CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41438/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d' Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Macerata ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato. Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto articola censure in fatto, reiterative di quelle già esposte in sede di appello e disattese dalla corte territoriale che, con motivazione logica e sufficiente, ha evidenziato la genuinità del riconoscimento dell'imputato operato dalle Forze dell'Ordine a seguito della visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, in ragione non solo della circostanza che il soggetto fosse già noto alle stesse, ma anche del fatto che l'imputato fosse stato individuato nei video registrati anche in occasione di un precedente accesso nel luogo di commissione del delitto. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto la motivazione della sentenza impugnata argomenta in merito alla negativa personalità del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il c