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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 34494/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17259/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].A.

VACCARO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) -intimato - avverso la sentenza n. 741/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 23.2.2021, NRG 1675/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso avviso di addebito per contributi IVS dell’anno 2011, disattesa dal Tribunale di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città;

2. la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell’impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, co. 5, d. lgs. 46/1999 e ciò sul presupposto dell’infondatezza della censura del Ferrillo in ordine all’invalidità della notifica dell’avviso;

3. la Corte territoriale riteneva in particolare che non fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC conteneva in allegato un file “pdf”, privo dell’estensione “.p7m”;

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’INPS è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA]

1. il processo va rinviato a nuovo ruolo, in quanto va valutata la relazione esistente con il fascicolo di cui al NRG 17263/2021, apparente duplicazione dell’iscrizione del medesimo ricorso per cassazione; P.Q.M.

La Corte dispone la rimessione degli atti al giudice relatore per la formulazione di proposta anche in relazione al fascicolo NRG 17263/2021.

Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17259/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale delle Milizie 106, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].A. VACCARO; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) -intimato - avverso la sentenza n. 741/2021 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 23.2.2021, NRG 1675/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso avviso di addebito per contributi IVS dell’anno 2011, disattesa dal Tribunale di Napoli, con sentenza poi confermata dalla Corte d’Appello della stessa città; 2. la Corte territoriale riteneva assorbente la questione sulla tardività dell’impugnazione, perché intervenuta oltre il termine di quaranta giorni di cui all’art. 24, co. 5, d. lgs. 46/1999 e ciò sul presupposto dell’infondatezza della censura del Ferrillo in ordine all’invalidità della notifica dell’avviso; 3. la Corte territoriale riteneva in particolare che non fosse ragione di invalidità il fatto che la notificazione via PEC conteneva in allegato un file “pdf”, privo dell’estensione “.p7m”; 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre l’INPS è rimasto intimato; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] 1. il processo va rinviato a nuovo ruolo, in quanto va valutata la relazione esistente con il fascicolo di cui al NRG 17263/2021, apparente duplicazione dell’iscrizione del medesimo ricorso per cassazione; P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al giudice relatore per la formulazione di proposta anche in relazione al fascicolo NRG 17263/2021. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile
Sentenza Cassazione n. 34494/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris