CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27118/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9551/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del Curatore, [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Curatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati – avverso la sentenza n. 1731/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 30/12/2019; lettol’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevatoche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha accettato la rinuncia al ricorso e, a sua volta, ha rinunciato al proprio ricorso incidentale; rilevatoche le predette rinunce sono stata inoltre accettate da tutte le altre controparti costituite; ritenuto che le rinunce e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Co