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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 20981/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto i delitti di lesioni contestati al capo 2) dell'imputazione sarebbero improcedibili per difetto di querela; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la valutazione congrua dei giudizi di merito, le lesioni sono aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. e, dunque, sono procedibili di ufficio; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena per la pluralità degli operanti a fronte di una condotta unitaria, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, è manifestamente infondato (Sez.

U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - Considerato che il difensore ha ribadito le proprie censure, senza profili di novità in data 30 aprile 2026; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del-rz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; /y-OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen., in quanto l'imputato avrebbe posto in essere una mera resistenza passiva; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato che il difensore con il secondo motivo censura l'erronea applicazione dell'art. 582 cod. pen., in quanto i delitti di lesioni contestati al capo 2) dell'imputazione sarebbero improcedibili per difetto di querela; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la valutazione congrua dei giudizi di merito, le lesioni sono aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen. e, dunque, sono procedibili di ufficio; Rilevato che il terzo motivo, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena per la pluralità degli operanti a fronte di una condotta unitaria, in quanto, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio, è manifestamente infondato (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771 - Considerato che il difensore ha ribadito le proprie censure, senza profili di novità in data 30 aprile 2026; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del-rz ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20981/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris