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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 05673/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2101/22 in data 30/05/2022 del Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento segue il rito della trattazione orale in presenza, come da richiesta difensiva; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni della memoria in data 01/12/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno aderito alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 30/05/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 629, secondo comma e 416-bis. 1 cod. pen., ritenendo che la diversa ipotesi di reato configurabile (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) non consente, per limiti edittali, l'applicazione di misura cautelare.

2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando come il Tribunale fosse incorso in errore nel momento in cui non ha colto che nella controversia tra la "[OSCURATO:SOCIETA]." dei Taurisano e la "GPN" degli Alfano, i due indagati erano terzi estranei non avendo alcuna cointeressenza.

Il Tribunale, inoltre, non ha valorizzato gli sviluppi della vicenda, non ha adeguatamente motivato sulla portata delle dichiarazioni degli Alfano al pubblico ministero e non ha tenuto conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici di secondo grado, inoltre, hanno completamente travisato la circostanza secondo cui la richiesta formulata andava oltre la mera riscossione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., prevedendo anche la restituzione della merce giacente, costituendo per l'appunto l'ingiusto profitto.

Ci si lamenta, infine, del fatto che il Tribunale non abbia speso una sola parola in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

A

2. Ritiene il Collegio, allineandosi alle comuni valutazioni di tutte le parti, che l'articolazione del ricorso si limiti a riproporre l'ipotesi accusatoria già scrutinata dai giudici del riesame.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il dato oggettivo - rispetto alla qualificazione del fatto in termini di estorsione - secondo cui entrambi gli indagati non avevano alcun titolo per azionare un credito che li vedeva del tutto estranei, dovendosi escludere che al Cafiero potesse essere attribuita la qualifica di socio occulto della società creditrice.

Avrebbe, poi, il Tribunale omesso di considerare che Spronello agiva su sollecitazione dell'intermediario Cafiero, del quale conosceva l'estraneità al rapporto di credito-debito, e con l'obiettivo di perseguire un interesse proprio costituito da un regalo che - sulla base di quanto risultava da una intercettazione - avrebbe dovuto ricevere da quest'ultimo, così configurandosi il presupposto per configurare il delitto di estorsione in capo al terzo.

In realtà, l'ordinanza impugnata ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, pur qualificando gli indagati come soggetti terzi rispetto al rapporto di debito-credito, gli stessi potessero essere ritenuti concorrenti nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.: in particolare, il Tribunale, facendo espresso richiamo alle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (socio della creditrice [OSCURATO:SOCIETA].), hanno chiarito che l'intervento degli indagati era stato espressamente richiesto dal creditore, il quale, dapprima aveva chiesto di attivarsi per assumere informazioni circa la solvibilità degli Alfano e, in un secondo momento, al fine di verificare se vi fosse la possibilità di un recupero bonario delle somme.

Circa l'assunto riportato in ricorso secondo cui, una diversa e più attenta lettura dei contenuti delle intercettazioni avrebbe consentito di appurare che lo Spronello ebbe ad agire "per conseguire un interesse proprio e diverso" da quello del creditore, trova evidente smentita nelle valutazioni del Tribunale che, con motivazione del tutto congrua e prova di vizi logico-giuridici, ha escluso che gli indagati si fossero attivati per ottenere un'utilità diversa da quella del recupero del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in presenza di una richiesta (quella avanzata dagli indagati) perfettamente sovrapponibile alla pretesa del creditore.

A fronte di tali conclusioni che si fondano su una ricostruzione - si ribadisce - del tutto logica, il ricorrente, con le proprie censure, contesta la valutazione effettuata dai giudici di merito proponendo una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, notoriamente impedita in sede di legittimità.

In ragione della ritenuta manifesta infondatezza della eccezione relativa alla qualificazione giuridica, deve rilevarsi il difetto di concreto interesse ad impugnare l'ordinanza con riguardo alla dedotta assenza di motivazione rispetto r, alla aggravante di cui all'articolo 416-bis. 1 cod. pen. nella declinazione del ricorso al metodo mafioso.

