CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17891/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al trattamento sanzionatorio e al rigetto dell'istanza sostituzione della pena detentiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argornei -;u: giuridici dalla Corte territoriale (si vedano i punti 2.2. e 2.5.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa dele ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in CO p T nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M