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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09261/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037PZFT) alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.

Igs. n. 189 del 2002, per aver trasgredito al divieto di reingresso nel territorio dello Stato.

Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena irrogata) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, devolute anche con memoria depositata in sede di merito (cfr. p. 3 ove, seppure in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, sono stati valutati in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere, i precedenti penali anche specifici l'assenza di attività lavorativa effettivamente intrapresa).

Rilevato, peraltro, che è incensurabile in sede di legittimità, il motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

Considerato, quindi, che non appare decisivo nel senso prospettato dal ricorrente, che il Giudice di appello non abbia riconosciuto rilievo alla condotta dell'imputato successiva al reato, risultando assorbente il giudizio di elevata capacità a delinquere, fondato sui precedenti penali dell'imputato e sull'esistenza anche di un precedente specifico, avendo riportato il ricorrente una condanna per reingresso illecito sul territorio nazionale, nonché sulla base della carente documentazione relativa allo svolgimento all'attualità di attività lavorativa (al di là del documentato avvio di attività di impresa).

Ritenuto, infatti, che la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come quella resa nel caso al vaglio, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez.

U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Vercelli, in data 18 gennaio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 037PZFT) alla pena di mesi dieci di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. n. 189 del 2002, per aver trasgredito al divieto di reingresso nel territorio dello Stato. Considerato che il motivo unico dedotto (vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sull'entità della pena irrogata) è inammissibile in quanto prospetta, per una parte, doglianze in punto di fatto e, per altra parte, inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, devolute anche con memoria depositata in sede di merito (cfr. p. 3 ove, seppure in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, sono stati valutati in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., la capacità a delinquere, i precedenti penali anche specifici l'assenza di attività lavorativa effettivamente intrapresa). Rilevato, peraltro, che è incensurabile in sede di legittimità, il motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione anche dell'assenza di elementi favorevoli e dei precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Considerato, quindi, che non appare decisivo nel senso prospettato dal ricorrente, che il Giudice di appello non abbia riconosciuto rilievo alla condotta dell'imputato successiva al reato, risultando assorbente il giudizio di elevata capacità a delinquere, fondato sui precedenti penali dell'imputato e sull'esistenza anche di un precedente specifico, avendo riportato il ricorrente una condanna per reingresso illecito sul territorio nazionale, nonché sulla base della carente documentazione relativa allo svolgimento all'attualità di attività lavorativa (al di là del documentato avvio di attività di impresa). Ritenuto, infatti, che la sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, come quella resa nel caso al vaglio, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n.7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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