CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2023
Cassazione n. 30220/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trento, con sentenza del 2 marzo 2022, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena di anni 2 di reclusione ed C 7.704,00 di multa inflitta con la sentenza n. 223/2020 pronunciata dal Tribunale di Trento in data 23 luglio 2020. 2. Contro la sentenza l'imputato ha proposto tempestivo ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. deducendo difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione. Il difensore ha documentato a tal fine che Mejri aveva chiesto l'applicazione della pena di mesi sei di reclusione ed C 1.000,00 di multa a titolo di aumento per continuazione sulla pena inflitta con la sentenza n. 40/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento il 25 gennaio 2022 (irrevocabile il 24 gennaio 2023) e che la sentenza n. 223/2020 - rispetto alla quale è stato operato l'aumento di pena a titolo di continuazione - non è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], bensì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], anch'egli imputato nel procedimento, ma persona fisica diversa da Mejri. 3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il motivo di ricorso è fondato. La richiesta di applicazione della pena che era stata formulata dalle parti - e sulla quale il G.u.p. era chiamato a pronunciarsi - prevedeva, infatti, un aumento di mesi 6 di reclusione ed C 1.000,00 di multa sulla pena inflitta a Mejri con la sentenza n. 40/2022 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Trento il 25 gennaio 2022 (irrevocabile il 24 gennaio 2023). L'annullamento deve avvenire con rinvio perché il giudice di merito deve valutare la richiesta nei termini in cui le parti l'hanno formulata. 5. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo giudizio sulla richiesta di applicazione della pena formulata da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla quale il Pubblico ministero ha espresso il consenso. iú) 4 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso il 21 giugno 2023 Il Consigliere estenso