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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 24798/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 23 luglio 2021 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 14 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva applicato nei suoi confronti la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354.

Il Presidente ha evidenziato che l'opposizione era manifestamente infondata, poiché diretta a ottenere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, quella dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) mai richiesta dall'interessato.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere coni:o nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen., 94 T.U. stup. e 111 Cost., perché il Presidenl:e avrebbe omesso di considerare che la parte interessata, prima dell'udienza in camera di consiglio, aveva il potere di chiedere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione ulteriore e diversa di quella indicata nell'istanza originaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure !31.1 uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634).

In forza di quanto sopra, il ricorso in esame non può essere accolto in sede di legittimità, poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato chiarito che, in sede di opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., non è possibile chiedere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione diversa da quella oggetto della richiesta originaria.

Su tale punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in materia di opposizione avverso ordinanza assunta de plano dal giudice dell'esecuzione, ha chiarito come non sia consentita la modificazione dell'oggetto della decisione, in quanto, pur non avendo l'opposizione stessa natura di atto di impugnazione, la devoluzione, per quanto ampia, della cognizione alla fase partecipata non può che riguardare il medesimo thema decidendum oggetto del provvedimento de plano (cfr. Sez. 1, n. 47537 del 02/12/2008, Caprioli, Rv. 242077).

L'opposizione, quindi, nel nostro ordinamento consiste in un'istanza di rivalutazione diretta al medesimo giudice, al fine di ottenere una decisione più meditata, comprensiva di ogni profilo valutabile.

Tale istituto, pertanto, non consente modificazioni dell'oggetto della decisione, ovverosia del giudizio, tanto più a iniziativa del solo opponente e nel corso del procedimento d'opposizione, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle IN/ spese processuali e titSuameurs) della somma di tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 23 luglio 2021 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 14 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Genova aveva applicato nei suoi confronti la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Presidente ha evidenziato che l'opposizione era manifestamente infondata, poiché diretta a ottenere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione (nella specie, quella dell'affidamento in prova in casi particolari ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) mai richiesta dall'interessato. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applic:azione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere coni:o nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 666, comma 2, e 678, comma 1 -ter, cod. proc. pen., 94 T.U. stup. e 111 Cost., perché il Presidenl:e avrebbe omesso di considerare che la parte interessata, prima dell'udienza in camera di consiglio, aveva il potere di chiedere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione ulteriore e diversa di quella indicata nell'istanza originaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure !31.1 uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In forza di quanto sopra, il ricorso in esame non può essere accolto in sede di legittimità, poiché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui è stato chiarito che, in sede di opposizione ex art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen., non è possibile chiedere l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione diversa da quella oggetto della richiesta originaria. Su tale punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, in materia di opposizione avverso ordinanza assunta de plano dal giudice dell'esecuzione, ha chiarito come non sia consentita la modificazione dell'oggetto della decisione, in quanto, pur non avendo l'opposizione stessa natura di atto di impugnazione, la devoluzione, per quanto ampia, della cognizione alla fase partecipata non può che riguardare il medesimo thema decidendum oggetto del provvedimento de plano (cfr. Sez. 1, n. 47537 del 02/12/2008, Caprioli, Rv. 242077). L'opposizione, quindi, nel nostro ordinamento consiste in un'istanza di rivalutazione diretta al medesimo giudice, al fine di ottenere una decisione più meditata, comprensiva di ogni profilo valutabile. Tale istituto, pertanto, non consente modificazioni dell'oggetto della decisione, ovverosia del giudizio, tanto più a iniziativa del solo opponente e nel corso del procedimento d'opposizione, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle IN/ spese processuali e titSuameurs) della somma di tremila
Decreto Cassazione n. 24798/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris