CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16594/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in virtù di procura speciale in calce alricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,– intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 37 - n. 2350/2016, depositata il 27 aprile 2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 17 febbraio 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 26717/2016Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 16594/2026Data pubblicazione 27/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale III di Romanotificava, in data 7 dicembre 2012, alla società [OSCURATO:SOCIETA]avviso di accertamento n. TK70302051311, con il quale, sullabase di indagini finanziarie, accertava maggiori ricavi, per l’anno2007, per € 373.500,00, e disconosceva costi per indeducibilitàdi interessi passivi per € 59.462,00, con conseguenterideterminazione di maggiori imposte e relative sanzioni edinteressi.L’accertamento si fondava sulla mancata giustificazione dioperazioni di prelevamento, mediante assegni emessi dai soci infavore di sé stessi quali beneficiari, effettuate su un contocorrente intestato ai tre soci della società; l’Ufficio, inoltre, conun autonomo rilievo considerava l’indeducibilità di parte degliinteressi passivi iscritti in bilancio, in applicazione del pro-ratapatrimoniale di cui all’art. 97 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917(testo unico delle imposte sui redditi).2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Romala quale, con sentenza n. 4884/2015, depositata il 3 maggio2015, lo rigettava, condannando la ricorrente alla rifusione dellespese di lite.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 37, consentenza n. 2350/2016, pronunciata il 22 febbraio 2016, edepositata in segreteria il 27 aprile 2016, rigettava l’appello,confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellantealla rifusione delle spese del secondo grado di giudizio.R.G. N. 26717/2016 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26717/2016Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 16594/2026Data pubblicazione 27/05/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lanovembre 2016).L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.5. Con decreto presidenziale del 25 novembre 2025 è stataquindi fissata per la trattazione dinanzi a questa sezionel’adunanza in camera di consiglio del 17 febbraio 2026, ai sensidegli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che erroneamente la C.T.R.aveva escluso la possibilità di superare la presunzione applicatadi ristrettezza della base sociale (per affermare la riferibilità allasocietà delle movimentazioni riscontrate sui conti correntiintestati ai tre soci) con la presunzione di segno contrario fattavalere dalla società, essendo una tale operazione ben possibilein àmbito tributario.Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, lapresunzione legale ex art. 32, comma 1, n. 2), d.P.R. n.600/1973, in tema di accertamenti bancari, non può esseresuperata con altra presunzione, ma con una prova piena.Invero, «in tema di accertamento delle imposte sui redditi e conriguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 deld.P.R. n. 600 del 1973 fonda una presunzione relativa circa lanatura di ricavi sia dei prelevamenti sia dei versamenti su contocorrente, superabile attraverso la prova, da parte delR.G. N. 26717/2016 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26717/2016Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 16594/2026Data pubblicazione 27/05/2026contribuente, che i versamenti sono registrati in contabilità e chei prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari,anziché costituire acquisizione di utili; pertanto, in virtù delladisposta inversione dell'onere della prova, grava sul contribuentel'onere di superare la suddetta presunzione (relativa)dimostrando la sussistenza di specifici costi e oneri deducibili,che dev'essere fondata su concreti elementi di prova e non giàsu presunzioni o affermazioni di carattere generale o sul merorichiamo all'equità» (Cass. 16 luglio 2020, n. 15161; v. ancheCass. 24 luglio 2012, n. 13035).Va rilevato, peraltro, che, contrariamente a quanto dedottodalla ricorrente, il giudice di merito ha ritenuto riconducibile ilconto corrente dei tre soci alla società non soltanto in forza dellapresunzione fondata sulla ristretta base sociale, ma sulla baseanche di altre.In ogni caso, la C.T.R. ha applicato la presunzione semplice diristrettezza della base sociale, per imputare il conto corrente e lerelative movimentazioni alla società, per cui l’asseritapresunzione in segno contrario – riguardante le caratteristichedell’attività svolta dalla società, tali da rendere altamenteimprobabile la riconducibilità del conto corrente dei soci e dei loroprelievi in capo alla società – attiene, più che ad una presunzionein senso contrario, al giudizio di valutazione complessiva deglielementi posti a base della presunzione applicata dalla C.T.R., equindi al giudizio di gravità, precisione e concordanza; neconsegue, pertanto, che, trattandosi di un giudizio di fatto la cuivalutazione viene contestata dalla ricorrente, il motivo, in partequa, deve ritenersi inammissibile.R.G. N. 26717/2016 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26717/2016Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 16594/2026Data pubblicazione 27/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepita l’omessavalutazione di un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omessodi considerare la circostanza che essa era una società aventenatura di holding di partecipazioni, e quindi non svolgeva attivitàcommerciale operativa, ragion per cui ad essa non avrebbepotuto applicarsi la presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n.2), d.P.R. n. 600/1973, che riguarda invece le società chesvolgono attività di produzione e vendita di beni o servizi.Il motivo è inammissibile.Nel caso di specie, si verte in un’ipotesi di c.d. “doppiaconforme”, avendo la C.T.R. confermato la sentenza di rigettodel ricorso, per cui deve profilarsi un’ipotesi di inammissibilità delricorso ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ora trasfuso nell’art.360, comma 4, c.p.c.); peraltro, nel caso di specie non vienelamentata l’omessa valutazione di un preciso fatto storico, mal’omessa considerazione di una argomentazione difensiva (lanatura dell’attività svolta dalla società contribuente).3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 97 del d.P.R. n. 917/1986,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c.Rileva, in particolare, che la C.T.R. aveva omesso di valutare lametodologia applicata per il calcolo degli interessi passivi inapplicazione del c.d. pro-rata patrimoniale, di cui all’art. 97 cit.,in quanto L’Ufficio aveva utilizzato il criterio applicabile solo inpresenza di partecipazione con i requisiti per participationexemption, ai sensi dell’art. 87 d.P.R. n. 917/1986, e pertantoavrebbero dovuto essere escluse le società il cui valore delR.G. N. 26717/2016 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 26717/2016Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 16594/2026Data pubblicazione 27/05/2026patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversidagli immobili alla cui produzione o al cui scambio èeffettivamente diretta l’attività dell’impresa, e quindi due societàle cui partecipazioni in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. sono state invececonsiderate dall’Ufficio.Anche tale motivo è inammissibile, in quanto generico e nonautosufficiente, essendo indicate in alcun modo le partecipazioniche, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto essere esclusedal calcolo del pro-rata.4. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo l’Agenzia delle Entrate rimastaintimata.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare partericorrente tenuta al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione, sedovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 17 febbraio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 26717/2016 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]