CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29525/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 2.7.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria già comunicata; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca che, in data 22.1.2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di insolvenza fraudolento e lo aveva perciò condannato alla pena di mesi 4 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile che aveva liquidato in euro 2.806 oltre interessi dal 39.5.2015 al soddisfo; 2. ricorre per cassazione il difensore del Pagano deducendo: 2.1 violazione di legge in relazione al delitto di cui all'art. 641 cod. pen.; difetto di motivazione circa la prova degli elementi costitutivi del delitto in esame: rileva che la Corte di appello, adeguandosi pedissequamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, ha fondato la sua ricostruzione sul dato, indimostrato, della inoperatività della società traente il titolo rimasto impagato; 2.2 assenza assoluta di motivazione sulla posizione dell'imputato ed alla riconducibilità, al medesimo, della condotta incriminata: rileva infatti che, ad onta di quanto sostenuto nella sentenza impugnata era pacificamente emerso nel processo che l'amministratore de "[OSCURATO:PERSONA] srl", committente il trasloco, era [OSCURATO:PERSONA], pure titolare del conto corrente su cui l'assegno era stato tratto; 2.3 violazione di legge con riferimento all'art. 124 cod. pen.: riepiloga la vicenda, a partire dalla consegna dell'assegno - posdatato - avvenuta nel marzo del 2015 in concomitanza con il trasloco commissionato; rileva che il titolo venne messo all'incasso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la nota della BNL che ne aveva attestato la non pagabilità risale al 17.6.2015; aggiunge che nell'estate del 2015 [OSCURATO:PERSONA], padre del querelante, nell'impossibilità di rintracciare il Pagano, si era rivolto invano alla di lui madre e nell'ottobre del 2015 era stata inviata una comunicazione da parte del legale della ditta il quale, nel corso dell'esame, aveva riferito di avere appreso soltanto nella primavera del 2016 della chiusura del conto della società debitrice; segnala l'arbitrarietà della decisione della Corte di appello che ha considerato tempestiva la sua presentazione nel luglio del 2016; 2.4 violazione di legge in relazione all'art. 529, comma 2, cod. pen.; difetto assoluto di motivazione: 3. la Procura Generale, nonostante la fissazione del processo con discussione in presenza, ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che i primi due motivi del ricorso propongono alla attenzione della Corte questioni estranee al perimetro proprio del giudizio di legittimità; segnala, quindi, la infondatezza del terzo e del quarto motivo ribadendo come l'onere della prova della intempestività della querela incomba sull'imputato che invochi il difetto della condizione di procedibilità dell'azione penale.4. Il ricorso non è manifestamente infondato, con la conseguenza per cui, ai fini del computo del termine prescrizione del reato occorre tener conto anche del tempo decorso successivamente alla adozione della sentenza di appello. È sufficiente, per dar conto della non manifesta infondatezza delle censure difensive, rilevare che l'imputato era stato tratto a giudizio e condannato, nei due gradi di merito, per il delitto di cui all'art. 641 cod. pen. "... perché, dissimulando il proprio stato di insolvenza, con condotta consistita nel consegnare in pagamento di un servizio di trasloco di mobili ed arredi al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], l'assegno ... di euro 2.806, tratto dal c/c di cui era contitolare quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:SOCIETA], risultato estinto in data 12.9.2014, contraeva un'obbligazione di pagamento con il proposito di non adempiere". Con l'atto di appello la difesa aveva evidenziato, tra l'altro, l'amministratore della società era [OSCURATO:PERSONA], titolare altresì del conto corrente su cui era stato tratto l'assegno che era stato consegnato dal ricorrente già precompilato; aveva, inoltre, insistito sulla tardività della querela sporta soltanto alla fine del mese di luglio del 2017. A fronte della prima doglianza, la Corte di appello si è limitata a ribadire che l'odierno ricorrente era l'amministratore della società e titolare del conto corrente laddove, in realtà, a pag. 1 della sentenza di primo grado, era stato lo stesso Tribunale a far presente che nel marzo del 2015 l'amministratore era il padre del Pagano. Anche sulla tardività della querela, la Corte si è limitata a ribadire che il termine doveva farsi decorrere dal maggio del 2016 non avendo considerato che già nell'atto di appello la difesa aveva puntualmente richiamato le dichiarazioni del legale della società creditrice il quale aveva riferito di aver individuato nel giorno 17 luglio 2016 il termine ultimo per proporre la querela che, tuttavia, risulta essere stata proposta il giorno 21 di quel mese. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è es