dell'aggravante (pag.2) laddove ha chiarito, contrariamente all'assunto difensivo, che la legna non era abbandonata avendo installato telecamere nei pressi della recinzione dove era accatastata la legna. -Ritenuto che il quarto e ultimo motivo comune con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è: - generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta e immune da vizi (pag.2, par. 3.2). -Rilevato, pertanto, che ambedue i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2024 Il consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 14153/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris