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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07675/2024

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studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento: RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021; [OSCURATO:PERSONA] OTTEMPERANZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento della somma di € 5.531,86 per omesso versamento di IRPEF ed IVA relative all’anno 2012, ha rigettato l ’appello proposto dal medesim o nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 14513 , senz a alcuna statuizione sulle spese giudiziali;

2. [OSCURATO:PERSONA] n on si è costituit a mediante deposito del ricorso notificato allecontroparti;

3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata;

4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione a ruolo sia stata curata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;

2. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per tardivitàdel deposito, a norma dell'art 369, primo comma , cod.proc. civ . , ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ;

3. l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez.

Un., 17 luglio 2023, n. 20621).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto d ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 9 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento: RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate - Riscossione , con sede in Roma, in persona delPresidente del Comitato di Gestione pro tempore; INTIMATA avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale delLazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021; [OSCURATO:PERSONA] OTTEMPERANZAudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento della somma di € 5.531,86 per omesso versamento di IRPEF ed IVA relative all’anno 2012, ha rigettato l ’appello proposto dal medesim o nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n. 14513 , senz a alcuna statuizione sulle spese giudiziali; 2. [OSCURATO:PERSONA] n on si è costituit a mediante deposito del ricorso notificato allecontroparti; 3. l’Agenzia delle Entrate si è costituitacon controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo, mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata; 4. con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione a ruolo sia stata curata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte; 2. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualitàdell'impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilitàdel ricorso stesso per tardivitàdel deposito, a norma dell'art 369, primo comma , cod.proc. civ . , ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso dellespese del giudizio di Cassazione ; 3. l a pronuncia con cui la Corte di C assazione dichiara l'improcedibilitàdel ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell'art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui ilricorso sia stato notificato, deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621). P.Q.M. La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto d ella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 1 9 gennaio 2024. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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