Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 25208/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sc [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore eper essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4832/25, depositatail 10/10/2025;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;rilevato che gli intimati sono restati tali;visto che la rinuncia ha i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., sicchél’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi di tale ultima norma;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasti tali gli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sc [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore eper essa [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4832/25, depositatail 10/10/2025;letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti;rilevato che gli intimati sono restati tali;visto che la rinuncia ha i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., sicchél’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi di tale ultima norma;ritenuto che nulla va statuito sulle spese, essendo rimasti tali gli intimati; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25208/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris