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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 22346/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.r.g.17811/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PALERMO n. 11570/2021 depositata il30/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sull'anno d'imposta 2008 la società Imperatore era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione su metodo induttivo, in ragione di reiterata conduzione economica in perdita.

Il tentativo di mediazione e accertamento con adesione non aveva esito positivo, donde la società contribuente si rivolgeva al collegio di prossimità che ne apprezzava le ragioni, mentre opposto esito aveva l’appello dell’Ufficio, laddove il collegio di seconde cure riteneva l’atto impositivo legittimamente sottoscritto dapersona delegata, nessun contradditorio preventivo necessario, trattandosi di accertamento “a tavolino” con ripresa a tassazione limitatamente a fini Ires ed Irap, valorizzando l’inattendibilità documentale di un’impresa reiteratamente condotta in perdita con continui ripianamenti di capitale da parte della compagine societaria che dimostra così di avere le disponibilità finanziarie necessarie.

Avverso questa sentenza propone ricorso la società contribuente, affidandosi a due mezzi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO Vengono proposti due mezzi di ricorso.

Con il primo motivo si protesta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

In buona sostanza, si ritiene invalidala delega di firma nei confronti di chi ha sottoscritto l'atto impositivo che resta quindi illegittimo.

Il motivo non può essere accolto.

Il tema della delega di firma dell’atto di accertamento è stato più volte esaminato da questa Suprema Corte di legittimità che ha più volte affermato che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr. Cass.

V, n. 8814/2019).

Peraltro, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (cfr. Cass.

V, n. 19190/2019).

Nel caso in esame, nel penultimo capoverso di pagina 3, la sentenza in scrutinio dà atto di aver esaminato le deleghe e di averle trovate coerenti con l’orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, trattandosi di ordini di serviziocoerenti con la struttura dell’Ufficio.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per motivazione apparente su punti e fatti controversi in violazione agli articoli 112,116, 132 del codice di procedura civile nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione dellostesso codice e dell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Nella sostanza, si critica la gravata sentenza perché non sarebbe ricostruibile il filo logico che collega i punti fondamentali dei profili controversi.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI -5, n. 5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018).

Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n. 34476/2019).

Tale è il caso in esame, ove dalla lettura della sentenza in scrutinio emerge chiaramente il percorso logico seguito dal collegio giudicante, il rilievo della reiterata condizione in perdita, gli elementi di fatto da cui è stata desunta, comparando le scritture contabili in entrata ed in uscita, nonché considerando la redditività di settore ed applicandone una media, tenuto conto anche dell’importo dichiarato da parte contribuente in sede di esposizione dei redditi.

Il motivo è pertanto infondato e nono può essere accolto.

Il ricorso dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.r.g.17811/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PALERMO n. 11570/2021 depositata il30/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sull'anno d'imposta 2008 la società Imperatore era attinta da avviso di accertamento con ripresa a tassazione su metodo induttivo, in ragione di reiterata conduzione economica in perdita. Il tentativo di mediazione e accertamento con adesione non aveva esito positivo, donde la società contribuente si rivolgeva al collegio di prossimità che ne apprezzava le ragioni, mentre opposto esito aveva l’appello dell’Ufficio, laddove il collegio di seconde cure riteneva l’atto impositivo legittimamente sottoscritto dapersona delegata, nessun contradditorio preventivo necessario, trattandosi di accertamento “a tavolino” con ripresa a tassazione limitatamente a fini Ires ed Irap, valorizzando l’inattendibilità documentale di un’impresa reiteratamente condotta in perdita con continui ripianamenti di capitale da parte della compagine societaria che dimostra così di avere le disponibilità finanziarie necessarie. Avverso questa sentenza propone ricorso la società contribuente, affidandosi a due mezzi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. CONSIDERATO Vengono proposti due mezzi di ricorso. Con il primo motivo si protesta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973. In buona sostanza, si ritiene invalidala delega di firma nei confronti di chi ha sottoscritto l'atto impositivo che resta quindi illegittimo. Il motivo non può essere accolto. Il tema della delega di firma dell’atto di accertamento è stato più volte esaminato da questa Suprema Corte di legittimità che ha più volte affermato che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (cfr. Cass. V, n. 8814/2019). Peraltro, se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativa delega, che pure è solo di firma e non di funzioni (cfr. Cass. V, n. 19190/2019). Nel caso in esame, nel penultimo capoverso di pagina 3, la sentenza in scrutinio dà atto di aver esaminato le deleghe e di averle trovate coerenti con l’orientamento di questa Suprema Corte di legittimità, trattandosi di ordini di serviziocoerenti con la struttura dell’Ufficio. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell'articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per motivazione apparente su punti e fatti controversi in violazione agli articoli 112,116, 132 del codice di procedura civile nonché dell'articolo 118 delle disposizioni di attuazione dellostesso codice e dell'articolo 36, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza, si critica la gravata sentenza perché non sarebbe ricostruibile il filo logico che collega i punti fondamentali dei profili controversi. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019). Tale è il caso in esame, ove dalla lettura della sentenza in scrutinio emerge chiaramente il percorso logico seguito dal collegio giudicante, il rilievo della reiterata condizione in perdita, gli elementi di fatto da cui è stata desunta, comparando le scritture contabili in entrata ed in uscita, nonché considerando la redditività di settore ed applicandone una media, tenuto conto anche dell’importo dichiarato da parte contribuente in sede di esposizione dei redditi. Il motivo è pertanto infondato e nono può essere accolto. Il ricorso dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società contribuente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
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