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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 09646/2026

Testo disponibile della fonte

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esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.260 del 2017, depositata il 20 febbraio 2017, non notificata.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La presente controversia attiene all’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento n.T7Z0101012751/2012 e n.

T7Z0101012761/2012, con cui l'Agenzia delleEntrate aveva proceduto ad accertare sinteticamente, mediante il cd.redditometro, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un redditoimponibile di euro 65.050,92 per l’anno 2007 e di euro 65.024,62 per l’anno2008, in ragione delle spese per incrementi patrimoniali sostenute perl’acquisto di un fabbricato, il 20 dicembre 2010, al prezzo di euro 200.000e di un fabbricato, il 25 luglio 2011, al prezzo di euro 250.000, contraendoun mutuo di euro

184.000.2. La CTP di Vercelli aveva accolto il ricorso della contribuente secondocui le spese per gli incrementi patrimoniali in questione erano statesostenute con i proventi della vendita di beni ereditari pervenuti al maritonell’anno 2004.3.

La CTR del Piemonte, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame sostenendo che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto all’onere della prova della fondatezza della pretesa tributaria,essendosi limitata ad invocare la presunzione semplice derivantedall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro senza fornire ulteriorielementi di riscontro della capacità contributiva reale della contribuenteche, dal canto suo, non era tenuta a dimostrare altro se non l’esistenza didisponibilità finanziarie pregresse sufficienti a sostenere le spese perincrementi patrimoniali.4.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Successivamente, il 3 marzo 2026, la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso per mancanza dell’esposizione dei fatti e dello svolgimento delprocesso sollevata dalla controricorrente deducendo l’inosservanza dellaprevisione dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. secondo cui il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, “la chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso.”La parte dell’atto dedicata dalla difesa della ricorrente all’esposizione deifatti di causa, benché estremamente sintetica, contiene, infatti, tutti glielementi indispensabili alla comprensione del tenore delle censure mosseessenzialmente con riferimento alle affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata di cui sono riportati ampi stralci.2.

Deve procedersi, quindi, all’esame del ricorso articolato in tre motividi cui il primo ed il secondo, attinenti entrambi alla violazione dell’art. 38d.p.r. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. sotto il profilo del corretto ripartodegli oneri probatori tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, possonoessere esaminati congiuntamente e sono fondati.2.1 Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.2697 c.c., del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del d.m. 19.11.1992 nonché dell'art. 42d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della legge 212 del 2000 laddove lasentenza impugnata avrebbe erroneamente privato le risultanzedell’applicazione del metodo del c.d. redditometro del rango di presunzionilegali ritenendo necessaria da parte dell’Ufficio l’acquisizione di ulteriorielementi di riscontro di cui dare conto nella motivazione dell’avviso diaccertamento mentre la disciplina richiamata onera il contribuente dellaNumero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026prova contraria a fronte della capacità contributiva risultante dalla solaapplicazione del redditometro.2.2.

Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38commi 4 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. laddove lasentenza impugnata, affermando che al contribuente per il superamentodella presunzione derivante dalle risultanze del redditometro sarebbesufficiente dimostrare di avere avuto per l'anno accertato disponibilitàfinanziarie sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato,avrebbe male individuato il contenuto dell'onere probatorio gravante sulcontribuente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe invecetenuto a provare che i proventi del disinvestimento siano stati impiegatiproprio per affrontare la spesa per incrementi patrimoniali contestata.2.3.

L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente rationetemporis, ai commi 4,5,6 prevede che “L'ufficio, indipendentemente dalledisposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base adelementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il redditocomplessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di talielementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile sidiscosta per almeno un quarto da quello dichiarato.

A tal fine, con decretodel Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sonostabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinareinduttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementiindicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quandoil reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per dueo più periodi di imposta.Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto inrelazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presumesostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazionedell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabilesinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

L'entità di tali redditi e ladurata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”2.4.

Nell’interpretazione ormai consolidata della Corte la norma prevedeuna presunzione legale relativa dell’esistenza di una capacità contributivacorrispondente a quella derivante dalla disponibilità dei beni indice sullabase dei parametri del c.d. redditometro e pone a carico del contribuentel’onere di provare quantomeno gli elementi sintomatici dell’avvenutoimpiego di disponibilità finanziarie non reddituali per sostenere le spese diincremento patrimoniale contestate dall’amministrazione finanziaria.2.5.

In particolare, sotto il profilo della natura della presunzione postadall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 a favore della Agenzia delle Entrate, nonvi è dubbio ormai nella giurisprudenza della Corte sul fatto che la disciplinadell’accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro introducauna presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilitàdei c.d. beni indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente aquella statisticamente necessaria per far fronte al loro acquisto, oveconsistano in incrementi patrimoniali, e alle spese per il loro mantenimento.Afferma, al riguardo, la Corte che in tema di accertamento tributario conmetodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può presumere ilreddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indicidi capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulladisponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro), quandoil reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri in questione perdue o più periodi di imposta.

La disciplina del redditometro introduce unapresunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei c.d.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quellastatisticamente necessaria per sostenere le spese del loro mantenimento edonera il contribuente della prova contraria, attraverso idoneadocumentazione, dell’inesistenza del bene indice di capacità contributiva odella provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente, delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (v.

Cass. n. 8305 del 2025; Cass. n. 3254del 2024 e Cass. n. n. 31579 del 2023; Cass. n. 1980 del 2020; Cass. n.10266 del 2019; Cass. n. 930 del 2016).2.6.

Sotto il profilo del contenuto dell’onere della prova gravante sulcontribuente la giurisprudenza della Corte ha da tempo superato l’isolatoprecedente richiamato dalla CTR nel contesto della sua motivazionefacendo riferimento all’ordinanza n. 6396 del 2014 secondo cui l’oneredella prova contraria gravante sul contribuente «riguarda la soladisponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche ladimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la primacircostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienzadel reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute.»Successivamente, infatti, nel delineare il contenuto della prova contrariagravante sul contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 persuperare le presunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito conil metodo del c.d. redditometro, la giurisprudenza di legittimità ha chiaritoche ove gli si contesti, in particolare, di aver sostenuto speseincrementative o di manutenzione del patrimonio che rivelino una capacitàcontributiva superiore a quella risultante dal reddito dichiarato, ilcontribuente deve provare non solo la disponibilità di risorse finanziariesufficienti a sostenerle, esenti o già soggette a ritenuta, ma deve anchefornire la prova, con idonea documentazione, dell’esistenza di circostanzesintomatiche del fatto che siano state effettivamente impiegate persopportare le spese contestate, come l’entità e la durata del possesso.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/20262.7.

Afferma, al riguardo, la Corte che «Nel metodo di accertamentosintetico basato sul redditometro, la disponibilità di determinati benicostituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva.

Ilcontribuente ha l'onere di provare con idonea documentazione che il redditopresunto non esiste o che è costituito da redditi esenti o da redditi soggettia ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

La prova contraria offerta dalcontribuente nel contesto del redditometro deve dimostrare l'esistenza el'effettivo utilizzo di ulteriori redditi per mantenere le spese contestate.

Nonè sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma è necessarioprovare circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese.»(Cass. n. 18768 del 2024; Cass. n. 16098 del 2024).In particolare, poi, la Corte chiarisce, nella motivazione dell’ordinanza n.16098 del 2024, che « la norma chiede qualcosa di più della mera provadella disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute allafonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttaviaespressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche delfatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

In tal senso va letto lospecifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dellaentità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso,previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipoquantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodosintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendoquindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai finidell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertato, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati Cass. 20/01/2017, n.1510; Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass. 23/03/2018, n. 7389; Cass.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/202610/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass. 30/07/2019, n. 20479; Cass.4/08/2020, n. 16637.»2.8.

In sintesi, l’accertamento sintetico operato con il metodo del c.d.redditometro si fonda sulla presunzione legale relativa di corrispondenza trale risultanze dell’applicazione dei relativi parametri e la capacitàcontributiva, così che nessun altro elemento l’Agenzia delle Entrate è tenutaa fornire a riscontro mentre grava sul contribuente l’onere di fornire la provacontraria, dimostrando, per quanto rileva nel presente giudizio, che lespese per incrementi patrimoniali sono state sostenute con disponibilitàfinanziarie non soggette a tassazione, risultanti da idonea documentazionecomprovante anche le circostanze sintomatiche del fatto che siano stateimpiegate per affrontare proprio le spese contestate.2.9.

La CTR non si è attenuta ai principi richiamati nella parte in cui haaffermato che “ l'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solopresunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficaceapplicazione ai fini del recupero d’imposta, deve essere accompagnata esostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettivae reale capacità reddituale del soggetto verificato” e che “ nessun'altraprova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione delreddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementipatrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi”.3.

Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 22 d.l. n. 78 del 2010 per averla CTR ritenuto illegittimo il ricorso alla procedura dell’accertamentosintetico con l’imputazione pro quota ad annualità pregresse di spese perincrementi patrimoniali realizzati in anni successivi sul presupposto cheesprimano un capacità di spesa giustificata da redditi accumulati negli anniprecedenti, senza tener conto che alla fattispecie non è applicabile la novellaNumero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, in vigore soltanto a partire dall’annualità2009.3.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità nella formulazionedella censura ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Il vizio della sentenza consistente nella violazione di legge va, infatti,dedotto non solo illustrando l’interpretazione corretta della norma da cui ladecisione impugnata avrebbe deviato ma anche indicando, in modospecifico, le parti della pronuncia ove sarebbero contenute le affermazioniin diritto contrastanti con la disciplina desumibile dalla norma secondo lasua corretta interpretazione.3.2.

Nel caso di specie, la censura non si confronta affatto con il contenutodella sentenza impugnata che non ha fatto alcuna applicazione, neancheimplicita, della disciplina di cui la ricorrente lamenta la violazione.4.

Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo e secondomotivo, inammissibile il terzo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo e secondo motivo, dichiarainammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n.260 del 2017, depositata il 20 febbraio 2017, non notificata.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La presente controversia attiene all’impugnazione da parte dellacontribuente [OSCURATO:PERSONA] di due avvisi di accertamento n.T7Z0101012751/2012 e n. T7Z0101012761/2012, con cui l'Agenzia delleEntrate aveva proceduto ad accertare sinteticamente, mediante il cd.redditometro, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, un redditoimponibile di euro 65.050,92 per l’anno 2007 e di euro 65.024,62 per l’anno2008, in ragione delle spese per incrementi patrimoniali sostenute perl’acquisto di un fabbricato, il 20 dicembre 2010, al prezzo di euro 200.000e di un fabbricato, il 25 luglio 2011, al prezzo di euro 250.000, contraendoun mutuo di euro 184.000.2. La CTP di Vercelli aveva accolto il ricorso della contribuente secondocui le spese per gli incrementi patrimoniali in questione erano statesostenute con i proventi della vendita di beni ereditari pervenuti al maritonell’anno 2004.3. La CTR del Piemonte, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame sostenendo che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto all’onere della prova della fondatezza della pretesa tributaria,essendosi limitata ad invocare la presunzione semplice derivantedall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro senza fornire ulteriorielementi di riscontro della capacità contributiva reale della contribuenteche, dal canto suo, non era tenuta a dimostrare altro se non l’esistenza didisponibilità finanziarie pregresse sufficienti a sostenere le spese perincrementi patrimoniali.4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesadepositando il controricorso.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Successivamente, il 3 marzo 2026, la contribuente ha depositato memoriaillustrativa ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdel ricorso per mancanza dell’esposizione dei fatti e dello svolgimento delprocesso sollevata dalla controricorrente deducendo l’inosservanza dellaprevisione dell’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. secondo cui il ricorso devecontenere, a pena di inammissibilità, “la chiara esposizione dei fatti dellacausa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso.”La parte dell’atto dedicata dalla difesa della ricorrente all’esposizione deifatti di causa, benché estremamente sintetica, contiene, infatti, tutti glielementi indispensabili alla comprensione del tenore delle censure mosseessenzialmente con riferimento alle affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata di cui sono riportati ampi stralci.2. Deve procedersi, quindi, all’esame del ricorso articolato in tre motividi cui il primo ed il secondo, attinenti entrambi alla violazione dell’art. 38d.p.r. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. sotto il profilo del corretto ripartodegli oneri probatori tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente, possonoessere esaminati congiuntamente e sono fondati.2.1 Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato,in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.2697 c.c., del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del d.m. 19.11.1992 nonché dell'art. 42d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 7 della legge 212 del 2000 laddove lasentenza impugnata avrebbe erroneamente privato le risultanzedell’applicazione del metodo del c.d. redditometro del rango di presunzionilegali ritenendo necessaria da parte dell’Ufficio l’acquisizione di ulteriorielementi di riscontro di cui dare conto nella motivazione dell’avviso diaccertamento mentre la disciplina richiamata onera il contribuente dellaNumero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026prova contraria a fronte della capacità contributiva risultante dalla solaapplicazione del redditometro.2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 38commi 4 e ss. d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. laddove lasentenza impugnata, affermando che al contribuente per il superamentodella presunzione derivante dalle risultanze del redditometro sarebbesufficiente dimostrare di avere avuto per l'anno accertato disponibilitàfinanziarie sufficienti a giustificare il tenore di vita sinteticamente accertato,avrebbe male individuato il contenuto dell'onere probatorio gravante sulcontribuente che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sarebbe invecetenuto a provare che i proventi del disinvestimento siano stati impiegatiproprio per affrontare la spesa per incrementi patrimoniali contestata.2.3. L’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente rationetemporis, ai commi 4,5,6 prevede che “L'ufficio, indipendentemente dalledisposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base adelementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il redditocomplessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di talielementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile sidiscosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decretodel Ministro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sonostabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinareinduttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementiindicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quandoil reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per dueo più periodi di imposta.Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto inrelazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presumesostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazionedell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabilesinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e ladurata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.”2.4. Nell’interpretazione ormai consolidata della Corte la norma prevedeuna presunzione legale relativa dell’esistenza di una capacità contributivacorrispondente a quella derivante dalla disponibilità dei beni indice sullabase dei parametri del c.d. redditometro e pone a carico del contribuentel’onere di provare quantomeno gli elementi sintomatici dell’avvenutoimpiego di disponibilità finanziarie non reddituali per sostenere le spese diincremento patrimoniale contestate dall’amministrazione finanziaria.2.5. In particolare, sotto il profilo della natura della presunzione postadall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 a favore della Agenzia delle Entrate, nonvi è dubbio ormai nella giurisprudenza della Corte sul fatto che la disciplinadell’accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro introducauna presunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilitàdei c.d. beni indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente aquella statisticamente necessaria per far fronte al loro acquisto, oveconsistano in incrementi patrimoniali, e alle spese per il loro mantenimento.Afferma, al riguardo, la Corte che in tema di accertamento tributario conmetodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testovigente ratione temporis, l’Amministrazione finanziaria può presumere ilreddito complessivo netto del contribuente sulla base di una serie di indicidi capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulladisponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10settembre 1992 e al d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro), quandoil reddito dichiarato risulti incongruo rispetto ai parametri in questione perdue o più periodi di imposta. La disciplina del redditometro introduce unapresunzione legale relativa che trae dal fatto certo della disponibilità dei c.d.