3. Da qui l'inammissibilità dei due - formalmente identici - ricorsi proposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 2101/22 in data 30/05/2022 del Tribunale di Napoli, dodicesima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento segue il rito della trattazione orale in presenza, come da richiesta difensiva; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quella nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alle conclusioni della memoria in data 01/12/2022, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa degli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA] che hanno aderito alle conclusioni della Procura generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 30/05/2022, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli che aveva disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 56, 629, secondo comma e 416-bis. 1 cod. pen., ritenendo che la diversa ipotesi di reato configurabile (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) non consente, per limiti edittali, l'applicazione di misura cautelare. 2. Avverso la predetta ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, per lamentare violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando come il Tribunale fosse incorso in errore nel momento in cui non ha colto che nella controversia tra la "[OSCURATO:SOCIETA]." dei Taurisano e la "GPN" degli Alfano, i due indagati erano terzi estranei non avendo alcuna cointeressenza. Il Tribunale, inoltre, non ha valorizzato gli sviluppi della vicenda, non ha adeguatamente motivato sulla portata delle dichiarazioni degli Alfano al pubblico ministero e non ha tenuto conto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno completamente travisato la circostanza secondo cui la richiesta formulata andava oltre la mera riscossione del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., prevedendo anche la restituzione della merce giacente, costituendo per l'appunto l'ingiusto profitto. Ci si lamenta, infine, del fatto che il Tribunale non abbia speso una sola parola in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti nei confronti rispettivamente di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. A 2. Ritiene il Collegio, allineandosi alle comuni valutazioni di tutte le parti, che l'articolazione del ricorso si limiti a riproporre l'ipotesi accusatoria già scrutinata dai giudici del riesame. In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di valorizzare il dato oggettivo - rispetto alla qualificazione del fatto in termini di estorsione - secondo cui entrambi gli indagati non avevano alcun titolo per azionare un credito che li vedeva del tutto estranei, dovendosi escludere che al Cafiero potesse essere attribuita la qualifica di socio occulto della società creditrice. Avrebbe, poi, il Tribunale omesso di considerare che Spronello agiva su sollecitazione dell'intermediario Cafiero, del quale conosceva l'estraneità al rapporto di credito-debito, e con l'obiettivo di perseguire un interesse proprio costituito da un regalo che - sulla base di quanto risultava da una intercettazione - avrebbe dovuto ricevere da quest'ultimo, così configurandosi il presupposto per configurare il delitto di estorsione in capo al terzo. In realtà, l'ordinanza impugnata ha chiaramente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che, pur qualificando gli indagati come soggetti terzi rispetto al rapporto di debito-credito, gli stessi potessero essere ritenuti concorrenti nel reato di cui all'art. 393 cod. pen.: in particolare, il Tribunale, facendo espresso richiamo alle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (socio della creditrice [OSCURATO:SOCIETA].), hanno chiarito che l'intervento degli indagati era stato espressamente richiesto dal creditore, il quale, dapprima aveva chiesto di attivarsi per assumere informazioni circa la solvibilità degli Alfano e, in un secondo momento, al fine di verificare se vi fosse la possibilità di un recupero bonario delle somme. Circa l'assunto riportato in ricorso secondo cui, una diversa e più attenta lettura dei contenuti delle intercettazioni avrebbe consentito di appurare che lo Spronello ebbe ad agire "per conseguire un interesse proprio e diverso" da quello del creditore, trova evidente smentita nelle valutazioni del Tribunale che, con motivazione del tutto congrua e prova di vizi logico-giuridici, ha escluso che gli indagati si fossero attivati per ottenere un'utilità diversa da quella del recupero del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in presenza di una richiesta (quella avanzata dagli indagati) perfettamente sovrapponibile alla pretesa del creditore. A fronte di tali conclusioni che si fondano su una ricostruzione - si ribadisce - del tutto logica, il ricorrente, con le proprie censure, contesta la valutazione effettuata dai giudici di merito proponendo una rilettura alternativa delle risultanze istruttorie, notoriamente impedita in sede di legittimità. In ragione della ritenuta manifesta infondatezza della eccezione relativa alla qualificazione giuridica, deve rilevarsi il difetto di concreto interesse ad impugnare l'ordinanza con riguardo alla dedotta assenza di motivazione rispetto r, alla aggravante di cui all'articolo 416-bis. 1 cod. pen. nella declinazione del ricorso al metodo mafioso. 3. Da qui l'inammissibilità dei due - formalmente identici - ricorsi proposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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