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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 22270/2026

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della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazioneinordine alle specifiche censure mosse con l’atto d’appello, in particolare riguardanti lasussistenza del dolo specifico di fattispecie, non è consentito perché meramente reiterativodi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e manifestamente infondatoperché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale anzi puntualmentedisattende le doglianze presentate in secondo grado con argomentazioni esenti da vizi logicie non scrutinabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della motivazionedella sentenza impugnata ove il giudice adito analizza gli elementi del fatto e la condotta delricorrente, dai quali dedurre inequivocabilmente il fine di profitto che caratterizza l’elementopsicologico di fattispecie);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza e illogicità dellamotivazione e travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, nellaspecie individuata nelle dichiarazioni del teste Genovese, non è consentito in sede dilegittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv. 270627-01); che, peraltro, qualora ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme, il vizio ditravisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel casoin cui ilricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazionedel provvedimento di secondo grado.

Infatti, in considerazione del limite del devolutum (cheimpedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino larivisitazione dell’iter costruttivo del fatto,salvo il caso in cui il giudice d'appello, per risponderealla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminatidal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazionedell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una provainesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella suaoggettività, da quello effettivo»: ex plurimis, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906;Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazioneinordine alle specifiche censure mosse con l’atto d’appello, in particolare riguardanti lasussistenza del dolo specifico di fattispecie, non è consentito perché meramente reiterativodi doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e manifestamente infondatoperché censura vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale anzi puntualmentedisattende le doglianze presentate in secondo grado con argomentazioni esenti da vizi logicie non scrutinabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della motivazionedella sentenza impugnata ove il giudice adito analizza gli elementi del fatto e la condotta delricorrente, dai quali dedurre inequivocabilmente il fine di profitto che caratterizza l’elementopsicologico di fattispecie);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di mancanza e illogicità dellamotivazione e travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva, nellaspecie individuata nelle dichiarazioni del teste Genovese, non è consentito in sede dilegittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv. 270627-01); che, peraltro, qualora ci si trovi innanzi ad una cd. doppia conforme, il vizio ditravisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel casoin cui ilricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamentetravisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazionedel provvedimento di secondo grado. Infatti, in considerazione del limite del devolutum (cheimpedisce che si recuperino, in sede di legittimità, elementi fattuali che comportino larivisitazione dell’iter costruttivo del fatto,salvo il caso in cui il giudice d'appello, per risponderealla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminatidal primo giudice) il sindacato di legittimità, deve limitarsi alla mera constatazionedell’eventuale travisamento della prova, che consiste nell’utilizzazione di una provainesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella suaoggettività, da quello effettivo»: ex plurimis, Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906;Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269217);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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