CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 03895/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo di ricorso è precluso: dalla consultazione del fascicolo, consentita ed anzi imposta dalla natura processuale della censura, risulta che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato d'ufficio in sede di emissione del decreto penale di condanna, successivamente opposto, era stato sostituito, nel corso del dibattimento, ed ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva anche provveduto a redigere ed inoltrare l'atto di appello; il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stato perciò, in data 6.10.2022, comunicato via PEC al predetto Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Cassano aveva nominato, di fiducia, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] cui, correttamente, erano state comunicate, sempre via PEC (ed unitamente allo stesso Avv. [OSCURATO:PERSONA]), sia le conclusioni del PG che la sentenza che aveva definito il secondo grado (cfr., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancellerig); rilevato, inoltre, che il principio della immutabilità della difesa non opera quando, come nel caso di specie, il difensore originariamente designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2017, Buhai, Rv. 272052 - 01; Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni, Rv. 231581 - 01); ritenuto, perciò, che non si verte in una ipotesi di difetto assoluto di notifica e che, pertanto, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 - 01; Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore