CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 23266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso 6542/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2ozq. - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 17436/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in atti indicata anche come [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., due atti pubblici costitutivi di fondo patrimoniale, entrambi stipulati in data 20 gennaio 2006 e con i quali i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (primo atto) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (secondo atto) avevano rispettivamente vincolato gli unici beni immobili di loro proprietà. La società attrice, a fondamento della proposta domanda, dedusse di essere creditrice, per l'importo di euro 360.273,18, nei confronti dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di soggetti della comunione ereditaria titolare della gestione provvisoria della [OSCURATO:PERSONA] dr. Ottavio, in favore della quale l'attrice aveva effettuato forniture di medicinali e merci dal Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -7- 1991 sino al 31 ottobre 2010 (data di cessazione dell'attività per non aver gli eredi conseguito la laurea in farmacia che avrebbe consentito loro di concorrere per ottenere per la titolarità della farmacia). In particolare l'attrice precisò che tale esposizione debitoria, costante nel tempo sino al 2002, ammontava, alla data di c:ostituzione dei fondi in questione, ad euro 271.553,33. Si costituirono i convenuti eccependo la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2903 c.c., in quanto gli atti del 2006 avevano valenza meramente confermativa di due precedenti atti costitutivi di fondo patrimoniale, stipulati in data 26 gennaio 2004, e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, con sentenza n. 622/2014, accolse la domanda e rigettò l'eccezione di prescrizione rilevando che gli atti costitutivi del taJ fondo patrimoniale del 20 gennaio 2006, oggetto di causa, erano distinti da quelli del 26 gennaio 2004 ed avevano ad oggetto beni differenti, in particolare i fondi patrimoniali del 2004 avevano ad oggetto le quote di 1/2 pro indiviso dell'immobile di proprietà di ciascuno dei fratelli Meloni (un fabbricato composto da due appartamenti), mentre i fondi patrimoniali del 2006 avevano ad oggetto l'intera proprietà dei singoli appartamenti attribuiti a ciascuno dei fratelli in sede di divisione. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 266/2017, pubblicata il 6 aprile 2017, rigettò l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza i soccombenti proposero ricorso per cassazione, al quale la [OSCURATO:SOCIETA]. resistette con controricorso. Con ordinanza n. 17436/2019, pubblicata in data 28 giugno 2019, questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso e condannò i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità. Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -3- Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., sulla base di due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. Fissato per l'udienza pubblica del 17 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il primo che il secondo motivo hanno la medesima seguente rubrica: «Violazione dell'art. 395 n. 4 cpc e delle sentenze 17/86 e 36/91 C. Cost., per travisamento dei fatti, per mancata o, quantomeno, errata distorta lettura del contenuto degli atti di causa e conseguente falso in fatto della pronuncia». 1.1. Con tali mezzi i ricorrenti riportano anzitutto la motivazione dell'ordinanza della quale chiedono la revocazione e con cui sono stati dichiarati inammissibili rispettivamente il primo motivo nonché i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso per cassazione; quindi riferiscono le censure proposte con i detti motivi e, come peraltro già la stessa intestazione dei mezzi ora proposti palesa, deducono non errori di fatto, analiticamente indicati e specificati, ma esprimono dissenso sul piano valutativo rispetto allo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione ordinario operato da questa Corte lamentando, in sostanza, asseriti errori di diritto. Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -4- 1.2. In particolare, con il primo motivo del ricorso ora proposto e con riferimento al primo motivo del ricorso in cassazione, i ricorrenti contestano che tale motivo sia stato dichiarato inammissibile con l'ordinanza n. 17436/2019, sostenendo che quanto ritenuto da questa Corte «si tratta di un assunto tecnicamente "scandaloso" falso in fatti, che ha ignorato-non letto, o travisato inescusabilmente i contenuti fondamentali del motivo solo apparentemente scrutinato»; contestano che «il motivo si risolva in una "inammissibile critica alle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]"»; assumono che «È una mera asserzione generica, strumentale, priva di dati di riferimento, contraria, in fatto alla realtà delle censure fo[r]mulate. Col motivo in esame, infatti, non si è "aggredita" la valutazione compiuta dalla CTAPP ma la erroneità in diritto della pronuncia, in violazione dei parametri normativi citati in rubrica. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... si è "dimenticato" o ha strumentalmente e inescusabilmente non letto o erroneamente letto, che con detto primo motivo ... si era confutata la inapplicabilità al caso dell'art 2825 c.c.», deducono che, «contrariamente al vero», il Collegio del 17 aprile 2017 ha affermato che «La censura, nel caso di specie, risulta sì dedotta con il formale riferimento alle norme di interpretazione del negozio asseritamente violate (1362, 1363 e 1367 cc), senza tuttavia che sia stato adeguatamente precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sr sia discostato dai richiamati canoni legali»; sostengono che trattasi di «assunto ... falso in fatto travisante e mistificatorio e per di più immotivato e contraddittorio» sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte, la Corte di merito non avrebbe accertato alcunché in ordine alla volontà delle parti di costituire un nuovo fondo patrimoniale ma lo avrebbe solo apoditl:icamente e Rie. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -5- contraddittoriamente asserito in contrasto ai fatti e agli atti prodotti, non tenendo nel giusto conto le difese degli appellanti. 1.3. Con il secondo motivo ora proposto i ricorrenti sostengono che «le anomalie» già evidenziate con il primo motivo «proseguono in relazione alla "laconica" e "sbrigativa" pronuncia sui motivi 2, 3, 4 del ricorso 2017» e deducono che l'ordinanza ora impugnata sarebbe «sbrigativa, lacunosa, elusiva, frutto di una mancata lettura o di errata e travisata lettura della realtà delle censure formulate e delle ragioni poste a fondamento di esse», sostenendosi che nei tre motivi di ricorso per cassazione cui si riferisce il secondo mezzo del ricorso per revocazione «non si è censurata la valutazione compiuta dalla CTAPP ma la errata applicazione delle norme e pronunce giurisprudenzial[i], ivi richiamate nonché, in subordine, la non adeguata motivazione, ex art. 111/6 Cost. e 132/4 c.p.c.» e sostengono che il Collegio del 17/04/2019, anche con riferimento ai tre motivi di ricorso per cassazione cui si riferisce il mezzo ora all'esame, non avrebbe letto le censure proposte o le avrebbe lette erroneamente e travisate «giungendo alla laconica locuzione utilizzata per[...] l[... ']anomalo rigetto» senza peraltro spendere «una sola parola sul vizio di motivazione» dedotto. 1.4. Come pure evidenziato dal P.G., le censure proposte esulano dal perimetro di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., nel cui ambito ricade soltanto ciò che la dottrina afferma essere il contrasto tra la rappresentazione univocamente emergente dagli atti e dai documenti e la supposizione dell'accertamento del giudice avente ad oggetto lo stesso fatto o lo stesso complesso di fatti e deve profilarsi in termini di esclusione e non di semplice diversità ed inoltre occorre che il fatto, o il complesso di fatti, non abbia costituito un punto Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -6- controverso sul quale la sentenza (o l'ordinanza, come nel caso di specie) abbia pronunciato. L'illustrazione dei motivi proposti in questa sede si risolve nella prospettazione di una diversa opinione dei ricorrenti in relazione ai fatti di causa, ma sono non individuati, nella stessa, errori fattuali nel senso richiesto dalla norma invocata. Al riguardo si osserva infatti che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità„ l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass., 11/01/2018 n. 442). Deve, dunque, trattarsi di un errore meramente percettivo, tale da aver indotto la Corte a fondare la propria decisione sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo. L'errore di fatto che può legittimare la revocazione di una decisione della Corte di cassazione deve, quindi, pur sempre riguardare gli atti "interni" al giudizio di legittimità ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -7- rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla decisione medesima (Cass., sez. un., ord., 19/04/2018, n. 10249, in motivazione; Cass., sez. un., 27/11/2019, n. 31032; Cass., sez. un., 28/05/2013, n. 13181). Inoltre, è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4) c.p.c., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata,, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass., ord., 27/04/2018, n. 10184), che non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (Cass., ord., 15/02/2018, n. 3760) e che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -8- bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31032). Questa Corte ha pure rimarcato che il combinato disposto dell'art. 391-bis e dell'art. 395, li. 4, c.p.c. non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto, sostanziale o processuale, e l'errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all'effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., sez. un., ord., 11/04/2018, n. 8984). Va altresì rimarcato che nel caso all'esame i motivi due, tre e quattro sono stati unitariamente e nella loro interezza esaminati con l'ordinanza n. 17436/19 (v. p. 8), quindi anche con riferimento ai vizi di motivazione pure prospettati. 1.5. I motivi di ricorso proposti in questa sede e sopra riportati sono palesemente estranei al parametro dell'errore revocatorio di Ric. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -9- fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e sono, pertanto, inammissibili. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 4. Va pure accolta la domanda proposta dalla c:ontroricorrente volta alla condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., risultando le censure proposte palesemente esorbitanti dai limiti della revocazione, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (arg. ex Cass. 26/01/2018, n. 2040) e, pertanto, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento di euro 4.000,00 a tale titolo, risultando ragionevole, in relazione al quantum della relativa condanna da irrogare, assumere come parametro di riferimento l'importo liquidato per le spese dovute alla parte vittoriosa per il presente giudizio di legittimità, onde si stima equo condannare i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controparte della ulteriore somma di euro 4.000,00. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in euro 4.000,00 per 9\( Rie. 2020 n. 06542 sez. S3 - ud. 17-02-2022 -10- compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge nonché al pagamento di euro 4.000,00 ex art. 96 , terzo comma,, c.p.c.; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 'dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di cont