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026beni-indice l’esistenza di una capacità contributiva corrispondente a quellastatisticamente necessaria per sostenere le spese del loro mantenimento edonera il contribuente della prova contraria, attraverso idoneadocumentazione, dell’inesistenza del bene indice di capacità contributiva odella provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché giàsottoposta ad imposta o perché esente, delle somme necessarie permantenere il possesso di tali beni (v. Cass. n. 8305 del 2025; Cass. n. 3254del 2024 e Cass. n. n. 31579 del 2023; Cass. n. 1980 del 2020; Cass. n.10266 del 2019; Cass. n. 930 del 2016).2.6. Sotto il profilo del contenuto dell’onere della prova gravante sulcontribuente la giurisprudenza della Corte ha da tempo superato l’isolatoprecedente richiamato dalla CTR nel contesto della sua motivazionefacendo riferimento all’ordinanza n. 6396 del 2014 secondo cui l’oneredella prova contraria gravante sul contribuente «riguarda la soladisponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche ladimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la primacircostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell'insufficienzadel reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute.»Successivamente, infatti, nel delineare il contenuto della prova contrariagravante sul contribuente ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 persuperare le presunzioni derivanti dall’accertamento sintetico del reddito conil metodo del c.d. redditometro, la giurisprudenza di legittimità ha chiaritoche ove gli si contesti, in particolare, di aver sostenuto speseincrementative o di manutenzione del patrimonio che rivelino una capacitàcontributiva superiore a quella risultante dal reddito dichiarato, ilcontribuente deve provare non solo la disponibilità di risorse finanziariesufficienti a sostenerle, esenti o già soggette a ritenuta, ma deve anchefornire la prova, con idonea documentazione, dell’esistenza di circostanzesintomatiche del fatto che siano state effettivamente impiegate persopportare le spese contestate, come l’entità e la durata del possesso.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/20262.7. Afferma, al riguardo, la Corte che «Nel metodo di accertamentosintetico basato sul redditometro, la disponibilità di determinati benicostituisce una presunzione legale relativa di capacità contributiva. Ilcontribuente ha l'onere di provare con idonea documentazione che il redditopresunto non esiste o che è costituito da redditi esenti o da redditi soggettia ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. La prova contraria offerta dalcontribuente nel contesto del redditometro deve dimostrare l'esistenza el'effettivo utilizzo di ulteriori redditi per mantenere le spese contestate. Nonè sufficiente la mera disponibilità di ulteriori redditi, ma è necessarioprovare circostanze sintomatiche del loro impiego per coprire le spese.»(Cass. n. 18768 del 2024; Cass. n. 16098 del 2024).In particolare, poi, la Corte chiarisce, nella motivazione dell’ordinanza n.16098 del 2024, che « la norma chiede qualcosa di più della mera provadella disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute allafonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulterioriredditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttaviaespressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche delfatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lospecifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dellaentità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso,previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipoquantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire lariferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodosintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendoquindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai finidell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebberoovviamente utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertato, i qualidovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati Cass. 20/01/2017, n.1510; Cass. 16/07/2015, n. 14885; Cass. 23/03/2018, n. 7389; Cass.Numero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/202610/07/2018, n. 18097; ed ancora Cass. 30/07/2019, n. 20479; Cass.4/08/2020, n. 16637.»2.8. In sintesi, l’accertamento sintetico operato con il metodo del c.d.redditometro si fonda sulla presunzione legale relativa di corrispondenza trale risultanze dell’applicazione dei relativi parametri e la capacitàcontributiva, così che nessun altro elemento l’Agenzia delle Entrate è tenutaa fornire a riscontro mentre grava sul contribuente l’onere di fornire la provacontraria, dimostrando, per quanto rileva nel presente giudizio, che lespese per incrementi patrimoniali sono state sostenute con disponibilitàfinanziarie non soggette a tassazione, risultanti da idonea documentazionecomprovante anche le circostanze sintomatiche del fatto che siano stateimpiegate per affrontare proprio le spese contestate.2.9. La CTR non si è attenuta ai principi richiamati nella parte in cui haaffermato che “ l'applicazione dei parametri di riferimento costituisce solopresunzione semplice di maggior capacità reddituale e, per trovare efficaceapplicazione ai fini del recupero d’imposta, deve essere accompagnata esostenuta da verifiche di fatto circostanziate e documentate circa l'effettivae reale capacità reddituale del soggetto verificato” e che “ nessun'altraprova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione delreddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementipatrimoniali se non la dimostrazione dell'esistenza di tali redditi”.3. Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 22 d.l. n. 78 del 2010 per averla CTR ritenuto illegittimo il ricorso alla procedura dell’accertamentosintetico con l’imputazione pro quota ad annualità pregresse di spese perincrementi patrimoniali realizzati in anni successivi sul presupposto cheesprimano un capacità di spesa giustificata da redditi accumulati negli anniprecedenti, senza tener conto che alla fattispecie non è applicabile la novellaNumero registro generale 20707/2017Numero sezionale 2498/2026Numero di raccolta generale 9646/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, in vigore soltanto a partire dall’annualità2009.3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità nella formulazionedella censura ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c.Il vizio della sentenza consistente nella violazione di legge va, infatti,dedotto non solo illustrando l’interpretazione corretta della norma da cui ladecisione impugnata avrebbe deviato ma anche indicando, in modospecifico, le parti della pronuncia ove sarebbero contenute le affermazioniin diritto contrastanti con la disciplina desumibile dalla norma secondo lasua corretta interpretazione.3.2. Nel caso di specie, la censura non si confronta affatto con il contenutodella sentenza impugnata che non ha fatto alcuna applicazione, neancheimplicita, della disciplina di cui la ricorrente lamenta la violazione.4. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo e secondomotivo, inammissibile il terzo, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Piemonte, che provvederà anche allaliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso in relazione al primo e secondo motivo, dichiarainammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione,cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2026.Il PresidenteROBERTA CRUCITTI